di Barbara Bellettini
Sulla legittimità della previsione di un voto di laurea minimo per la partecipazione ad un concorso
Bando di concorso – Richiesta di un punteggio di laurea minimo per la partecipazione – Si configura come requisito ulteriore – E’ legittimo se supportato da adeguata motivazione.
La sentenza trae origine dal ricorso avverso un bando di concorso per la copertura di posti di ingegnere professionista che richiedeva, ai fini della partecipazione, un punteggio di laurea minimo. I ricorrenti, privi del requisito, ne lamentavano l’illegittimità.
Il Collegio, dopo aver richiamato il D.P.R. 487/1994, il quale stabilisce che il titolo richiesto per l’accesso all’ottava qualifica professionale (qualifica assimilabile a quella del bando di cui si tratta) è il diploma di laurea, sottolinea come la lettura della norma non possa che portare a concludere nel senso che il possesso di tale titolo è di per sé sufficiente ai fini della partecipazione ad un concorso di quel livello. Posto il principio generale il Collegio riprende la giurisprudenza che aveva già sottolineato come il prevedere un voto di laurea minimo configuri la richiesta di un ulteriore requisito. L’ Amministrazione può sì, nell’esercizio della propria discrezionalità, richiedere un voto di laurea minimo per la partecipazione (come accade ad esempio nelle selezioni per le figure di esperti della Banca d’Italia), ma deve necessariamente (e adeguatamente) giustificare la propria scelta che si pone in deroga al principio generale.
Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che un generico richiamo alla specificità del profilo messo a bando non sia di per sé sufficiente a giustificare la richiesta del requisito oggetto di impugnazione.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (GU n.185 del 9-8-1994 – Suppl. Ordinario n. 113 )
art 2 comma 6:“ Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale e’ richiesto il solo diploma di laurea.”.