a cura di Antonella Memeo

Azione avverso il silenzio della P.A. – obbligo di provvedere – procedimento sostitutivo di accordo

La G. s.r.l., società proprietaria di un immobile di pregio nel comune di Trani, impugnava il silenzio-inadempimento manifestato dall’amministrazione comunale di Trani, nell’ambito di un procedimento amministrativo per il recupero dell’immobile di pregio.

La Società invitava il Comune ad avviare un procedimento amministrativo per la conclusione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, di un accordo sostitutivo di provvedimento per dipanare ogni questione attinente il recupero dell’immobile, dopo un lungo ed infruttuoso iter legale.

Il Comune di Trani avviava il procedimento richiesto, richiedendo all’Ufficio legale un parere, che veniva rilasciato in senso favorevole alla conclusione di un accordo sostitutivo di provvedimento.

Tuttavia, il procedimento subiva una battuta d’arresto, impedendo di giungere ad una fase conclusiva-decisoria.

A seguito di ciò, la G. s.r.l. impugnava il silenzio dell’Amministrazione comunale, deducendo la violazione di legge (art. 2 e 2-bis, nonché dei principi generali della legge n. 241 del 1990 in materia di giusto procedimento e di silenzio ed obbligo di provvedere con un provvedimento espresso sulle richieste del privato), nonché la violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione, la violazione dell’art. 12, comma 3 della legge regionale n. 20/2001 e delle N.T.A. del P.U.G. del Comune di Trani.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia chiarisce che l’azione avverso il silenzio-inadempimento prevede la presenza di due requisiti fondamentali: 1) la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; 2) l’inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.

In modo più particolare, si ritiene necessaria l’esistenza di un specifico obbligo previsto dalla legge posto alla pubblica Amministrazione di provvedere, a fronte di un’istanza presentata. L’obbligo di provvedere può derivare, inoltre, oltreché da una espressa norma di legge o di regolamento, anche da un atto o accordo, mediante il quale la pubblica amministrazione abbia posto un vincolo alla conclusione di un procedimento, sicché l’esercizio del potere discrezionale viene a trovarsi in stretta connessione con la situazione giuridica attiva del richiedente.

Il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota, pertanto, come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere, a fronte di un’istanza del privato, configurandosi una fattispecie di silenzio-inadempimento censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Trani di concludere, entro il termine di novanta giorni, il procedimento iniziato volto alla conclusione di un accordo, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.