a cura di Antonella Memeo

Pubblica amministrazione- consiglieri comunali- diritto di accesso agli atti della Amministrazione comunale – utilità all’espletamento delle loro funzioni

Il ricorrente, Consigliere comunale del Comune di Fabbrico, avanzava richiesta di accesso ex artt. 43, comma 2, del d. Lgs. n. 267/200 e 22 della L.n. 2421/1990, riferita alla “copia della comparsa di costituzione e risposta depositata dal difensore del Comune di Fabbrico avv. Paolo Michiara nel procedimento giurisdizionale per risarcimento danno attivato avanti al tribunale civile di Reggio Emilia dal -OMISSIS-contro il Comune di Fabbrico”.

Il Comune negava l’accesso, argomentando che l’accesso sarebbe garantito solo se funzionale all’attività del Consiglio comunale, rilevando di converso che tale estensione del diritto non può andare oltre agli argomenti all’o.d.g., in assenza di un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’Assemblea consiliare.

Tanto premesso, l’art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. n. 267/2000 prevede che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”

In materia, la giurisprudenza amministrativa ritiene che i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, al fine di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione. (cfr. ex multis TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 gennaio 2015, n. n.77).

L’unico limite all’esercizio del diritto in questione posto dal regolamento del Comune resistente consiste nelle richieste assolutamente generiche, meramente emulative, pretestuose o paralizzanti l’attività amministrativa indirizzata a controlli generali di tutta l’attività dell’Amministrazione per un determinato arco di tempo.

Il Tribunale rileva che nel caso in esame sussiste il requisito della funzionalità dell’accesso all’esercizio delle attività consiliari, richiesta dalla disciplina normativa nazionale; sotto altro profilo, non ricorre il carattere emulativo, pretestuoso e paralizzante, trattandosi di documenti aventi ad oggetto questioni che, in ipotesi, avrebbero potuto incidere, sotto il profilo finanziario, sulla corretta tenuta del bilancio dell’Ente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale chiarisce che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Definitivamente pronunciandosi sul ricorso, il T.A.R. Emilia Romagna – Parma accoglie il ricorso, condannando l’amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.