T.A.R. Piemonte, 29 luglio 2019, n. 854

In tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione

a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini

Contratto di fornitura- Comportamenti univoci e numerosi da parte del personale della pubblica amministrazione – Affidamento incolpevole da parte della ditta – Non sussiste – Responsabilità precontrattuale – Non si configura

La pronuncia trae origine dal ricorso di una ditta che, con riferimento ad un contratto di fornitura dal valore economico molto elevato, a fronte di numerosi (e univoci) comportamenti tenuti dal personale dell’amministrazione interessata, che avevano anche portato ad una deliberazione della Giunta regionale competente dalla quale emergeva la volontà dell’Ente di accettare la fornitura medesima, considerava il contratto perfezionato. A fronte della domanda di adempimento e conseguente azione risarcitoria ex art. 1453 cod. civ. il Collegio sottolineava come, secondo la giurisprudenza consolidata i contratti con la pubblica amministrazione debbono presentare il requisito della forma scritta ad substantiam, non essendo possibile una contrattazione per fatti concludenti. In assenza quindi del requisito essenziale della forma scritta non possono essere riconosciute tutele contrattuali.

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità precontrattuale il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 5/2018 che ha configurato tale responsabilità in senso estensivo riconducendola al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Carta Costituzionale in virtù del quale è necessario che venga indagata la libertà di autodeterminazione nelle scelte dell’individuo che non deve subire influenze illegittime riconducibili alla violazione delle regole di buona fede da parte dell’amministrazione.

Affinché si configuri la responsabilità precontrattuale in capo all’amministrazione occorre che il privato dimostri, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, di aver maturato un affidamento incolpevole. Ciò si realizza quando esiste/si realizza un presupposto fattuale tale da determinare la scelta di realizzare una data attività, economicamente valutabile, che rimane nell’ambito tipico dell’operazione di riferimento anche se con un rischio tollerabile.

Gli obblighi di buona fede si caratterizzano per l’essere connotati da reciprocità e, nel caso di specie, un operatore economico che entra in contatto con la pubblica amministrazione deve necessariamente conoscere la normativa di settore in materia di contratti pubblici.

Pertanto il Collegio, nel respingere il ricorso, mette in luce il profilo della palese violazione dell’onere di diligenza da parte dell’operatore economico.

Normativa di interesse

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440 -Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato

Art. 17. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile.

 

Art. 1227. (Concorso del fatto colposo del creditore). Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e’ diminuito secondo la gravita’ della colpa e l’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non e’ dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Art. 1337. (Trattative e responsabilità precontrattuale). Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

 Art. 1453. (Risolubilità del contratto per inadempimento). Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione puo’ essere domandata anche quando il giudizio e’ stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non puo’ piu’ chiedersi l’adempimento quando e’ stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non puo’ piu’ adempiere la propria obbligazione.

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