Sospensione impropria del giudizio amministrativo
1. Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione, né si profila una lesione del contraddittorio allorquando, le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo, in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni): tale termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
Avv. Giovanni Dato
N. 03674/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2015, proposto da:
Pierluigi Doria, Big Bet di Doria Pierluigi & C. Sas, rappresentati e difesi dagli avv. Cino Benelli, Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;
contro
Comune di Aradeo; Questura di Lecce, Scuola Primaria Edmondo De Amicis, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Lecce, Via Rubichi;
per l’annullamento
del provvedimento 3 giugno 2015 (prot. n. 5358/2015), notificato in pari data al sig. Pierluigi Doria, legale rappresentante pro tempore della società Big Bet di Doria Pierluigi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Questura di Lecce, Scuola Primaria Edmondo De Amicis e Ministero dell’Interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Angelo Vantaggiato, anche in sostituzione di Cino Benelli, Alessandra Invitto;
Considerato che:
è impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale il Comune di Aradeo ha inibito l’attività di raccolta di scommesse svolta dalla ricorrente in quanto i locali sono ubicati “in un raggio inferiore a 500 mt dai seguenti luoghi sensibili: impianto Sportivo Villa Comunale, Scuole Elementari di via Sereni, Impianto Sportivo di via Sereni e Oratorio Parrocchia San Rocco”;
con ordinanza n. 2529/2015 questa sezione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 L.R.43/2013 in relazione all’art.7 c.10 D.L.158/2012, per violazione degli artt.117 c.3,117, secondo comma lettera h), con argomentazioni che in questa sede debbono intendersi riprodotte;
Ritenuto che:
– la questione di costituzionalità suindicata assume rilevanza anche nel presente giudizio;
– secondo quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ord. del 15 ottobre 2014, n. 28) nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo, in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni): tale termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale;
– il presente giudizio deve essere sospeso in attesa della definizione dell’incidente di legittimità costituzionale attivato dalla sezione con ordinanza n. 2529/2015
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
Sospende il giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)