Con la sentenza n. 395 del 2021, il Collegio ha ricordato che è immanente al processo contabile il principio di autonomia, con riferimento alla definizione di un giudizio che, come quello di impugnativa di un provvedimento di revoca di contributi pubblici, vanta elementi costitutivi distinti e, lungi dall’appuntarsi sulla liceità di comportamenti, riguarda la legittimità di un atto pur nell’orizzonte del rapporto tra Amministrazione e amministrato.
Con la medesima decisione, la Sezione ha ribadito che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non rileva la natura, eventualmente privatistica, del soggetto che ha cagionato il danno erariale, bensì quella pubblica delle risorse finanziarie deviate dalla loro istituzionale funzione.
Sempre con la sentenza in oggetto, il Collegio, nel delibare la preliminare eccezione di prescrizione estintiva, ha precisato che, ai fini del doloso occultamento del danno, è sufficiente il ricorrere di un fatto oggettivo, e non anche di uno specifico comportamento, che osti alla conoscibilità della realizzazione del nocumento al danneggiato.
In assenza di limitazioni espresse nell’ordito dell’art. 1 l. n. 20 del 1994, l’attività fraudolenta idonea all’occultamento del danno ben potrebbe essere integrata da qualsivoglia condotta, anche semplicemente omissiva avente a oggetto un atto dovuto; e tale sarebbe l’omessa comunicazione all’Amministrazione comunale della preesistenza al sisma del 2012 di parte del danneggiamento dell’immobile per cui è controversia. L’exordium praescriptionis dovrebbe risalire al momento della conclusione delle indagini della Guardia di Finanza con apposita segnalazione, considerato non solo l’indirizzo che richiede la conoscenza completa e qualificata del fatto ma anche il più liberale orientamento che, pur equiparando la conoscibilità alla conoscenza, qualifica la prima in termini di possibilità di percezione del fatto in termini obiettivi.
Come ha pure sottolineato il Collegio, tali rilievi non muterebbero in relazione a un soggetto per il quale l’addebito di responsabilità sia avvenuto a titolo di colpa grave.
L’addebito di responsabilità prospettato in via sussidiaria deve necessariamente – quanto a prescrizione – essere connotato dallo stesso regime che governa la responsabilità principale; posto che, se ciò non fosse, verrebbe vanificato, insieme al predicato di obiettività del presupposto della scoperta del fatto nel regime della prescrizione del danno erariale, l’assetto della responsabilità amministrativo-contabile, nei suoi connotati derogatori rispetto alla disciplina di diritto civile (art. 2941, n. 8, c.c.), con evidente pregiudizio per il credito erariale. I presupposti di operatività della disciplina del termine di esordio della prescrizione del danno erariale in caso di occultamento doloso avrebbero natura oggettiva (incidendo obiettivamente sull’azionabilità del danno); cosa che ne imporrebbe l’applicazione a tutti i concorrenti del fatto dannoso, indipendentemente dall’elemento soggettivo che involge la condotta realizzativa del concorso.
395 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 20 dicembre 2021; Pres. Pozzato, Est. Giordano, P.M. Lorenzini; Proc. Reg. Emilia-Romagna c. P. B. + 2
Con la sentenza n. 395 del 2021, il Collegio ha ricordato che è immanente al processo contabile il principio di autonomia, con riferimento alla definizione di un giudizio che, come quello di impugnativa di un provvedimento di revoca di contributi pubblici, vanta elementi costitutivi distinti e, lungi dall’appuntarsi sulla liceità di comportamenti, riguarda la legittimità di un atto pur nell’orizzonte del rapporto tra Amministrazione e amministrato.
Con la medesima decisione, la Sezione ha ribadito che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non rileva la natura, eventualmente privatistica, del soggetto che ha cagionato il danno erariale, bensì quella pubblica delle risorse finanziarie deviate dalla loro istituzionale funzione.
Sempre con la sentenza in oggetto, il Collegio, nel delibare la preliminare eccezione di prescrizione estintiva, ha precisato che, ai fini del doloso occultamento del danno, è sufficiente il ricorrere di un fatto oggettivo, e non anche di uno specifico comportamento, che osti alla conoscibilità della realizzazione del nocumento al danneggiato.
In assenza di limitazioni espresse nell’ordito dell’art. 1 l. n. 20 del 1994, l’attività fraudolenta idonea all’occultamento del danno ben potrebbe essere integrata da qualsivoglia condotta, anche semplicemente omissiva avente a oggetto un atto dovuto; e tale sarebbe l’omessa comunicazione all’Amministrazione comunale della preesistenza al sisma del 2012 di parte del danneggiamento dell’immobile per cui è controversia. L’exordium praescriptionis dovrebbe risalire al momento della conclusione delle indagini della Guardia di Finanza con apposita segnalazione, considerato non solo l’indirizzo che richiede la conoscenza completa e qualificata del fatto ma anche il più liberale orientamento che, pur equiparando la conoscibilità alla conoscenza, qualifica la prima in termini di possibilità di percezione del fatto in termini obiettivi.
Come ha pure sottolineato il Collegio, tali rilievi non muterebbero in relazione a un soggetto per il quale l’addebito di responsabilità sia avvenuto a titolo di colpa grave.
L’addebito di responsabilità prospettato in via sussidiaria deve necessariamente – quanto a prescrizione – essere connotato dallo stesso regime che governa la responsabilità principale; posto che, se ciò non fosse, verrebbe vanificato, insieme al predicato di obiettività del presupposto della scoperta del fatto nel regime della prescrizione del danno erariale, l’assetto della responsabilità amministrativo-contabile, nei suoi connotati derogatori rispetto alla disciplina di diritto civile (art. 2941, n. 8, c.c.), con evidente pregiudizio per il credito erariale. I presupposti di operatività della disciplina del termine di esordio della prescrizione del danno erariale in caso di occultamento doloso avrebbero natura oggettiva (incidendo obiettivamente sull’azionabilità del danno); cosa che ne imporrebbe l’applicazione a tutti i concorrenti del fatto dannoso, indipendentemente dall’elemento soggettivo che involge la condotta realizzativa del concorso.