T.A.R. Pescara 22 luglio 2019 n. 193

Sul diritto di accesso ai messaggi di posta elettronica

a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

Concorsi pubblici – Commissione di concorso – Criteri di valutazione – Se emergono da messaggi di posta elettronica richiamati – Sussiste diritto di accesso.

La sentenza trae origine dal ricorso della candidata di un concorso. Essa lamentava che l’Amministrazione, di fronte alla sua richiesta di accesso agli atti ed in particolare per la parte di accesso relativa ai messaggi di posta elettronica dei commissari del concorso di cui si tratta, manteneva un’inerzia tale da far formare sul punto un tacito diniego. L’interesse ad accedere ai messaggi di posta elettronica nasceva dal fatto che, dai verbali dei lavori della Commissione, risultava che i criteri di valutazione erano stati oggetto di ampia discussione da parte dei commissari tramite appunto messaggi di posta elettronica ed erano state anche verbalizzate le date nelle quali lo scambio di opinioni era avvenuto.

L’ Amministrazione rappresentava di essere a conoscenza degli obblighi che la L. 241/1990 impone, purtuttavia non era possibile soddisfare la richiesta di accesso in quanto i messaggi di posta elettronica non erano nella sua disponibilità essendo intercorsi esclusivamente tra i membri della Commissione. In considerazione quindi del fatto che il diritto di accesso può essere esercitato solo laddove esista un atto amministrativo o vi sia un documento acquisito agli atti del procedimento essa, tra l’altro, non poteva essere costretta ad adottare atti nuovi rispetto a quelli già esistenti.

Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che tali messaggi di posta elettronica hanno avuto ad oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e non possono essere considerati come corrispondenza privata: essendo   richiamati nel verbale l’Amministrazione deve necessariamente acquisirli.

 

Normativa di riferimento

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 25. (Modalita’ di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito. Il rilascio di copia e’ subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche’ i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente puo’ presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e’ attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e’ inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonche’ presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorita’ disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso e’ negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. ((5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.)) 5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

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