Sentenza Corte Costituzionale 30 ottobre 2019, n. 227

a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

Sulla necessaria copertura finanziaria delle leggi regionali

Legge Regionale Abruzzo recante disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del territorio dell’Aquila- Oneri derivanti dalla legge – Carenza copertura finanziaria – La legge regionale è illegittima.

La pronuncia si basa sul ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, legge che prevedeva la redazione di un programma di investimenti strategici da realizzarsi in un dato periodo finanziario. Il ricorrente rappresentava  che la legge eccedeva le competenze regionali e che le indicazioni dei mezzi di copertura non erano sostenute da effettiva copertura.

La Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge, ribadisce il principio più volte sottolineato relativo alla copertura finanziaria. Essa deve tassativamente avere un fondamento giuridico e non può essere indicata in maniera generica. Per usare le parole della Corte diversamente opinando sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove o maggiori spese.

L’art. 81, nella sua più recente formulazione, stabilisce al terzo comma una regola fondamentale di equilibrio gestionale ovvero la regola dell’obbligo della copertura finanziaria. Laddove vi siano provvedimenti che introducono nell’ordinamento nuovi titoli giuridici di spesa deve esserne quantificato il relativo importo e deve risultare l’indicazione corretta dei mezzi per farvi fronte.

Tale articolo costituisce una vera e propria clausola generale la cui finalità è quella di andare a colpire tutte le norme che non si pongano in linea con una sana gestione finanziaria e contabile.

Normativa di riferimento

Art. 81 Costituzione

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.