T.A.R. Lazio, 2 luglio 2019, n. 8605

Sulla mancata apposizione della firma digitale

(a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini)

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici – Mancata apposizione della firma digitale sul documento informatico – Esclusione del concorrente – E’ legittima – La firma digitale ha la funzione di garantire provenienza e integrità del documento informatico.

La sentenza trae origine dal ricorso di una Ditta che aveva partecipato ad una procedura aperta telematica disposta da una ASL per la fornitura biennale di dispositivi medici per l’esserne stata esclusa. Essa, infatti, a seguito della pubblicazione della delibera di aggiudicazione da parte della S.A. , apprendeva di essere stata esclusa dalla  procedura per non aver apposto la firma digitale su un documento denominato “Schema offerta economica.xls” che, in base al disciplinare, aveva valore di offerta economica.

Il Collegio, nel respingere il ricorso, sottolinea, tra gli altri aspetti, che la previsione della necessità di apporre la firma digitale all’offerta economica nell’ambito di una procedura telematica ha come ratio quella di garantire la provenienza e l’integrità del documento informatico. L’invio da parte del sistema di una pec contenente l’accettazione della domanda non ha valore ricognitivo del contenuto della stessa.  La cosiddetta marcatura temporale è finalizzata ad associare ad un documento informatico data e ora certi e rappresenta una validazione temporale opponibile a terzi.  Diversa è la funzione che è assegnata ex art. 1 co. 1 lett. s) del CAD alla firma digitale ovvero appunto quella di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico.

Trattandosi di carenza attinente l’offerta economica non risultava possibile attivare il soccorso istruttorio.

 

Normativa di interesse

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale.

Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; c) carta d’identita’ elettronica: il documento d’identita’ munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita’ di dimostrare l’identita’ anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’ tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita’ o a un’area geografica specifica; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; ((l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita’ commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;)) m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ((n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;)) ((n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;)) o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; u-quater) identita’ digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita’ fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; aa) titolare ((di firma elettronica)): la persona fisica cui e’ attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonche’ alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica; bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179; cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita’; dd) interoperabilita’: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi; ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita’ finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) ((ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all’articolo 71.)) 1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS; 1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata e’ ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)).

Art. 20 Validita’ ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. ((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi e’ apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e’ formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalita’ tali da garantire la sicurezza, integrita’ e immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita’ e immodificabilita’. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita’ alle Linee guida.)) ((1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonche’ quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ((con le Linee guida)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrita’, la disponibilita’ e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)).

 

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