Procedura per la c.d. “emersione del lavoro nero” e riparto di giurisdizione
1. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. “legge finanziaria 2007”) con l’art. 1, commi 1192 e ss., istituisce la procedura per la cosiddetta “emersione del lavoro nero”, allo scopo di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale ed assicurativa dei rapporti di lavoro subordinati costituiti irritualmente, non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
2. In caso di controversia concernente il diniego di ammissione alla procedura di “emersione del lavoro nero”, deve ritenersi che il giudizio involva questioni di diritto soggettivo e che la materia non rientri nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.. Invero, le disposizioni normative sopra citate integrano il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria, quali norme speciali che accedono alla normativa generale e non conferiscono all’autorità amministrativa preposta alcun margine valutativo.
Avv. Giovanni Dato
N. 00123/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2013, proposto da:
Ditta Erg S.a.s. di Russo Michele, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Mosca, Maria Leto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Mosca in Soverato, Via S.G. Bosco;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento dell’atto di rigetto del 9 dicembre 2008 adottato dal Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la DRL di Reggio Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2016 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“legge finanziaria 2007”) con l’art. 1, commi 1192 e seguenti, istituisce la procedura per la cosiddetta “emersione del lavoro nero”, allo scopo di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale ed assicurativa dei rapporti di lavoro subordinati costituiti irritualmente, non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
2. Nella specie, il ricorrente, ha chiesto di essere ammesso alla procedura di “emersione del lavoro nero”, per poter fruire delle precisate agevolazioni per cinque lavoratori. La richiesta è stata respinta dalla Commissione di coordinamento della vigilanza presso la Direzione Provinciale Lavoro di Catanzarao in data 14 luglio 2008;
Il ricorrente ha quindi introdotto “ricorso gerarchico” ai sensi della L. 1119/1971 dinnanzi all’organo individuato come “sovraordinato”, ovvero al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria che, con decisione del 21.1.2009 ha “rigettato” il ricorso per incompetenza ex art. 17 co. 2 del D.Lgs. 124/2004.
3. L’interessato, in data 18 febbraio 2009 ha quindi depositato ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione del giudice del lavoro; il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catanzaro, in funzione del giudice del lavoro, dinnanzi al quale il giudizio ordinario è proseguito.
Con sentenza n. 1211 del 12 novembre 2012, il Tribunale da ultimo indicato ha declinato la propria giurisdizione a favore del Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente, sul presupposto che la controversia ha ad oggetto “sostanzialmente l’impugnazione di provvedimenti amministrativi finalizzata al relativo annullamento”; ciò in quanto l’unica domanda formulata dal ricorrente è diretta ad ottenere la condanna del Comitato Regionale a “riesaminare il proposto ricorso gerarchico al fine di pronunciarsi riguardo i motivi di rito e merito non esaminati” e dinnanzi a questo Tribunale il giudizio è stato tempestivamente riassunto ex art. 11 c.p.a.;
4. Ritiene il collegio che il giudizio involva invece questioni di diritto soggettivo e che, non rientrando la materia nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art, 133 c.p.a., debba sollevarsi conflitto di giurisdizione in base all’articolo 11, comma 3, c.p.a.
Al riguardo si osserva che:
– a prescindere dalla prospettazione della domanda, formulata secondo il modello impugnatorio avente ad oggetto la decisione del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria, le parti controvertono circa il diritto ad accedere alle disposizioni agevolative di cui alla’ L. n. 296 del 2006, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e cinque lavoratori, per la quale era stata formulata “istanza di emersione da lavoro irregolare”;
– invero, le disposizioni normative sopra citate integrano il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria, quali norme speciali che accedono alla normativa generale e non conferiscono all’autorità amministrativa preposta alcun margine valutativo.
5. Alla luce di quanto premesso, ai sensi dell’art. 11 co. 3 c.p.a., si solleva pertanto conflitto di giurisdizione con il Tribunale Ordinario di Catanzaro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) solleva conflitto di giurisidizione ex art. 11 co. 3 c.p.a. r manda la segreteria per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)