Di Fabio Taormina

Il punto prospettico dal quale occorre muovere nell’analisi è rappresentato dalla decisione della Corte Costituzionale  12 marzo 2007 n. 77 che declina il principio di Unitarietà della giurisdizione
(“è costituzionalmente illegittimo l’art. 30 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione).

Il codice del processo amministrativo (d.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010)

LIBRO I

I) PRINCIPI RILEVANTI

A) EFFETTIVITA’
Art. 1 c.p.a. : tutela piena ed effettiva (art. 24 Cost);
Art. 7 comma 7 c.p.a.: pienezza della tutela degli interessi legittimi ed in sede di Giurisdizione amministrativa esclusiva anche dei diritti soggettivi;

B) RAGIONEVOLE DURATA
Art. 2 c.p.a ( art. 111 Cost. : legge cost. n. 2/1999);

C) CONTRADDITTORIO:
Art. 2, c.p.a “norma manifesto”;
Art. 27 c.p.a : (necessaria la integrazione contraddittorio: vedi art. 49 cpa);
Art. 73, comma 3 c.p.a : il giudice,se rileva ex officio una questione rilevante, deve darne avviso alle parti;
Art. 104 c.1 c.p.a (jus novorum limitato in appello; art. 345 cpc)
Art. 49 c.p.a: integrazione del contraddittorio (art. 49 c.II: limitata deroga; non si procede ad integrazione se il ricorso è infondato);
norma generale: art. 49 c. IV: il controinteressato evocato ex post non deve subire alcun pregiudizio;
Art.105 c.p.a: la mutilazione del contraddittorio integra vizio della sentenza che importa regressione del giudizio in primo grado;
Art.35 c.p.a: se il contraddittorio non è integrato se consegue la improcedibilità del ricorso ;
Art.44 comma 4 c.p.a: è possibile rinnovo notificazione (vedasi 291 cpc);
Art.42 comma 3 c.p.a: depositato il ricorso incidentale, nuovi termini ex art. 46 cpa per memorie
Art.55 c.p.a: notifica obbligatoria della richiesta di misure cautelari alle controparti(collegiali, monocratiche, ed anche ante causam),
Art.111 c.p.a: l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza del Consiglio di Stato gravata per cassazione va notificata alle controparti;

In passato,si veda: Corte Cost. n. 250/1986: documenti nuovi, in grado di influire su esito lite, vanno comunicati ai contumaci;

D) PARITA’ DELLE PARTI:
Art. 2, c.p.a “norma manifesto”;
profili critici:
I)integrazione in giudizio della motivazione (art. 21 octies della legge n. 241/1990);
Cons. Stato Sez. IV, 09-10-2012, n. 5257
Il divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta un presidio essenziale dell’onere stesso di motivazione dei provvedimenti; tale fattispecie è del tutto estranea al caso di un’amministrazione che appelli una sentenza che la vede soccombente solo in relazione ad un’interpretazione di principio di una normativa, della quale l’Amministrazione contesta in radice l’esattezza, in quanto ciò non si risolve né in un ampliamento, né in un’integrazione sostanziale delle ragioni poste a base dello specifico provvedimento annullato in prime cure (Annulla la sentenza del T.a.r. Toscana – Firenze, sez. III, n. 1294/2011).
Cons. Stato Sez. IV, 09-10-2012, n. 5257
Il divieto di integrazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo non ha carattere assoluto, nel senso che non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione. E’ il caso degli atti di natura vincolata di cui all’art. 21-octies della L. n.241/1990 e s.m.i. nei quali l’Amministrazione può dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione in giudizio dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, oppure quello concernente la possibilità di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale (Annulla la sentenza del T.a.r. Toscana – Firenze, sez. III, n. 1294/2011).

II)la p.a. resistente in primo grado rimasta soccombente può appellare la sentenza deducendo motivi reiettivi non prospettati in primo grado;
“il divieto di proporre motivi nuovi in appello non è applicabile anche all’ amministrazione resistente in primo grado, la quale può impugnare la decisione del primo giudice per tutti i motivi che reputi idonei a rinnovarla.” ex aliis Consiglio Stato , sez. V, 21 luglio 1990 , n. 602, Consiglio Stato , sez. VI, 11 gennaio 1990 , n. 67;
ma: Cons. Stato, 18-12-2012, n. 6507

Non è ammissibile il motivo di appello con cui l’amministrazione porta a giustificazione del provvedimento impugnato un argomento (nel caso di specie la nullità del precedente provvedimento per macroscopica violazione di legge) che non si evince nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, costituendo la stessa un’integrazione postuma, in sede di giudizio, e come tale non consentita.

E) PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE
art. 64 comma 2 c.p.a. (che “doppia” l’art. 115 cpc :“Disponibilità delle prove” . Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.] Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.)

F)QUADRO NORMATIVO

I)rinvio “esterno” al cpc (se espressivo di principii generali): art. 39 c.p.a. ;
II)specifico rinvio esterno al cpc: art. 68 comma 1 c.p.a. (in materia di prova);
III)rinvio “interno” del processo amministrativo al rito ordinario amministrativo (anche per quel che riguarda l’appello) : art. 38 c.p.a.;

Principii processualcivilistici applicabili:
I)art. 99 c.p.c: principio della domanda;
II)dell’ impulso processuale di parte
a)art.71 c.p.a.; è necessaria apposita istanza di parte per la fissazione della udienza;
b) artt.81-83 c.p.a: istituto della perenzione; opera di diritto, rilevabile ex officio;
c) art. 84 c.p.a : la rinuncia al ricorso necessita di accettazione;
d) 55 c.p.a: la richiesta di fissazione dell’udienza pubblica è condizione di procedibilità della domanda cautelare;
III)artt. 115 e 116 c.p.c: libero convincimento del giudice
IV) art. 112 cpc: ne eat ultra petita;
V)art. 64 comma 2 cpa: non contestazione
VI)art. 87 c.p.a: oralità
VII) art. 87 c.p.a.: pubblicità; la regola generale è che l’ udienza è pubblica; ma i casi di processo esaminato in camera di consiglio non sono tassativi (richiamo ad altre disposizioni di legge)
VIII) in appello, refluenza del principio dispositivo:
vedasi: T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 03/11/2008,  n. 1476
Laddove nel ricorso venga espressamente subordinato l’esame di alcuni motivi (nella specie, implicanti l’integrale caducazione della procedura di gara e la completa rinnovazione) ad altri (nella specie, comportanti la rinnovazione parziale della gara e l’aggiudicazione in favore del ricorrente), il giudice, in applicazione del principio dispositivo, deve attenersi all’ordine con cui la parte ha articolato le proprie domande, anche qualora ritenga che avrebbero carattere logicamente prioritario e assorbente i motivi indicati nel ricorso quali subordinati.
Ad Plen n. 5 del 27.4.2015;
Consiglio di Stato    sez. V 28/09/2015 n.4513
Nel processo amministrativo l’eventuale assorbimento dei motivi disposto dal giudice amministrativo non può prescindere dalla fondamentale necessità che la soluzione prescelta, anche in mancanza di espressa graduazione dei motivi, deve essere quella che meglio soddisfa l’interesse del ricorrente, perché la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell’esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all’interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela.

Consiglio di Stato  sez. III   8/09/2015 n. 4211
27. La graduazione dei motivi o delle domande, ha precisato l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella fondamentale pronuncia n. 5 del 27.4.2015, costituisce un limite al dovere del giudice di pronunciare per intero sopra di esse, prescindendo dall’ordine logico delle medesime o dalla loro pregnanza.
27.1. Tale limitazione è coerente con il canone logico di non contraddizione: come il più contiene il meno, se alla parte è dato di delimitare ineludibilmente il perimetro del thema decidendum (perché al giudice non è consentito di cercare vizi di legittimità sua sponte), così deve ammettersi che la parte possa imporre a quest’ultimo la tassonomia dell’esame dei vizi di legittimità e delle eventuali plurime correlate domande di annullamento.
27.2. Siffatta conclusione, inoltre, non è in contrasto con il codice del processo amministrativo: in relazione al contenuto del ricorso, il c.p.a., come già la previgente disciplina, si limita ad indicare il contenuto necessario, non anche quello eventuale.
Esige la specificità dei motivi, non anche la loro graduazione, che resta una facoltà della parte non vietata dalla disciplina processuale.
27.3. La graduazione dei motivi, pertanto, vincola il giudice amministrativo sebbene la sua osservanza possa portare, in concreto, ad un risultato non in linea con la tutela piena dell’interesse pubblico e della legalità; tale fenomeno si manifesta in particolare nelle controversie aventi ad oggetto procedure competitive o selettive, allorquando il ricorrente anteponga l’esame delle censure che gli permettono di conseguire il bene della vita finale (l’aggiudicazione di una gara d’appalto, la nomina ad un pubblico ufficio, l’inserimento in un graduatoria), rispetto a quelle il cui accoglimento implicherebbe l’eliminazione di tutta o parte della sequenza procedurale attraverso la rimozione di tutti i vizi riscontrati.
27.4. Sul punto deve precisarsi che, sebbene i principî enunciati dall’organo di nomofilachia della giurisdizione amministrativa siano relativi al giudizio di primo grado (cfr. § 8.1 della sentenza citata), nondimeno, in virtù dell’integrale devoluzione in appello di tutte le questioni introdotte in primo grado, lo stesso è estensibile al presente giudizio d’appello (v. di recente, sul punto e seppure con riferimento alla ipotesi di mancata graduazione dei motivi, Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3768).

II) ORGANI DECIDENTI

Art. 5 c.p.a. Tar organo di primo grado: 125 Cost.
Art. 6 c.p.a. CDS di ultimo grado (Cga per appelli avverso sentenze Tar Sicilia );

(eccezioni al doppio grado: ottemperanza su sentenza del CDS che ha riformato sentenza del Tar; ottemperanza al dPR decisorio del ricorso straordinario): in queste limitate ipotesi il CDS decide in unico grado.

III) OGGETTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

a) Art. 7 c. I c.p.a.: oggetto del giudizio; anche mancato esercizio del “potere”; Corte Cost. 204/2004 e 191/2006: spendita di potere essenziale

Art. 7 primo comma ultimo alinea c.p.a.: non sono impugnabili gli atti politici (e lo sono, invece, i c.d. “atti di alta amministrazione”)

Per una recente ricostruzione:
Corte costituzionale 10 marzo 2016, n. 52
Spetta al Consiglio dei ministri valutare l’opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale disciplina dei reciproci rapporti. Di tale decisione – e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, della decisione di non avviare le trattative – il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Non spetta perciò alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera dei giudici comuni.
Vedi: Cass. Civ. Sez. Unite n. 1630 del 2013

b) Art. 7 comma 4 c.p.a.
giurisdizione di legittimità:
a)generale;
b)simmetrica (103 Cost.)
c)limitata
c1)sub cognizione violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere (è vietato e costituirebbe “eccesso di potere giurisdizionale”, sindacabile innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost. un indebito sindacato su profili di merito);
c2)sub dispositivo: annulla, o conferma: non “riforma o sostituisce”;

non sono impugnabili(di regola):
atti endoprocedimentali (ma: T.A.R. Roma, -Lazio-, sez. II, 12/11/2015,  n. 12876
“gli atti infraprocedimentali sono impugnabili qualora provochino un arresto procedimentale, che si verifica ove ci si trovi dinanzi a fattispecie sostanzialmente provvedimentali, ossia preclusive delle aspirazioni dell’istante o comunque di uno sviluppo diverso, rendendo incerto il soddisfacimento dell’interesse.”); soprassessori (ma: T.A.R. Genova,-Liguria-, sez. I, 28/09/2015,  n. 753
“è ammissibile la denuncia dell’illegittimità di un provvedimento soprassessorio avvalendosi dei rimedi previsti per il silenzio amministrativo; le modificazioni intervenute nella considerazione del processo amministrativo hanno fatto sì che non esso non sia volto soltanto all’annullamento di un provvedimento, sì che alla necessità stabilita dalle norme sostanziali (art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241) di ottenere la conclusione del procedimento con un atto espresso ha fatto seguito la possibilità di equiparare in giudizio l’atto soprassessorio al silenzio. “);
meri comportamenti svincolati da esercizio del potere (arg. ex Corte Cost. n. 204/2004);

d) art. 8 comma II c.p.a.: questioni delle quali il GA non può conoscere: stato e capacità delle persone; falsità di documenti (deve essere stata proposta querela di falso);
ex aliis, ancora di recente Consiglio di Stato sez. V  25 gennaio 2016 n. 221: “la presentazione innanzi al giudice ordinario di una querela di falso rispetto ad atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità.”

e) Art.7 comma 3 c.p.a. : giurisdizione di merito: casistica: art. 134 cpa (indicazione non tassativa, anche eventuali altre materie, “indicate dalla legge”);

f) Art. 7 comma 5 c.p.a: giurisdizione esclusiva ( la prima forma, in passato: RD n. 2840/1923)
casistica: art. 133 c.p.a. (indicazione non tassativa, anche eventuali altre materie, “indicate dalla legge”);

caratteristiche della giurisdizione esclusiva:
a)eccezionale;
b)unica (non ammette concorrenza con altre giurisdizioni);
c)soggetta ai principi generali della Ga di legittimità;
d)cognizione di interessi legittimi e diritti soggettivi;
e)vedasi 118 cpa

casistica materie :
a)Scia: d.L 138/2011 che ha modificato art. 19 della legge n. 241/1990;
b) modificato art. 244 d.Lgs. 163/2006
c) tutte quelle in materia di procedimento amministrativo: su accordi, danno da ritardo (30 comma 4 c.p.a.) ; accesso;
revoca del provvedimento;
d) legge n. 234/2012, atti che concedono aiuti di stato;
e)appalti;
d)urbanistica;

IV) AZIONI ESPERIBILI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
a) di annullamento: art. 29 c.p.a.
b)di condanna: art. 30 c.p.a; 34 comma 1 c.p.a.;
c)avverso il silenzio: 113 e 117 c.p.a.;
d)di esatto adempimento 34 comma 1 lett. c.p.a.(in combinato-disposto con art. 31): “L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto e’ esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio”;

Da ricordare:

Limite generale: art.34 comma II c.p.a.: “In nessun caso il giudice puo’ pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non puo’ conoscere della legittimita’ degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.”

Questione aperta: ammissibilità di una “azione generale di accertamento” in materia di interessi legittimi (art. 44 comma 2 lett. b n. 4 della legge n. 69/2009: ”prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;”).
Parte della Dottrina sostiene: ve ne sono di “tipiche” (31 cpa, su silenzio ed accertamento delle nullità, 34 comma III cpa, e 34 comma V cpa) ma è carente una previsione generale;
Altra qualificata Dottrina sostiene che l’accertamento è un prius (artt. 24,103, 113 Cost. artt. 6 e 13 Cedu, art. 47 Carta dei diritti Fondamentali della UE di Nizza) e pertanto l’azione “atipica” di accertamento sarebbe ammissibile.

Consiglio di Stato, sez. VI, 03/10/2014,  n. 4954: “L’accertamento giurisdizionale in ordine ai presupposti applicativi (e quindi, all’esatta consistenza) del diritto soggettivo alla corretta determinazione del canone concessorio è riconducibile a una tipica – e, per alcuni aspetti, “tradizionale” – azione di accertamento, pacificamente ammissibile (e sin da epoca anteriore al c. proc. amm.) laddove si faccia questione di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva. Pertanto, tale tipologia di azione non presenta punti di contatto sistematici con la diversa questione dell’esperibilità dell’azione di accertamento autonoma la quale riguarda la diversa questione della piena giustiziabilità delle posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (tanto nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, tanto nelle materie di giurisdizione esclusiva).”
Consiglio di Stato, sez. V, 27/03/2013,  n. 1799
“Nel codice del processo amministrativo l’azione di accertamento, che non è espressamente disciplinata, può scaturire da un’interpretazione sistematica delle norme dallo stesso dettate, che prevedono la definizione del giudizio con sentenza di merito puramente dichiarativa agli art. 31, comma 4 (sentenza dichiarativa della nullità), 34, comma 3 (sentenza dichiarativa dell’illegittimità quante volte sia venuto meno l’interesse all’annullamento e persista l’interesse al risarcimento), 34, comma 5 (sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere), 114, comma 4, lett. b) (sentenza dichiarativa della nullità degli atti adottati in violazione od elusione del giudicato), nonché dall’art. 34, comma 2 che, prevedendo che “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, non può che riferirsi all’azione di accertamento, per sua natura caratterizzata da tale rischio d’indebita ingerenza, visto che le altre azioni tipizzate dal codice sono per definizione dirette a contestare l’intervenuto esercizio (od omesso esercizio) del potere amministrativo. Nel processo amministrativo l’azione di esatto adempimento è esperibile nelle ipotesi in cui l’Amministrazione si propone non già come ente dotato di supremazia, titolare di poteri discrezionali o tanto meno prerogative di carattere politico, ma come qualsiasi altro soggetto di diritto, destinatario di obblighi.”.

Il risarcimento del danno è species del più ampio genus sentenza di condanna art. 30 c.p.a.
( domanda si propone entro 120 gg); indipendente: 30 c.V c.p.a.;
il risarcimento del danno quindi non è una “materia” è un’azione a tutela delle posizioni già attribuite alla cognizione della giurisdizione amministrativa che completa la ttela delle medesime in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale

In passato: art. 7 della legge n. 1034/1971 (testo originario) vietava al GA di condannare al risarcimento dei danni, in sede di giurisdizione di legittimità (art. 7. “Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall’art. 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall’art. 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 (1).
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall’art. 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall’art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonchè nelle materie di cui all’art. 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell’atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall’art. 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. “)
successivo comma 4 dell’ art. 7 della legge n. 205 del 2000 che sostituisce il primo periodo del terzo comma dell’art. 7 della L. n. 1034 del 1971 (istitutiva dei T.A.R.) con il seguente testo: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”.

Principali tappe evolutive:
art. 13 della L. n. 142 del 1992 (disposizione, contenuta nella c.d. “legge comunitaria” del 1992, diretta ad introdurre nell’ordinamento italiano, in applicazione di quanto imposto con direttiva del Consiglio n. 89/665/CEE, seppure unicamente in  materia di appalti di lavori pubblici e forniture di rilievo comunitario, la tutela risarcitoria in favore di soggetti che avessero subito lesioni derivanti da atti delle amministrazioni aggiudicatrici adottati in violazione di norme comunitarie, o norme interne di recepimento);
artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998;
Cassazione SS.UU. civili sentenze n. 500 e 501 del 1999 (riappropriazione della tutela risarcitoria da parte del Giudice ordinario e definitivo tramonto del principio di irrisarcibilità della lesione dell’interesse legittimo):
sentenza n. 292 del 17/7/2000, con cui a Corte Costituzionale dichiara incostituzionali gli artt. 33, 34 e 35 del d. Lgs. n. 80 del 1990;
riproposizione degli stessi art. 33, 34 e 35 del d. Lgs. n. 80 del 1990 nel testo dell’art. 7, comma 1, della L. n. 205 del 2000

Da ricordare inoltre:
Ulteriore e particolare fattispecie autonoma di sentenza di condanna: art. 26 c.p.a.(lite temeraria)

Azione dichiarativa delle nullità (diverse da violazione ed elusione del giudicato, ex 21 septies legge n. 241/1990 per le quali il termine è 10 anni, actio iudicati): 180 giorni.

Art. 32 c.p.a.: cumulo delle domande e conversione.
Principio generale: si applica il rito “maggiormente garantito”

V)COMPETENZA
a) Artt.13 e 14 c.p.a;
b) Art. 55 c.p.a.:domanda cautelare può essere decisa solo dal Giudice competente e fornito di giurisdizione;
c) Art. 62 comma 4 c.p.a. in appello proposto avverso provvedimento cautelare, il Consiglio di Stato rileva anche d’ufficio l’eventuale carenza di competenza e giurisdizione in capo al T.a.r.;

VI) PRESUPPOSTI DELL’AZIONE
a)titolarità posizione giuridica sostanziale;
b)interesse a ricorrere;
c)legittimazione ad agire ed a resistere;

quanto all’Antitrust vedasi: art. 35 del d.L. n. 201/2011
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 21, e’ aggiunto il seguente:
“21-bis (Poteri dell’Autorita’ Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e’ legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorita’ puo’ presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni ).

Consiglio di Stato ad. plen., 07/04/2011,  n. 4
Nel processo amministrativo legittimazione al ricorso e interesse al ricorso definiscono posizioni giuridiche soggettive nettamente distinte, attesa che la prima postula la titolarità di una posizione sostanziale differenziata, che abilita un determinato soggetto all’esercizio dell’azione e, quindi, il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato; la seconda, invece, l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento a prescindere dal suo carattere finale o strumentale.

VII) PARTI
ricorrente (anche una parte pubblica)
ricorrente incidentale
a)proprio;
b)improprio;
Consiglio di Stato sez. VI  17 ottobre 2008 n. 5042
L’appello incidentale c.d. proprio o subordinato (conformemente al combinato disposto di cui all’art. 37 del t.u. n. 1054 del 1924 e di cui all’art. 29, l. Tar), costituisce il rimedio incidentale di carattere subordinato volto ad eliminare la soccombenza dell’appellato nei confronti dell’appellante, e si pone quale strumento geneticamente subordinato rispetto alla proposizione del ricorso principale ed allo scopo principale di paralizzare l’azione ex adverso proposta, per l’ipotesi della sua ritenuta fondatezza in sede di gravame, secondo la logica della c.d. impugnazione condizionata. Invece, l’appello incidentale c.d. improprio si caratterizza per non essere rivolto avverso il medesimo capo della sentenza gravato attraverso l’appello principale (ovvero, avverso un capo rispetto ad esso connesso o dipendente) e si connota piuttosto per una marcata autonomia tanto nei presupposti (autonomia dell’interesse alla proposizione dell’appello), tanto sotto il profilo funzionale; in tal modo si configura quale conseguenza dell’introduzione nell’ambito del rito amministrativo della previsione di cui all’art. 333 c.p.c., nella logica del simultaneus processus).

c) resistente (di regola una P.A.) vedasi:
Consiglio di Stato, sez. V, 03/02/2015,  n. 502
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c), c.p.a. deve essere esclusa l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di un ente di diritto privato (nella specie, una società in house) che non è in alcun modo equiparabile, per l’attività in concreto svolta, alla Pubblica Amministrazione; l’esperibilità del giudizio di ottemperanza dipende anche dalla sussistenza di un obbligo di carattere pubblicistico: è quindi esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di organismi di natura privata solamente qualora l’obbligo ineseguito sia attinente alla sfera pubblicistica, ovverosia qualora la situazione sottostante il giudicato azionato sia riconducibile ad un obbligo di carattere pubblicistico;nel caso di specie, la situazione giuridica fatta valere con il giudicato azionato è l’adempimento di un diritto di credito, che attiene ad un ambito prettamente privatistico, non afferendo alla sfera degli obblighi pubblicistici, ossia derivanti dall’assoggettamento del soggetto formalmente privato ad una disciplina pubblicistica.

d)controinteressato (interessato alla conservazione del provvedimento gravato)

e) interveniente (volontario, ma anche su ordine del giudice) art. 28 c.p.a. artt. 50 e 51 c.p.a.
nel giudizio amministrativo è, di norma, inammissibile l’intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo poiché in contrasto con la regola secondo cui l’intervento ad adiuvandum ovvero ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche da un soggetto che sia portatore di un interesse che lo abiliti a proporre ricorso in via principale. L’intervento nel processo amministrativo, infatti, sia nella previgente disciplina sia secondo il disposto di cui all’art. 28 comma 2, c.p.a., non è litisconsorzio autonomo, bensì adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni di una o di altra parte, consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo. Sarebbe, infatti, inammissibile l’intervento ad opera del soggetto che sia comunque legittimato a proporre direttamente ricorso in via principale avverso il medesimo atto impugnato da terzi nel procedimento in cui ritiene di intervenire, eludendosi altrimenti il rispetto dei termini decadenziali individuati dalla legge.”
In grado di appello, è stato affermato analogo principio (Consiglio di Stato    sez. V 22/03/2012 n.1640) : “
ai sensi dell’art. 28 comma 2, c. proc. amm. l’intervento nel processo amministrativo non è litisconsortile autonomo, ma adesivo dipendente, cioè a sostegno delle ragioni di una o di altra parte, ed è consentito a condizione che il soggetto, se legittimato, non sia decaduto dal diritto di impugnare il provvedimento amministrativo.”.

LIBRO II

I IL RICORSO

a)Atto introduttivo:
ricorso;
è una vocatio iudicis (la citazione, invece, è una vocatio in ius)
La a distinzione tra ricorso e atto di citazione sta nel fatto che quest’ultimo costituisce la forma di una domanda da esercitarsi verso la controparte, e viene utilizzato nelle controversie tra soggetti posti in posizione paritaria. La citazione viene infatti utilizzata per convenire in giudizio qualcuno, onde sentire il giudice accertare la propria pretesa, ontologicamente rivolta a controparte (vocatio in ius).
Il giudice nel contraddittorio delle parti pronuncia poi la propria decisione, cogliendo nei limiti delle rispettive formulazioni, la decisione più idonea al caso.
Con il ricorso, d’altro canto, quale atto d’iniziativa processuale, la domanda viene rivolta direttamente all’Autorità (vocatio iudicis). Questa ultima, che è espressione di un potere, si assume l’onere istituzionale di far fronte alla situazione lamentata dal ricorrente con proprio provvedimento. I provvedimenti dell’Autorità possono incidere sul merito, o anche e semplicemente sul rito utilizzato. Ad esempio, sul piano del rito, è connaturato allo strumento del ricorso il provvedimento di fissazione dell’udienza.

b)il ricorso deve contenere:
gli elementi di cui all’ art. 40 ed art. 136 c.p.a. :vedi art. 25 c.p.a.;

c)termini di proposizione:
azione di annullamento: 60 gg ex art. 29 c.p.a.;
condanna a risarcimento: 120 gg ex art. 30 c. III c.p.a.;
dichiarativa nullità: 180 giorni ex art. 31 c.p.a.;
silenzio: un anno ex art. 31 c.p.a.;
ottemperanza: 10 anni (actio iudicati);

d) motivi aggiunti: art. 43 c.p.a.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 09/11/2015,  n. 980
La connessione apprezzabile al fine di consentire la proposizione dei motivi aggiunti in luogo dell’autonomo ricorso va intesa in senso lato, dovendosi valutare i profili di connessione alla luce dell’oggetto del processo, nel senso che i motivi aggiunti sono ammissibili non soltanto se connessi agli atti precedentemente impugnati ma anche se relativi ad atti connessi all’oggetto del giudizio già instaurato, sì che con essi è possibile ampliare il petitum del ricorso estendendolo ad altri e diversi provvedimenti purché l’atto sopravvenuto costituisca episodio della medesima lesione nei confronti dell’interesse della parte (nella fattispecie, non era contestabile che tutte le domande proposte fossero finalizzate a tutelare il medesimo interesse a far rientrare il bene nella effettiva disponibilità dei loro proprietari, o quanto meno a vedere ristorato per equivalente monetario il pregiudizio dagli stessi subìto).

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 01/09/2011,  n. 4272
L’atto di proposizione di motivi aggiunti avverso atti connessi, siccome esercizio di un’azione impugnatoria sostanzialmente autonoma, autorizzata dall’art. 21 comma 1, l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis alla fase processuale in esame), può ritenersi ex se ammissibile, anche per la prevalenza che deve accordarsi in materia processuale al principio del conseguimento dello scopo e di salvezza degli effetti sostanziali degli atti.

II) VIZI DEL RICORSO:
Art. 44 c.p.a.;
vedasi art. 49 c.p.a. per integrazione del contraddittorio; 49 comma IV c.p.a. per assenza pregiudizio;
Art. 49 comma II c.p.a non integrazione del contraddittorio se il ricorso è prima facie infondato;
Art.105 c.p.a : vizii del contraddittorio comportano annullamento della sentenza di primo grado, con rinvio al Tar;
Art. 35 c.p.a: se il contraddittorio non è integrato: improcedibilità;

III)NOTIFICAZIONE
Art. 41 c.p.a.
Art. 45 c.p.a; deposito del ricorso;

l’ omesso deposito del provvedimento impugnato ex art. 45 comma 4 del c.p.a. non comporta improcedibilità (è la p.a. il soggetto onerato al deposito del provvedimento impugnato già da: Consiglio di Stato, sez. V, 05/07/1983,  n. 311);

IV)COSTITUZIONE DELLE PARTI
Art. 44 comma 4 c.p.a : possibile rinnovo notificazione (analogo principio sub art. 291 cpc);

norma presupposta: art. 27 c.p.a. (possibile integrazione contraddittorio: 49 c.p.a.);

La parti si costituiscono entro gg. 60 dalla notifica del ricorso nei loro confronti: art. 46 c.p.a.
Il termine è ORDINATORIO:

in che senso?
È perentorio quanto al deposito di documenti, memorie, etc, ma se la parte non vuole depositare nulla può costituirsi sino a che la causa non è passata in decisione;

la Pa nei medesimi 60 giorni deve depositare il provvedimento impugnato;

V)RICORSO INCIDENTALE (ed eventuale domanda riconvenzionale, nei ricorsi che riguardano diritti soggettivi)

Art. 42 c.p.a.
entro gg. 60 dalla notifica del ricorso nei loro confronti
termine perentorio
Art.42 comma 3 c.p.a: depositato il ricorso incidentale, nuovi termini ex art. 46 c.p.a.per memorie

Art. 42 comma 4 c.p.a: disciplina il possibile spostamento di competenza dipendente dalla avvenuta proposizione di un ricorso incidentale

VI) INTERVENTO: Artt. 28, 50, 51 c.p.a.

VII) SVOLGIMENTO GIUDIZIO
Art. 71 c.p.a.:
apposita istanza di parte per fissazione udienza;
possibile prelievo;

in assenza di apposita istanza di parte per fissazione udienza: perenzione annuale

VIII) TERMINI
udienza di discussione fissata con almeno 60 gg liberi;
almeno 30 gg liberi dell’udienza prima nomina relatore;
Art. 73 c.p.a.:
fino a 40 gg liberi prima dell’udienza documenti
fino a 30 gg liberi prima dell’udienza memorie;
ammesse memorie di replica, fino a 20 gg liberi prima dell’udienza ma soltanto su memorie di controparte;
art. 54 c.p.a : possibile remissione in termini, eccezionale;
in appello: art. 92 comma 4 c.p.a: i termini per impugnare non si applicano alla parte ignara dello svolgimento del giudizio di primo grado;
art. 37 c.p.a errore scusabile (norma generale)

IX) DISCUSSIONE
Art. 75 c.p.a;

X) TIPOLOGIE DI SENTENZE

a)Art. 33 c.p.a: tipologia dei provvedimenti giurisdizionali (sentenza, ordinanza, decreto)

b) Premesso che ex art. 33 comma 1 lett. a) c.p.a si deve distinguere tra:
I)definitive;
II)non definitive;
III)Art. 34 c.p.a

da ricordare:
barrage insuperabile di cui all’art. 34 comma 2 del cpa (vedi: T.a.r. Lazio, Roma n. 8143/2015:
“la ricorrente in via incidentale si duole che l’esclusione della società Y sia stata disposta solo per l’inidoneità della cauzione provvisoria presentata e non anche per l’omessa dimostrazione della natura di consorzio stabile posta dalla predetta società a fondamento della partecipazione alla gara ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi.
Il ricorso incidentale è inaccoglibile perché finalizzato a censurare un potere, quale quello di accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, non ancora esercitato dalla stazione appaltante (come si evince dal citato verbale della seduta pubblica del 26 febbraio 2015) e, come tale, non sindacabile da questo Tribunale.
Né, in questa sede, il Collegio può sostituirsi alla stazione appaltante in tale accertamento in quanto ciò comporterebbe l’esercizio, precluso al giudice, di poteri tipicamente amministrativi la cui estrinsecazione, per altro, potrebbe postulare, secondo una valutazione discrezionale di pertinenza della stazione appaltante, anche l’espletamento di una fase procedimentale finalizzata all’acquisizione di ulteriori chiarimenti e/o documenti, così come previsto dall’art. 46 comma 1 e comma 1 ter d. lgs. n. 163/2006.
Per questi motivi il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto.”)

IV)ex art. 34 comma 4 c.p.a “condanna generica”pecuniaria, ( con criterii determinativi)

V)ex d.L n. 160/2012, art. 34 e 31 c.p.a : condanna alla emissione di uno specifico provvedimento richiesto;

XBIS) PRONUNCE IN RITO
a)art. 35 c.p.a:
I)irricevibilità (art. 41 c.p.a.);
II)inammissibilità (es: bis in idem) ;
III) improcedibilità (es: omessa impugnazione di ulteriore provvedimento; ) ;

b)estinzione:
I)rinuncia (84, 85 c.p.a)
II)perenzione (81-83 c.p.a)
III) omessa effettuazione di incombenti (omesso rispetto del termine per la riassunzione – 80 cpa- per la integrazione del contraddittorio, art. 49 c.p.a – etc)

XTER) INTERLOCUTORIE
art. 36 c.p.a. : quando non decide, neppure in parte, il giudizio:

NB: quindi la sentenza non definitiva,in quanto definisce, almeno in parte, la domanda, non è una “interlocutoria” in senso tecnico;

XI)INCIDENTI DEL PROCESSO:
Artt. 77 80 c.p.a.
querela falso;
sospensione (295, 296 c.p.a )
interruzione (301 c.p.a )

inoltre:
astensione/ricusazione (17-18 c.p.aa)
regolamento preventivo di giurisdizione (10-11 c.p.a);
questioni di competenza (13-16 c.p.a.)
questione di legittimità costituzionale;
questione di interpretazione comunitaria;

XII)LA TUTELA CAUTELARE

Requisiti per la positiva delibazione del petitum cautelare:
sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Breve historia:
a)in passato l’ art. 21 ultimo comma della legge n. 1034/1971 così disponeva:
“Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, ne chiede la sospensione, sull’istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta”;
b)la Corte Costituzionale con la sentenza 25 giugno 1985, n. 190, dichiarò l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, limitando l’intervento d’urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d’urgenza che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile;
c)con la detta sentenza la tutela cautelare del G.A. si viene ad omogeneizzara a quella “atipica” del processo civile (art. 700 cpc);
d)ciò al fine di accordare tutela interinale agli interessi pretensivi;
e)l’opera adeguatrice della giurisprudenza ritenne il dictum della Corte Costituzionale applicabile a tutte le ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva, con significative aperture anche nelle materie di giurisdizione di legittimità;
f)intervenne poi l’art. 3 della legge n. 205/2000 che rimodellò la fase cautelare, nei seguenti termini:
“Il settimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall’esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un’ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l’ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l’appello contro un’ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L’ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all’art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni, e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato”. .
2. All’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
“Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all’art. 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza stessa nella segreteria”.] (2)
3. Per l’impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest’ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4. Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, la sospensione dell’atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.”;

Oggi, il codice del processo amministrativo prevede (artt. 55-62 c.p.a) tre forme di tutela cautelare accordata mediante:
a)misure cautelari collegiali (art. 55 c.p.a);
b) misure cautelari monocratiche -estrema gravità ed urgenza- (art. 56 c.p.a.) ;
c)misure cautelari monocratiche ante causam – gravità ed urgenza eccezionale che non consente neppure la proposizione del ricorso- (art. 61 c.p.a);

I)la “differenza” tra di esse:
quelle di cui alla lett. a), sebbene revocabili in presenza di “fatti nuovi” e/o “scoperti ex post” (art. 58 c.p.a ) ed appellabili, hanno portata “stabile”: salva revoca o riforma in appello, hanno durata indefinita, perdurano sino alla sentenza che definisce il giudizio, od all’estinzione del processo per altra causa;
quelle di cui alle lett. b) e c) hanno portata interinale: ove non “confermate” da misure di cui alla lett. a) decadono;
quelle di cui alla lett. c, in particolare, decadono anche ove trascorso il torno di tempo previsto dal comma 5 dell’art. 61 c.p.a;

II) i tratti comuni:
a)necessità di assicurare il contraddittorio (informale, per quelle sub art. 61 c.p.a, e salva la clausola “di riserva” di cui al comma II del predetto art. 61 del c.p.a);
b)presentazione della domanda di fissazione di udienza quale requisito di procedibilità;
c) necessità che il giudice adito sia competente, e fornito di giurisdizione (requisiti, questi, verificabili anche ex officio);
d)appellabilità (per quelle collegiali: ex art. 55 c.p.a. ) e comunque necessità di “conferma collegiale” (per quelle monocratiche: artt. 56 e 61 c.p.a);
e)revocabilità e modificabilità medio tempore;
f)eseguibilità coattiva con i poteri interenti al rito della ottemperanza (art. 59 del c.p.a. );

vedasi: art. 27 c.p.a : (necessaria integrazione contraddittorio: 49 c.p.a.);

APPENDICE

Legge – 18/06/2009, n.69
ARTICOLO N.44
(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

Art. 44.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell’arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».
(1) Per l’attuazione del presente articolo, vedi il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.