Corte costituzionale, 11 gennaio 2019 n. 9
SENT. 5/19. SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DI LINEA E NON DI LINEA – NORME DELLA REGIONE PIEMONTE – REQUISITI DI ETÀ DEI VEICOLI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE – DIVIETO ALLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ L’UTILIZZO DI VEICOLI DI ETÀ SUPERIORE A QUINDICI ANNI QUALORA ESSI ABBIANO RAGGIUNTO UNA PERCORRENZA DI UN MILIONE DI CHILOMETRI CERTIFICATA CON GLI STRUMENTI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI – VIOLAZIONE DEL LIVELLO DI CONCORRENZA FISSATO DALLA LEGGE STATALE SUL NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE – ILLEGITTIMITÀ
È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – l’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), con assorbimento degli altri profili di incostituzionalità sollevati. Infatti, la disposizione secondo la quale, in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all’esercizio di tale attività l’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti con le conseguenti misure amministrative in caso di violazione (cancellazione dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all’attività di noleggio di autobus per i veicoli per i quali è previsto il citato divieto di utilizzo; sospensione dell’autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni per ’impresa autorizzata che non fornisca i dati relativi all’età e alla percorrenza dei propri veicoli ovvero fornisca dati non veritieri) incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale e per quanto di contenuto in sé non irragionevole eccede dunque l’ambito costituzionalmente definito della potestà legislativa regionale.
(Precedenti citati: sent. nn. 137 e 78/2018; 30/2016; 77/2013; 223/2010; 452/2007; 428/2004; 30/1998; 135/1997; 2/1993; 58/1976)
Normativa di riferimento
Legge regionale Piemonte 26 giugno 2006, n. 22. (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
Art. 12
(Qualità degli autobus)
- Nelle more dell’entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all’esercizio di tale attività l’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.
- I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all’attività di noleggio di autobus con conducente. L’impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all’età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell’autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.