20 – Sez. giurisdizionale dell’Emilia-Romagna – sentenza 9 marzo 2023 – Pres. M. Pozzato, Est. A. Giordano – P.M. De Nicolo – Procura Emilia-Romagna c. D.

(giudizio di conto – natura giuridica; qualifica di agente contabile)

Il giudizio di conto in oggetto consegue alla mancata resa del conto da parte di Società concessionaria del servizio affissioni e pubblicità.

Massime

L’iscrizione a ruolo dell’udienza – destinata a fisiologicamente avere luogo se il Magistrato relatore rileva che il conto giudiziale non pareggia o non è regolare o se constata che devono essere operate delle rettifiche o adottati, dalla Sezione, provvedimenti interlocutori o definitivi – si atteggia a passaggio obbligato nelle peculiari ipotesi delineate dall’art. 147, comma 3, c.g.c..

La norma riproduce il disposto allora contenuto nell’art. 34, lett. a), Regolamento di procedura (R.D. n. 1038/1933); assolve alla ratio di garantire, in ogni caso, la verifica della piena regolarità del conto compilato d’ufficio siccome non presentato dall’agente contabile entro il generale termine di sessanta giorni (o quello speciale previsto dalla legge) dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione.

Il giudizio di conto riguarda il regolare pareggio del conto e i rapporti di dare/avere intercorrenti tra l’Amministrazione e il proprio agente contabile; alla luce di tali particolari oggetto e funzione, è processo necessario e ufficioso: non sono svolte domande di parte (la stessa Procura non è parte attrice in senso tecnico) e spetta al giudice pronunciarsi d’ufficio sul conto e sui conseguenti crediti o debiti.

L’interesse ordinamentale cui tende il processo si appunta nell’accertamento obiettivo della regolarità della gestione; a tale interesse si correla la legittimazione dell’ufficio a derogare al canone processuale “ne procedat ex officio”.

La qualifica di agente contabile è destinata a ricorrere, per ius receptum, a prescindere dal titolo della gestione, sia in testa ai soggetti individuati ex lege (gli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le entrate; gli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell’esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, investiti della conservazione di generi, oggetti e materie appartenenti alla p.a.), sia a coloro che, pur non rientrando nella tassonomia delineata ex ante dal legislatore, “maneggino” denaro, beni mobili, materie o valori di “pertinenza pubblica” (per “maneggio” intendendosi la disponibilità materiale, concreta ed effettiva dei beni e valori suddetti).

Perché ricorra la figura dell’agente contabile, rilevano la natura pubblica dell’Ente per il quale il soggetto agisce e quella, parimenti pubblica, delle risorse oggetto della gestione, trascolorando sia il titolo in forza del quale la gestione viene svolta sia il concreto atteggiarsi del rapporto (per tutte, Cass., Sez. Un., sent. 21 marzo 2001, n. 123; per un’applicazione specifica alla concessione dei servizi per l’accertamento e la riscossione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, cfr. Sez. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 161/2020). 

È compito dell’interprete attribuire, ove possibile, un significato che preservi la conservazione di atti e valori giuridici – in termini, il noto insegnamento del Digesto per cui “actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat”, tra l’altro sotteso all’art. 1367 c.c.).