Sull’autorizzazione maggiore spesa sanitaria ed i fondi strutturali
La Corte ha ricordato che l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità, tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa, quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.
E’ costante, infatti, l’orientamento secondo cui le risorse stanziate in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell’equilibrio di bilancio, il cui canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost., «opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte».