Corte costituzionale, 9 gennaio 2019 n. 4
ORD. 4/19. IMPIEGO PUBBLICO – NORME DELLA REGIONE LAZIO – PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI ISCRITTO ALL’ALBO NAZIONALE DEI GIORNALISTI – PREVISTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO, CON SPESA A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DEROGA AL LIMITE FINANZIARIO STABILITO – RICORSO DEL GOVERNO – SUCCESSIVA RINUNCIA IN MANCANZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CONTROPARTE – ESTINZIONE DEL PROCESSO. |
Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo il quale, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l’estinzione del processo, è dichiarato estinto – per rinuncia motivata da satisfattiva abrogazione della disposizione impugnata) al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente – il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 73, della legge reg. Lazio n. 17 del 2016, modificativo dell’art. 37, comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2002, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost..
(Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 112 del 2017, n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).
Normativa di riferimento
Legge regionale Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017)
Art. 3
Disposizioni varie.
Al comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, dopo le parole: “delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “Al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che svolge attività presso i gruppi consiliari con il limite di un’unità per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico; la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).