Corte costituzionale, 9 gennaio 2019 n. 3
SPESE DI GIUSTIZIA – RECUPERO DELLE SPESE DEL PROCESSO PENALE ANTICIPATE DALL’ERARIO – SPESE DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI – OBBLIGO DI PAGAMENTO A CARICO DEI CONDANNATI CON DECRETO PENALE O CON SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA – DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI IN ESITO A GIUDIZIO ORDINARIO O ABBREVIATO, CHE DA DETTE SPESE SAREBBERO ESONERATI – CORREZIONE, IN CHIAVE DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE, DI TALE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO – NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI
Dopo aver chiarito che il GIP rimettente, chiamato ad integrare il decreto penale con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati, deve fare applicazione delle disposizioni denunciate, disciplinanti il recupero delle spese processuali, e non anche del non censurato art. 150 dello stesso d.P.R., il quale, disciplinando la restituzione dei beni sequestrati, non incide sulla rilevanza delle questioni, ma appartiene solo al complessivo quadro normativo di riferimento, la Corte ha stabilito che nel giudizio incidentale di costituzionalità, anche se il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente va verificato alla stregua di un mero canone di plausibilità, deve privilegiarsi l’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata ogni qual volta ciò consenta di evitare la violazione di un parametro costituzionale. Pertanto, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurati dal GIP del Tribunale di Venezia – in riferimento all’art. 3 Cost. – in quanto obbligano i condannati con decreto penale o con sentenza di applicazione della pena su richiesta al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati. Affinché non sia violato il principio di eguaglianza, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente – secondo cui i condannati in esito a giudizio ordinario o abbreviato sarebbero invece esonerati dal pagamento delle suddette spese, non figurando esse né tra quelle soggette a recupero forfettario (art. 1 del d.m. n. 124 del 2014), né tra quelle soggette a recupero per intero o per quota (art. 2 dello stesso d.m.) – va corretto in chiave di interpretazione adeguatrice dell’art. 205 (come novellato dall’art. 67, comma 3, lett. e, n. 2, della legge n. 69 del 2009), dovendo ritenersi che il condannato, in generale, è tenuto al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati in forza dell’art. 535, comma 1, cod. proc. pen. Quest’ultimo – ponendo a carico di tutti i condannati il pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato, con le sole limitate eccezioni (ex artt. 460, comma 5, e 445, comma 1, cod. proc. pen.) della condanna per decreto e del patteggiamento – esprime la regola generale relativa all’an debeatur, che rimane operante senza essere intaccata dalla normativa sul quantum debeatur, e specificamente dalla mancata espressa previsione del criterio, forfettario o per intero, per quantificare le spese di custodia e conservazione delle cose in sequestro, a tale indubbia carenza normativa supplendo il criterio generale di chiusura (applicabile fino a quando non ne sia previsto uno diverso) del recupero per intero delle spese processuali. Pur se nessuna norma della Costituzione impone che lo Stato esiga dal condannato il rimborso delle spese del processo penale, quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità.
(Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2004 e n. 98 del 1998)
Normativa di riferimento
D.P.R. 30/05/2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)
- Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l’articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
- Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
- Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
ART. 205 (L)
(Recupero intero, forfettizzato e per quota)
- Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.
- Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo.