Pagamento della sanzione pecuniaria per irregolarità documentali

1. Sarebbe illogica e ingiustamente afflittiva la sanzione pecuniaria ex comma 2 bis dell’art. 38 del c.d. codice dei contratti per il concorrente che, reso edotto dell’incompletezza o di altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, scelga di ritirarsi dalla competizione (non avvalendosi del soccorso istruttorio) consentendo alla stazione appaltante di procedere celermente con le operazioni di gara senza strascichi giudiziari.

Avv. Giovanni Dato

N. 00142/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00192/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2015, proposto da:

Edildebe’ S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Ida Martina, con domicilio eletto presso l’avv. Valter Coppelli in Parma, borgo del Carbone 5;

contro
Comune di Piacenza, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 519 del 7 maggio 2015 emessa dal Comune di Piacenza, Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici avente ad oggetto “escussione parziale della cauzione provvisoria prodotta dalla Ditta ricorrente a titolo di pagamento della sanzione pecuniaria per irregolarità essenziale riscontrata nei documenti di gara”;
di ogni atto anteriore o successivo, comunque presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare fondato essendo condivisibile l’interpretazione del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice dei contratti data dall’ANAC e invocata dalla ricorrente, in quanto più in linea con la ratio deflattiva sottesa alla novella normativa in discorso;
Rilevato, peraltro, che sarebbe illogica e ingiustamente afflittiva la sanzione pecuniaria per il concorrente che, reso edotto dell’incompletezza o di altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, scelga di ritirarsi dalla competizione (non avvalendosi del soccorso istruttorio) consentendo alla stazione appaltante di procedere celermente con le operazioni di gara senza strascichi giudiziari;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare pur potendosi compensare le spese della presente fase attesa la novità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Distaccata di Parma, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 10 febbraio 2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)