TAR Lazio – Roma, Sez. III, 12 dicembre 2019, n. 14210
Sul malfunzionamento del sistema informatico nelle gare in forma telematica
Gara in forma telematica – Malfunzionamento del sistema informatico – Proroga presentazione offerte – E’ legittima
La pronuncia trae origine dal ricorso di una ditta partecipante ad una gara in forma telematica per la copertura assicurativa triennale della responsabilità civile di mezzi di pronto soccorso.
Nella giornata precedente alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte si era verificato un malfunzionamento del sistema informatico e, in parallelo alle procedure per il ripristino, veniva disposta una proroga del termine. Parte ricorrente, formulava la propria offerta, a seguito dell’intervenuto ripristino, nel limite temporale originariamente previsto e lamentava l’illegittimità della proroga nonché delle modalità di comunicazione della stessa.
Il Collegio, nel respingere il ricorso, richiama l’art. 79 del D.lgs. 50/2016 che prevede espressamente l’ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico con conseguente possibilità di proroga del termine di presentazione delle offerte. Sotto il profilo della correttezza dell’azione amministrativa non si rinvengono punti di attenzione: prevedere infatti una proroga del termine in costanza di problemi tecnici (e della “estrema volubilità” dei tempi necessari alla riparazione) si configura come un comportamento corretto e proporzionato. Né appare illegittima la modalità di comunicazione della proroga che la stazione appaltante ha scelto essendo infatti prevista ex lege la possibilità di pubblicare tale comunicazione sul sito internet dove sono pubblicati i documenti di gara.
La disciplina dei termini introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici si pone in linea con le disposizioni euro unitarie e, rispetto al codice previgente, ha portato ad una contrazione dei termini. Il correttivo al codice vigente ha introdotto l’art. 5 bis che disciplina l’ipotesi, che qui viene in considerazione, della presentazione di offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici. L’obiettivo di tale disposizione va inquadrato nella volontà di dare piena attuazione ai principi generali posti dall’art. 30 del codice (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).
Normativa di interesse
- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.
Art. 79 (Fissazione di termini) 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. 2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. 3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al piu’ tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e’ di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara. 4. La durata della proroga di cui al comma 3 e’ proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche. 5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e’ insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze. ((5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita’ della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita’ del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno gia’ inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita’ di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, nonche’ attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne da’ comunicazione all’AGID ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.))