di Barbara Bellettini 

 

Il certificato camerale nel nuovo codice dei contratti pubblici

Bando procedura aperta per l’affidamento delle attività di bonifica di navi – Certificato camerale – E’ requisito di idoneità professionale – Non occorre una perfetta e assoluta corrispondenza con l’oggetto dell’appalto – E’ necessario appurare l’adeguata rispondenza alle finalità di verifica che assolve.

Il ricorso che è alla base della pronuncia è stato promosso da una ditta che impugnava l’aggiudicazione lamentando, tra gli altri aspetti, che l’aggiudicataria non possedeva il requisito dell’iscrizione alla Camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto.

Il Collegio, rigettando questo motivo di ricorso, ha sottolineato che, nel nuovo codice dei contratti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di  idoneità professionale, requisito anteposto a specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico finanziaria che la stazione appaltante può richiedere.

La giurisprudenza amministrativa ha già messo in evidenza quella che è la ratio della certificazione camerale  che si sostanzia nel fornire un filtro all’ingresso in gara tale per cui vi possano accedere solo concorrenti dotati di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento di cui si tratta.

Ciò comporta la necessità di una congruenza contenutistica tendenzialmente completa tra quanto previsto nell’iscrizione camerale e l’oggetto del contratto di appalto.  Il Collegio ha posto l’accento sul fatto che una rigida applicazione del principio consentirebbe la partecipazione ai soli operatori dotati di un oggetto sociale esattamente corrispondente a quello dell’appalto con una conseguente ingiustificata limitazione della platea dei concorrenti.

La corrispondenza tra oggetto sociale e oggetto dell’appalto non va intesa nel senso di una perfetta sovrapponibilità degli stessi ma occorre sia valutata caso per caso secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica dell’idoneità professionale e considerando in maniera globale e complessiva le prestazioni dedotte in contratto.

 

Normativa di riferimento:

 

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici

art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio

 

  1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

 

  1. a) i requisiti di idoneità professionale;

 

  1. b) la capacità economica e finanziaria;

 

  1. c) le capacità tecniche e professionali.

 

  1. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con ((decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC)) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 14 (1).

 

  1. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione (2).

 

  1. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

 

  1. a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;

 

  1. b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

 

  1. c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

 

  1. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema (3).

 

  1. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

 

  1. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5.

 

  1. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle (4).

 

  1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (5).

 

  1. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema é connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)). ((Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa (6) (7).

 

(1) Comma così modificato dall’art. 52, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in Gazz. Uff, S.O., 5 maggio 2017, n. 103), entrato in vigore il 20 maggio 2017.

(2) Comma così corretto con Comunicato del 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff. 15 luglio 2016, n. 164).

(3) Comma così corretto con Comunicato del 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff. 15 luglio 2016, n. 164) e poi modificato dall’art. 52, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

(4) Comma così modificato dall’art. 52, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

(5) Comma così modificato dall’art. 52, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cit. a nota 1, che precede.

(7) V. le Linee Guida Anac n. 1 del 14 settembre 2016, n. 973, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria Le Linee Guida n. 1 del 2016 sono state rettificate con Delibere 16 novembre 2016 e 18 gennaio 2017 e aggiornate con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018.

T.A.R. Liguria N. 278 – 2019 PDF