T.A.R. Catania, 18 gennaio 2019, n. 70
Sul risarcimento danno da concorrenza
di Barbara Bellettini
Provvedimento amministrativo illegittimo – Condotta approssimativa della P.A. – Attività commerciale in concorrenza con un’attività analoga nel medesimo bacino d’utenza – Calo delle vendite – Rapporto di causalità – Risarcimento danno – Spetta
La sentenza trae origine dal ricorso del titolare di un esercizio commerciale avverso il rilascio di concessioni edilizie ed autorizzazioni ad altro esercizio commerciale che, in virtù dei predetti provvedimenti, apriva, nello stesso bacino d’utenza del ricorrente, un supermercato.
Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, pone l’accento sulla condotta (anche processuale) del Comune il quale da un lato non ha dato corso ad una valutazione attendibile circa la data di ultimazione dei lavori e, dall’altro, non ha svolto il necessario esame sulla compatibilità urbanistico – edilizia del cambio di destinazione del fabbricato. In una prospettiva commerciale l’esercizio di un’attività che si ponga in concorrenza, in quanto analoga, nello stesso territorio e ciò avvenga sulla base di provvedimenti illegittimi costituisce elemento che porterà, come normale conseguenza, ad un calo delle vendite degli operatori commerciali già presenti.
L’esame dell’azione amministrativa è elemento costitutivo dell’azione risarcitoria. Nel caso di cui si tratta il rapporto di causalità che viene in considerazione è quello civilistico: è sufficiente che vi sia un rapporto di causalità altamente probabile basato sull’id quod plerumque accidit. La pronuncia si pone in linea con l’interpretazione evolutiva della giurisprudenza che, negli anni, ha ampliato i confini della responsabilità extracontrattuale ricomprendendovi ogni condotta che determini un danno ingiusto ad una posizione meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Alla pubblica amministrazione in particolare fanno capo regole e imperativi di comportamento che sono previsti per la tutela degli interessi pubblici che essa persegue. In quest’ottica occorre considerare caso per caso l’elemento psicologico della colpa che non si declina necessariamente nell’equazione illegittimità provvedimentale – colpa. Il Collegio nell’esaminare le concrete modalità di svolgimento dell’attività amministrativa, ne mette in luce la lesività e, nella quantificazione del danno, ha operato, in considerazione anche della generale crisi dei mercati ed in via equitativa, una riduzione pari ad un terzo.
Pubblicato il 18/01/2019
- 00070/2019 REG.PROV.COLL.
- 00601/2017 REG.RIC.