In tema di gratuità della prestazione a favore della P.A.

a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

 

Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito – Richiesta di requisiti specifici di professionalità – La procedura è legittima.

La pronuncia trae origine dal ricorso dell’Ordine  degli Avvocati di Roma volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso pubblico  con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze rendeva nota la ricerca di un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico di professionalità altamente qualificate in materia di diritto nazionale ed europeo, bancario e dei mercati finanziari. In tale avviso era altresì esplicitata la gratuità dello stesso. Proprio la gratuità era considerata, dalla parte ricorrente, in contrasto con il dettato costituzionale in materia di equo compenso espresso dall’art. 36 nonché dei principi di cui all’art. 13 bis comma 2 della L. 247/2012 che lega la retribuzione al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.

Il Collegio, nel respingere il ricorso, mette in luce come la disciplina dell’equo compenso non sia di ostacolo alla gratuità di consulenze che il professionista potrebbe assumere. Esso infatti ben potrebbe trarre vantaggi di natura diversa sotto il profilo dell’arricchimento professionale legato allo svolgimento di determinate attività, come appunto si configura nel caso oggetto della pronuncia. L’arricchimento professionale si può, in quest’ottica, realizzare con la partecipazione a tavoli di lavoro particolarmente qualificanti e con lo studio di problematiche specifiche e peculiari. A ciò va aggiunta anche la possibilità di far valere tale arricchimento  all’interno del curriculum vitae.

Normativa di interesse

Costituzione italiana

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie).

  1. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, nonche’ al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, ((e conforme ai)) parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.

 

TAR Lazio-Roma N.11410/2019 PDF