a cura dell’Avv.to Luca Bevilacqua
Permesso di costruire – Dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso in caso di contestazione sul quomodo dell’edificazione – Momento in cui si verifica il completamento dei lavori o in cui la costruzione realizzata è tale da non lasciare dubbi sull’intervento – Decadenza del permesso di costruire – Automatica al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge – Provvedimento declaratorio della decadenza del permesso di costruire – Avente natura ricognitiva di effetti già realizzatisi ex lege- Variante a permesso di costruire già decaduto – Illegittimità
Con sentenza n. 450 del 2019 il Tar Abruzzo ha ribadito alcuni principi in materia di piena conoscenza del provvedimento edilizio nonché di decadenza del permesso di costruire e successivo rilascio di una variante al permesso di costruire oramai decaduto.
La decisione del Tar Abruzzo origina da una vicenda in cui il ricorrente impugnava alcuni titoli edilizi (tra cui un permesso di costruire in variante) relativi a lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento di un fabbricato.
In particolare, il ricorrente sosteneva che l’originale permesso di costruire fosse decaduto di diritto senza che ci fossero stati provvedimenti di proroga, e, pertanto, il provvedimento di permesso di costruire in variante successivamente intervenuto doveva considerarsi illegittimo.
Nel costituirsi in giudizio sia il comune resistente che il controinteressato eccepivano, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardività.
I giudici amministrativi, nel rigettare l’eccezione di tardività, richiamano alcuni principi oramai consolidati in materia, specificando che la piena conoscenza del provvedimento amministrativo non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso”, essendo sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
E la piena conoscenza del provvedimento amministrativo in materia edilizia si connota in maniera diversa a seconda che il potenziale ricorrente voglia contestare l’an od il quomodo dell’edificazione: ove si contesti l’an dell’edificazione l’inizio dei lavori segna il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso; ove si contesti il quomodo dell’edificazione, come nel caso in oggetto, è il completamento dei lavori (o, comunque, il momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento) a segnare il dies a quo per l’impugnazione.
Con riferimento al motivo principale proposto da parte ricorrente e relativo all’illegittimità del permesso di costruire in variante per la decadenza del precedente permesso di costruire, il TAR Abruzzo sottolinea che l’effetto decadenziale disciplinato dall’art. 15 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha carattere automatico ed è ricollegato al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, tanto è vero che la giurisprudenza qualifica il provvedimento con cui viene accertata la decadenza del titolo edilizio quale provvedimento ricognitivo di effetti già verificatisi ex lege con l’infruttuoso decorso del termine fissato.
Di conseguenza, per la realizzazione di lavori non eseguiti o non iniziati tempestivamente, in assenza di un’istanza di proroga accolta dall’amministrazione, è sempre richiesto il rilascio di un nuovo titolo edilizio.
Il mero rilascio di un permesso di costruire in variante al precedente già decaduto, infatti, non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario.
Applicando detti principi al caso di specie e ritenendo che il Comune avesse rilasciato un permesso di costruire in variante ad un titolo edilizio ormai decaduto il Tar adito ha accolto il ricorso proposto.
Normativa di riferimento
(i) Art. 15, comma 2, DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce:
“il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.