Tar Lombardia – Sede di Milano- 04/04/2019 n. 751

di Luca Bevilacqua

 

Piano di Governo del Territorio – Illegittimità della destinazione di un comparto a verde agricolo per mancanza dei requisiti per classificarlo come tale – Insussistenza in quanto la destinazione a verde agricolo si giustifica anche per esigenze di ordinato governo del territorio – Impugnativa del Piano di Governo del Territorio –  Ammissibile solo in caso di arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o  travisamento dei fatti o in presenza di una situazione di affidamento qualificato del privato.

 

Con sentenza n. 751 del 2019 il Tar Lombardia ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di impugnazione degli strumenti urbanistici generali e, segnatamente, in materia di impugnazione del Piano di Governo del Territorio (ovvero lo strumento urbanistico introdotto dalla Regione Lombardia con Legge regionale 12/2005 in luogo del P.R.G).

Il caso in oggetto riguardava la reformatio in peius delle capacità edificatorie del comparto di proprietà del ricorrente da parte del Piano di Governo del Territorio approvato dal Comune di Pieve Emanuele .

A seguito delle osservazioni presentate tra adozione ed approvazione del P.G.T., l’area di proprietà del ricorrente era stata, infatti, destinata ad insediamenti agricoli, con il conseguente azzeramento della volumetria e la possibilità di realizzare soltanto opere finalizzate alla conduzione del fondo e relative alla residenza dell’imprenditore agricolo.

Secondo il ricorrente l’area era priva dei requisiti per essere classificata come area agricola – attesa la prossimità della stessa ad insediamenti industriali e ad una arteria stradale di una certa consistenza, nonchè per le sue caratteristiche morfologiche e, pertanto, il PGT risultava viziato, tra l’altro, per illogicità, contraddittorietà nonché per difetto di motivazione.

Con la detta pronuncia il TAR ha sostenuto che non vi era alcuna illogicità o contraddittorietà nella scelta del Comune, in quanto la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto ed immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessari a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano.

La più recente evoluzione giurisprudenziale ritiene, infatti, – prosegue la sentenza – che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica tra le quali spicca, appunto, la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi

Secondo il Tar Lombardia, inoltre, le scelte relative alla classificazione dei suoli sono sempre sorrette da ampia discrezionalità e, in tale ambito, la posizione dei privati, relegata ad interesse di mero fatto, risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione; dette scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove  siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, oppure nel caso ci si trovi in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato ad una specifica destinazione del suolo, tutte situazioni assenti nel caso di specie.

 

Normativa di riferimento

 

(i) Art. 7 Legge Regionale Lombardia  11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il Governo del Territorio) e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce:

  1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: a) il documento di piano; b) il piano dei servizi c) il piano delle regole
  2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4
  3. La Giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.

3-bis. Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni a tale scopo associati, mediante unione o convenzione; tali piani sostituiscono gli atti dei PGT dei comuni partecipanti; nel territorio della provincia di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i predetti enti, anche contestualmente all’elaborazione del PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione dei singoli strumenti pianificatori associati previste dalle leggi  vigenti.

 

Tar Lombardia sent. 751 del 2019 PDF