Rimessione in termini per errore scusabile

1. Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale atteso che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, né l’art. 37 c.p.a. offre elementi per giungere a una differente conclusione trattandosi di norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità del giudice che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale; pertanto, la rimessione in termini per errore scusabile può essere considerata giustificata solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto; non a caso, infatti, i termini per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva; in definitiva, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.

Avv. Giovanni Dato
N. 11406/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2015, proposto da:
Shahadul Ripon Islam, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Visentin, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale L. Cavalieri, n. 55;
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO e la PREFETTURA DI ROMA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del decreto prot. n. 8164 del 3 febbraio 2012 emesso dalla Prefettura di Roma con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Signor Paolo Tripodi in favore del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento emesso il 3 febbraio 2014 dallo Sportello unico per l’immigrazione di Roma con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Signor Paolo Tripodi in favore del ricorrente.
Il ricorrente ricorda, in punto di fatto, che egli, assistito dal difensore che ne ha assunto il patrocinio nel presente giudizio, si era recato in data 19 maggio 2014 presso lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma per avere notizie in merito al procedimento di emersione dal lavoro irregolare avviato con istanza presentata telematicamente dal datore di lavoro il 15 agosto 2012 e che solo in quella occasione apprendeva l’esito sfavorevole della procedura in quanto non era sussistente il requisito della presenza ininterrotta sul territorio nazionale dalla data del 31 dicembre 2011, per come richiesto dalla normativa di settore ed anche a causa della presentazione di documentazione medica ritenuta falsa.
Riferisce ancora il ricorrente di avere formulato istanza di accesso documentale al provvedimento di rigetto e di avere successivamente proposto istanza per ottenere l’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione del predetto atto, producendo una copia della certificazione con la quale il medico assicurava l’autenticità della documentazione ritenuta falsa dagli uffici.
Seguivano ulteriori contatti informali con gli uffici competenti nel corso dei quali l’amministrazione superava la sospetta falsità della documentazione medica, considerandola nondimeno non più utile in quanto il medico che aveva predisposto la certificazione aveva cessato la professione. Il ricorrente riferisce quindi che provvedeva a presentare una nuova documentazione medica.
Conclude il racconto l’odierno ricorrente riferendo che gli uffici mutavano avviso rispetto alla certificazione medica a suo tempo presentata e ne confermavano la sospetta falsità.
Da qui, nonostante il tempo trascorso a causa delle trattative informali intrattenute con gli uffici competenti, la proposizione del ricorso odierno con annessa istanza di rimessione nei termini.
2. – Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate eccependo preliminarmente la tardività nella proposizione del ricorso e contestando analiticamente nel merito le avverse prospettazioni, chiedendo quindi la reiezione del gravame.
Tenuta riservata la decisione alla camera di consiglio del 26 marzo 2015, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2015.
3. – Sulla scorta dell’esame della documentazione versata dalle amministrazioni si presta a ritenersi fondata la eccezione di tardività del ricorso proposto.
In punto di fatto è documentalmente provato che (si veda la terza pagina del ricorso introduttivo) quantomeno in data 29 luglio 2014 lo straniero oggi ricorrente è entrato in possesso del decreto di rigetto qui impugnato con il ricorso notificato alle amministrazioni intimate ben oltre il termine ordinario di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a..
Né può invocarsi nel caso in esame il richiamato (nel ricorso) istituto della rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a., essendo sufficiente rammentare come è la stessa parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio a chiarire che fin dalle prime battute della ricerca di notizie sull’esito del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, in data 19 maggio 2014, è stato accompagnato dal difensore che oggi ne è il patrono nel presente giudizio.
4. – In punto di diritto va quindi ribadito che:
a) nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale atteso che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, né l’art. 37 c.p.a. offre elementi per giungere a una differente conclusione trattandosi di norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità del giudice che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale; pertanto, la rimessione in termini per errore scusabile può essere considerata giustificata solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015 n. 889);
b) non a caso, infatti, i termini per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva (Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015 n. 684);
c) in definitiva, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore (Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015 n. 671).
Per le ragioni sopra illustrate non affiorano nel caso di specie i presupposti che la interpretazione giurisprudenziale più recente, ed appena sintetizzata, pretende che sussistano al fine di riconoscere l’errore scusabile e consentire l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini in ipotesi, quel è quella che si è qui verificata, di proposizione tardiva del ricorso.
5. – In ragione delle suesposte considerazioni si presta ad essere considerata fondata l’eccezione preliminare sollevata dalle amministrazioni e quindi il ricorso va dichiarato irricevibile.
Stima il Collegio che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 26 marzo 2015 e del 13 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)