a cura di Antonella Memeo
Accesso civico – trasparenza – controllo diffuso sull’operato della P.A. – coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”
Con ricorso 116 c.p.a. Cipea & Cariiee – Co.Ed.A. – Unifica – Consorzio fra imprese di produzione e edilizia, impiantistica ed affini (di seguito solo Cipea) adiva il T.A.R. Lombardia – Brescia, onde condannare l’amministrazione comunale silente all’ostensione dei documenti di due istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 , del D.Lgs n. 33/2013, aventi ad oggetto: 1) i dati identificativi degli immobili posseduti e di quelli detenuti negli anni 2018 e 2019 con particolare riferimento alle palazzine di Via Lazzaretto e Via Roma n. 65, nonché l’indicazione dei canoni di locazione o affitto percepiti o che, ove ancora non percepiti, si percepiranno, negli anni 2018 e 2019, con particolare riferimento alle suddette palazzine; 2) tutti gli atti, i provvedimenti, i certificati e/o i documenti amministrativi relativi alla procedura di messa a bando e di assegnazione degli alloggi delle Palazzine di Via Lazzaretto e dell’Edificio di Via Roma n. 65 dall’anno 2016 all’anno 2019.
Tanto premesso, il T.A.R. Lombardia – Brescia precisa che il nuovo accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini d’interesse generale, si affianca, senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione on line di cui al decreto trasparenza del 2013 e all’accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo, del tutto coerentemente con la ratio che lo ha ispirato, l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, in modo da far assurgere la trasparenza a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione.
Il Tribunale sostiene, tra l’altro, l’insindacabilità della finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza. Pertanto, si ritengono ammissibili anche istanze di accesso civico presentate per finalità “egoistiche”, purché finalizzate a favorire un controllo diffuso sull’amministrazione.
In tal senso, è concorde la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486), chiarendo, altresì, che la ratio dell’accesso civico generalizzato osta ad un’interpretazione a larghe maglie dei relativi limiti, ben potendo essere considerato come estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte lo accoglie, ordinando all’Amministrazione Comunale resistente di adempiere all’ostensione dei documenti in relazione ai quali rimaneva silente.