Valutazione in forma numerica delle prove di abilitazione forense
1. Secondo l’art. 46, L. 247/2012 ‘La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”. Se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente. In particolare si deve ritenere che questa soluzione interpretativa sia anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l’art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”. Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato.
Avv. Giovanni Dato
N. 02757/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02814/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2014, proposto da: Francesco Pezzopane, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Pezzopane, Marilena De Ciantis, con domicilio eletto presso Pierluigi Pezzopane in Milano, Via Corridoni, 39 Presso Tar;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; Commissione Centrale Esame di Abilitazione Alla Professione di Avvocato Presso il Ministero della Giustizia, Commissione Esame di Abilitazione Alla Professione di Avvocato Presso La Corte di Appello di Milano, Commissione Esame di Abilitazione Alla Professione di Avvocato Presso La Corte di Appello di Roma, 1^ Sottocommissione Esame di Abilitazione Alla Professione di Avvocato Presso La Corte di Appello di Roma;
per l’annullamento
del provvedimento datato 20 giugno 2014 della Commissione Esaminatrice negli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato costituita a Milano; del verbale della 1° commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Roma datato 7 maggio 2014; di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2013/2014.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione espressa con la sola apposizione di un voto numerico, senza che sugli elaborati risultino apposti segni grafici di correzione che consentano di collegare i voti assegnati ai criteri predeterminati dalla Commissione centrale.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia ulteriormente il difetto di motivazione, perché l’attribuzione del solo voto numerico senza l’apposizione di segni grafici di correzione non consentirebbe al candidato di rilevare gli aspetti valutati negativamente dalla Commissione.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia il difetto di istruttoria, perché dal verbale della Commissione risulterebbe, dividendo il tempo impiegato nei lavori per il numero di elaborati corretti, che essa abbia dedicato a ciascun elaborato un tempo insufficiente a una sua corretta valutazione.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questa Sezione n. 01456/2014 è stata accolta la domanda cautelare. L’ordinanza è stata riformata con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2015 n. 121.
All’udienza del 3 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel secondo motivo.
Secondo l’art. 46, L. 247/2012 ‘La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente (in tal senso Tar Lazio 14 luglio 2015 n. 9413).
In particolare si deve ritenere che questa soluzione interpretativa sia anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l’art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.
Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto degli otto criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato nella seduta del 02 dicembre 2013.
Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e delle presupposte valutazioni negative sui pareri e sull’atto giudiziario redatti dal ricorrente e con la condanna dell’Amministrazione a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)