di Barbara Bellettini

Sulla composizione della commissione diara con particolare riferimento al livello di professionalità dei commissari.

 

Bando appalto di servizi – Appalto per il servizio di gestione delle infrazioni del codice della strada elevate dal comando di polizia municipale – Composizione commissione giudicatrice – Illegittima in quanto priva del livello di professionalità adeguato dei commissari.

 

La sentenza trae origine dal ricorso di una ditta che impugnava il provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi adottato dalla centrale unica di committenza che aveva avviato la procedura di cui si tratta.

Tra i motivi di doglianza la ditta ricorrente lamentava l’illegittimità della composizione della commissione di gara. Il Collegio, nell’accogliere il motivo di ricorso e annullare gli atti della procedura a partire dal provvedimento di nomina della commissione, richiama l’art. 77 del d.lgs. 50/2016. Tale articolo dispone quella che deve essere la composizione della commissione giudicatrice e richiede, tra l’altro, che i componenti siano dotati di un adeguato livello di professionalità. Tale livello di professionalità dei commissari garantisce che le offerte siano valutate nella giusta maniera, in modo tale che l’interesse pubblico venga garantito al meglio.

Nel caso oggetto di controversia era necessario da un lato, valutare un progetto tecnico contenente l’indicazione delle caratteristiche dei dispositivi di rilevamento della velocità offerti con un dato punteggio e, dall’altro, con altro punteggio predeterminato, il relativo sofware gestionale le cui specifiche funzionali minime erano indicate dal capitolato.

La commissione risultava composta da due architetti e un vice comandante della Polizia Locale, tutti privi di capacità e professionalità tecniche – informatiche e, pertanto, non rispondenti alle esigenze valutative che la procedura richiedeva.

 

Normativa di riferimento:

 

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici

art. 77  Commissione aggiudicatrice (1)

  1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto (2).

 

  1. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

 

  1. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante (3).

 

  1. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura (4).

 

  1. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.

 

  1. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

 

  1. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

 

  1. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati (5).

 

  1. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto (6).

 

  1. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante (7).

 

  1. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

 

  1. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante] (8).

 

  1. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

 

 

 

(1) Rubrica così modificata dall’art. 46, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in Gazz. Uff, S.O., 5 maggio 2017, n. 103), entrato in vigore il 20 maggio 2017.

(2) Comma così modificato dall’art. 46, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

(3) Comma così modificato dall’art. 46, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

In relazione all’iscrizione all’Albo v. Comunicato del Presidente dell’Anac del 18 luglio 2018 – Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari.

(4) Comma così modificato dall’art. 46, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

(5) V.  il Decreto interministeriale del Ministero infrastrutture e trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2018  – Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi

 

(6) Comma così modificato dall’art. 46, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

 

(7) Comma così corretto con Comunicato del 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff. 15 luglio 2016, n. 164).

 

  1. anche il Decreto interministeriale del Ministero infrastrutture e trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2018 – Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi

(8) Comma abrogato dall’art. 46, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

 

T.A.R. Calabria N. 653-2019 PDF