Corte costituzionale, 11 gennaio 2019 n. 6

SENT. 6/19. RICORSO IN VIA PRINCIPALE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA – LEALE COLLABORAZIONE – CONTRIBUTO SVILUPPO ECONOMICO INSULARITÀ – INSUFFICIENZA – LESIONE PRINCIPIO DI RAZIONALITÀ PER INCONGRUENZA TRA SCOPO E MEZZO – COMPRESSIONE AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA – RIMODULAZIONE RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE COERENTE CON ESECUZIONE PRECEDENTE SENTENZA CORTE – ILLEGITTIMITÀ

In riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, 5 e 116 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna e al principio di leale collaborazione, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell’accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, che consentano una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell’accordo di finanza pubblica, con assorbimento degli altri profili di incostituzionalità sollevati. In particolare, è stata evidenziata la peculiarità del diritto del bilancio, il quale regola una materia dinamica, in continuo divenire, ancor più accentuato dalle rapide trasformazioni dell’economia globalizzata, cosicché la Corte costituzionale ha quindi adeguato il proprio sindacato sulle leggi finanziarie a tale incomprimibile scenario, in particolare elaborando il principio dell’equilibrio tendenziale o dinamico, inteso come indefessa prospettiva di adeguamento della “bilancia finanziaria” verso un punto di armonica simmetria tra entrate e spese, che temporalmente non può essere rinviato ad libitum ma deve essere adottato tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia. Inoltre, la misura dello stanziamento di euro 15.000.000,00 per l’anno 2019 è sembrata contraddittoria, sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, rispetto ai lunghi tempi dell’irrisolta vertenza e alla dimensione finanziaria degli obiettivi richiamati dalla norma, ovvero assicurare una sistemazione provvisoria alla «definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna».

Infine, la Corte ha indicato i criteri cui deve ispirarsi la rimodulazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma Sardegna nelle more dell’accordo inteso come principale strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria: a) «dimensione della finanza» della Regione Sardegna «rispetto alla finanza pubblica complessiva»; b) «funzioni […] effettivamente esercitate e dei relativi oneri»; c)  «svantaggi strutturali permanenti […], dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite»; d) valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale (coerentemente con l’art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.); e) finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; f) principio dell’equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell’esercizio 2018.

 

(Precedenti citati: sent. nn. 101 del 2018; 13, 86, 154 e 270 del 2017; 10, 29 e 188 del 2016; 10, 19, 77 e 155 del 2015; 23 del 2014; 95, 250 e 266 del 2013; 87, 99, 118 e 241 del 2012; 82, 245 e 276 del 2007; 416 del 2000; 138 del 1999; 89 del 1996; 370 del 1993; 123 del 1992; 307 del 1983 )

 

Normativa di riferimento

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”)

Art. 1

 

  1. Nell’anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e  la  regione  Sardegna  che  tenga conto, tra l’altro, delle sentenze della Corte costituzionale  n.  77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo  economico  dovuto  all’insularita’,  e’  riconosciuto  alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro.

pronuncia N. 6 2019 PDF