Ricorso avverso il parere del Consiglio dell’Ordine in materia di liquidazione degli onorari

1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il parere del Consiglio dell’Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere; la sola parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti.
2. Il ricorso avverso il predetto parere è da dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, ben potendo il giudice investito in sede civile disattenderlo in tutto o in parte il parere, non essendo ad esso in alcun modo vincolato. Ne consegue che è solo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che è possibile attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

Avv. Giovanni Dato

N. 00299/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03123/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3123 del 2015, proposto da:
Luigi Lazari, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Lazari, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;
per l’annullamento
del parere di congruità già rilasciato al geom. Indraccolo Marco e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza a seguito di accesso agli atti autorizzato il 7 ottobre 2015; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ed in particolare dell’estratto di deliberazione del Collegio Provinciale dei Geometri del 31/07/15 n. 1563/15 notificato al ricorrente il 06/08/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori avv. F. Lazari per il ricorrente e avv. A. Vantaggiato per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso si impugna il parere di congruità rilasciato al Geom. Indraccolo e di cui il ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza a seguito di accesso agli atti autorizzato il 7.10.2015.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 21 bis, l. n. 241/90; 3) violazione dell’art. 10, l. n. 241/90; 4) violazione del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; 5) travisamento dei fatti, error in iudicando, ingiustizia manifesta.
All’udienza del 27.01.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso originario e i motivi aggiunti sono inammissibili.
2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza, “Il parere del Consiglio dell’Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere” (Cass. civ, II, 17.4.2013, n. 9366).
In termini confermativi, Cass. civ, II, 27.9.2011, n. 19750, per la quale “la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti”.
2.2. Di recente, tale orientamento è stato sposato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha condivisibilmente rilevato che “… nessun interesse può sussistere in capo al ricorrente in punto di contestazione dei pareri di congruità, giacché, da un lato, egli trova piena e integrale tutela dei suoi diritti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui stesso attivato dinanzi al giudice ordinario, e, dall’altro lato, nessuna utilità gli deriverebbe anche dall’eventuale accoglimento del ricorso, l’annullamento dei pareri di congruità non dispiegando alcuno effetto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo” (TAR Toscana, I, 21.4.2011, n. 721; Id, 11.4.2013, n. 572).
Da ultimo, il descritto orientamento ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato, che ha ribadito che: “… la astratta riconoscibilità della giurisdizione amministrativa non basta a risolvere in senso opposto la diversa questione dell’attuale interesse al ricorso. Questo potrebbe, nella descritta situazione processuale civile, venire riconosciuto solo se si potesse prescindere da un univoco, ed invero condivisibile, indirizzo giurisprudenziale, costituente saldo diritto vivente, che relega il rilievo dei pareri di congruità alla sola fase stricto sensu monitoria ed anteriore al contraddittorio e al giusto riparto degli oneri probatori quali radicati dalla opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (C.d.S, VI, 8.10.2013, n. 4942).
2.3. Nel caso in esame, rileva il Collegio che, come emerge dalla stessa ricostruzione operata da parte ricorrente, relativamente alla stessa vicenda sostanziale esiste già un contenzioso civile.
Orbene, alla luce delle considerazioni di cui sopra, è evidente che difetta uno specifico interesse all’odierno ricorso, atteso che nessuna utilità, neanche di tipo strumentale, il ricorrente potrebbe ricavare dall’eventuale annullamento del parere di congruità, ben potendo il giudice investito in sede civile disattenderlo in tutto o in parte, non essendo ad esso in alcun modo vincolato. Ne consegue che è solo nel giudizio di opposizione a d.i. che l’odierno ricorrente potrà attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento in suo favore, nel mentre difetta un suo specifico interesse alla instaurazione del giudizio in esame.
2.4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)