Tar Lazio – Sede di Roma- Sezione Terza ter 12/04/2019 n. 4821

di Luca Bevilacqua

Procedura di Affidamento di Servizi – Aggiudicazione definitiva per silentium – Esclusione – Necessità di una manifestazione di volontà espressa dell’Amministrazione – Aggiudicatario provvisorio – Titolare di una mera aspettativa alla conclusione del procedimento – Responsabilità da ritardo dell’amministrazione – Esclusa nel caso di mancata spettanza del bene della vita al richiedente.

Con sentenza n. 4821 del 2019 il Tar Lazio ha escluso che, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi ad un impresa, quest’ultima possa ritenersi aggiudicataria definitiva dell’appalto per silentium ed ha, altresì, ribadito che non si possa configurare una responsabilità da ritardo in capo all’Amministrazione in caso di mancata spettanza del bene della vita al richiedente.
La decisione del Tar Lazio origina da un appalto di servizi nel quale all’aggiudicazione provvisoria non era seguita la definitiva; la stazione appaltante aveva, infatti, determinato di non addivenire all’approvazione dell’aggiudicazione in quanto, in fase di verifica dei requisiti generali, era emersa una condanna penale a carico di uno dei rappresentanti del RTI vincitore.
Il ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione definitiva doveva considerarsi già formata per silentium a seguito del decorso di 30 gg dall’aggiudicazione provvisoria e chiedeva il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2 bis della Legge n. 241/90 a causa dell’”anomalo andamento della gara”.
Con la detta pronuncia il TAR ha sostenuto che l’aggiudicazione definitiva richiede una manifestazione di volontà espressa dell’amministrazione implicante, da parte dell’organo amministrativo dotato di competenza esterna, il rinnovato esame delle valutazioni già compiute dall’organo tecnico in sede di selezione della migliore offerta; di talchè alla aggiudicazione provvisoria può anche non seguire l’aggiudicazione definitiva.
Mancando, poi, uno specifico termine per l’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario provvisorio non risulta titolare di alcuna posizione consolidata di affidamento, ma solo di una mera aspettativa alla conclusione del procedimento.
Con riferimento al risarcimento del danno da ritardo previsto dall’art. 2 bis della Legge 241/90 il TAR Lazio ha, poi, confermato, sulla scia di varie pronunce sul punto, che questo, riguardando un interesse pretensivo, non può essere avulso dall’accertamento della spettanza del bene della vita e deve, pertanto, essere subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento è destinata ad esito favorevole, situazione assente nel caso di specie.

Normativa di riferimento

(i) Art. 2 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce:
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 -ter sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.

 

Tar Lazio 4821 del 2019 PDF