Corte costituzionale, 25 gennaio 2019 n. 9
SENT. 9/19 Ambiente – Norme della Regione Lombardia – Norme di valutazione di impatto ambientale (VIA) – Determinazione da assumere in sede di conferenza di servizi che presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico – Acquisizione successiva di tale provvedimento – Previsione della sospensione dell’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi nelle more della formalizzazione del provvedimento suddetto – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione nel procedimento di valutazione dell’impatto ambientale di una “fase integrativa dell’efficacia” della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in contrasto con il modello procedimentale previsto dalla disciplina statale – Preclusione della formazione del silenzio assenso in sede di conferenza di servizi – Deroga ai termini procedurali previsti dalla normativa statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – illegittimità.
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera b), e dell’art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) della Costituzione, con assorbimento della questione promossa con riferimento alla lettera s) (violazione dell’ambiente). La Corte ha, infatti, ritenuto la norma regionale impugnata lesiva della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, poiché prevede(va) che, qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi «presupponga o implichi» l’adozione di un provvedimento di competenza dell’organo di indirizzo politico, tale provvedimento è scorporato dal modulo procedimentale della conferenza di servizi ed è acquisito prima o dopo la determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza, con la conseguenza che in questo secondo caso (acquisizione successiva) l’efficacia della determinazione sarà sospesa fino alla formalizzazione del provvedimento. Peraltro, la Corte ha precisato che non necessariamente in relazione alla disciplina della conferenza dei servizi si deve escludere un qualsiasi spazio normativo regionale, ma questo può invero solo incrementare il livello di tutela previsto dalla disciplina statale che, ai sensi dell’art. 29 della fondamentale legge n. 241/90, costituisce livello minimo di prestazione. Nel caso specifico, si può agevolmente constatare che il legislatore regionale – escludendo dalla conferenza la valutazione dell’organo politico inscindibilmente legata alla determinazione da assumere, in quanto quest’ultima “presuppone o implica” la prima – si pone in una logica che, lungi dal potenziare o sviluppare il disegno di semplificazione e accelerazione definito dal legislatore statale, finisce con il vanificare il senso stesso della conferenza e l’efficacia della sua determinazione conclusiva.
In base alla previsione regionale contestata, infatti, la decisione dell’organo di indirizzo politico mantiene la sua autonomia e può arrivare a stravolgere, dall’esterno, l’esito della conferenza, giacché le valutazioni espresse da detto organo (siano esse assunte prima o dopo lo svolgimento della conferenza) prevalgono su quelle degli altri partecipanti. Così disponendo, il legislatore lombardo assegna alla decisione dell’organo di indirizzo politico (estrapolata dalla conferenza di servizi) un valore diverso e maggiore rispetto a quello delle valutazioni espresse dalle altre amministrazioni competenti.
(Precedenti citati: sentt. nn. 198 e 235 del 2018, 81 del 2013, 179 e 207 del 2012, 234 del 2009, 398 del 2008, 407 del 2002)
Normativa di riferimento
Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione)
Art. 2
Comma 1, lett. b): «Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento»
Art. 10
Comma 1, lett. d): «Qualora per l’approvazione degli interventi in progetto o per l’espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 1-quater, della l.r. 1/2012»