Procedure di mobilità esterna e riparto di giurisdizione

1. Le procedure di mobilità esterna (cioè implicanti il transito di un pubblico dipendente da un ente pubblico a un diverso ente pubblico) danno luogo non a una nuova assunzione ma a una semplice modificazione soggettiva del preesistente rapporto di impiego attraverso cessione del contratto; il relativo contenzioso è quindi attratto nella giurisdizione in materia di lavoro pubblico contrattualizzato dell’autorità giudiziaria ordinaria prevista dall’art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. La circostanza che ai fini del trasferimento sia prevista una procedura di valutazione degli interessati -che presenta tratti assimilabili a quelli di una procedura concorsuale o paraconcorsuale (o comunque avente un carattere selettivo) – non muta la conclusione, dato che la residuale riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi pubblici è riferita dal cit. art. 63, comma 4, ai concorsi “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, cioè ai concorsi preordinati alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro, mentre nella fattispecie viene in rilievo una vicenda modificativa di rapporti di lavoro già esistenti.

Avv. Giovanni Dato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2015, proposto da: Annamaria Di Nitto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio D’Urso e Mario D’Urso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cinzia Oppedisano in Latina, Via Picasso, 30;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Di Russo, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria;
Provincia di Latina, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Tatarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Tatarelli in Latina, Via Costa 1;
per l’annullamento
del ” rende noto” del 28 luglio 2015 inerente :” Indizione procedura di mobilità volontaria riservata al personale di ruolo di enti di “Area Vasta” (Province e Città Metropolitane) in esecuzione a quanto previsto dall’art. 1, commi da 418 a 430 della L.190/2014, e della Circolare n.1 del 29.01.20 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Circ. Madia) e per il reclutamento di n. 2 (due) Istruttori amministrativi di categoria giuridica C1.” Motivi aggiunti: depositati il 10 dicembre 2015 per il verbale della Commissione n.1 del 30/09/2015,verbale della Commissione n.2 del 14/10/2015 con allegata scheda contenente le domande, della determinazione del Servizio Risorse Umane del Comune di Formia n.116 del 15/10/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia e della Provincia di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti siano inammissibili per difetto di giurisdizione in quanto: a) le procedure di mobilità esterna (cioè implicanti il transito di un pubblico dipendente da un ente pubblico a un diverso ente pubblico) danno luogo non a una nuova assunzione ma a una semplice modificazione soggettiva del preesistente rapporto di impiego attraverso cessione del contratto (Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 177); b) il relativo contenzioso è quindi attratto nella giurisdizione in materia di lavoro pubblico contrattualizzato dell’autorità giudiziaria ordinaria prevista dall’articolo 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; c) la circostanza che ai fini del trasferimento il comune di Formia abbia previsto una procedura di valutazione degli interessati che presenta tratti assimilabili a quelli di una procedura concorsuale o paraconcorsuale (o comunque avente un carattere selettivo) non muta questa conclusione, dato che la residuale riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concorsi pubblici è riferita dall’articolo 63, comma 4, ai concorsi “per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, cioè ai concorsi preordinati alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro mentre nella fattispecie viene in rilievo una vicenda modificativa di rapporti di lavoro già esistenti;
Ritenuto, in ordine alle spese di giudizio, che possa disporsi la loro compensazione in considerazione delle incertezza esistenti in materia di individuazione del discrimine della giurisdizione ordinaria e amministrativa in questa materia;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, dichiara l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, salva l’applicazione dell’articolo 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)