In tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali
di Barbara Bellettini
Concorso pubblico per posti di dirigente di seconda fascia – Graduatoria – Scorrimento della graduatoria – Trova applicazione per le assunzioni disposte dalla P.A. e non per le procedure di conferimento di posti dirigenziali.
La sentenza trae origine dal ricorso di candidati risultati idonei ad un concorso bandito dall’INPDAP (ora confluito in INPS) per l’attribuzione di n. 3 posti di dirigente di seconda fascia. I ricorrenti lamentavano che, a seguito di una riorganizzazione dell’istituto erano stati individuati n. 28 posti di dirigente di seconda fascia e l’amministrazione non utilizzava la graduatoria nella quale essi erano collocati come idonei non vincitori ma riservava tali posti in via prioritaria ai dirigenti interni all’istituto, in via sussidiaria ai dirigenti di altre PPAA e infine a soggetti esterni all’amministrazione dotati di comprovata esperienza e professionalità.
Il Collegio, nel respingere il ricorso, richiama le regole che trovano applicazione nel reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. La disciplina è contenuta nell’art. 28 del D.lgs. 165/2001 che individua due canali di accesso alla qualifica: il concorso pubblico bandito dalla singola amministrazione o il corso concorso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora SNA) . In virtù dell’art. 4, comma 3 quinquies del DL 101/2013 vi è poi l’ipotesi dei pubblici concorsi unici banditi dal Dipartimento Funzione Pubblica.
Il reclutamento costituisce il primo passaggio per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale (non generale), ad esso si debbono affiancare anche l’inserimento a tempo indeterminato nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione che ha bandito il concorso e il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato.
Il principio dello scorrimento della graduatoria, principio di frequente ricorrenza pratica, può trovare applicazione solo per le procedure di reclutamento e non per altre tipologie di affidamento di funzioni o di incarichi. Nel caso oggetto della pronuncia la questione controversa era relativa non tanto a soggetti da assumere, quanto piuttosto al conferimento di posti dirigenziali e, in particolare, all’allocazione nei posti rimasti disponibili di dirigenti o di soggetti dotati di particolare professionalità.
Normativa di riferimento
– DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 112 )
Art. 28 Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso ((…)) indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami ((…)), al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita’ di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche’, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita’ formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo’ comprendere anche l’applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo’ svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002. 10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
– DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 )
Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche’ di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 1. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: … omississ… 3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita’, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.