Occupazione usurpativa e riparto di giurisdizione

1. Esulano dalla materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità le ipotesi di c.d. “occupazione usurpativa”, in cui manca del tutto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per l’esecuzione della quale ha avuto luogo l’occupazione di un fondo e l’Amministrazione espropriante ha agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo.

Avv. Giovanni Dato

N. 00234/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2015, proposto da:
D’Aprile Elisa, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Maria Cursi, con domicilio eletto presso Alessandra Maria Cursi in San Pietro Vernotico, Via Brindisi, 58;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Massari, con domicilio eletto presso Massimo Quarta in Lecce, Via Giovanni Guerrieri, 1/A;
nei confronti di
MP Lavori, SME Strade S.r.l., Saicos S.r.l., n.c.;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Pietro Vernotico n° 85 del 20 Maggio 2015 di “approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e di fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti”;
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Pietro Vernotico n° 223 del 16 Novembre 2010 di approvazione del progetto esecutivo dei predetti lavori pubblici;
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Pietro Vernotico n° 138 dell’11 Giugno 2010 e della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n° 33 del 15 Giugno 2004 recanti approvazione del progetto definitivo dei medesimi lavori pubblici;
della delibera di approvazione del progetto preliminare (di estremi e contenuti sconosciuti);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi la determina 20 Maggio 2014 n° 223 di approvazione di una variante migliorativa;
e per la condanna
del Comune di San Pietro Vernotico al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene immobile di che trattasi alla ricorrente ovvero, in caso di irreversibilità della trasformazione dell’area, per equivalente al valore venale del bene stesso, in misura pari ad € 65,00 a mq., oltre il 5% annuo a decorrere dalla data di acquisto dell’area da parte della ricorrente, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Vernotico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 Gennaio 2016 il Cons. Dott. Enrico d’Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Alessandra Maria Cursi e Guido Massari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente – che ha acquistato nel 2008 ad un’asta giudiziaria un terreno (già di proprietà del Sig. Carella Francesco) sito nel Comune di San Pietro Vernotico, censito in catasto al foglio 40, particelle 559, 560, 561, 562, 577, 732, 741, 733 e 742, urbanisticamente destinato a parcheggi e a sede viaria, nonché ad opere sostitutive di passaggio a livello, e che nel 2012 ha subito l’esproprio, in favore della Italferr S.p.A., delle particelle 733 e 742, per una estensione pari a soli mq. 28, la cui perdita è stata indennizzata con € 5.069,67 – impugna: 1) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Pietro Vernotico n° 85 del 20 Maggio 2015 di “approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e di fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti”; 2) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Pietro Vernotico n° 223 del 16 Novembre 2010 di approvazione del progetto esecutivo dei predetti lavori pubblici; 3) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Pietro Vernotico n° 138 dell’11 Giugno 2010 e la deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n° 33 del 15 Giugno 2004 recanti approvazione del progetto definitivo dei medesimi lavori pubblici; 4) la delibera di approvazione del progetto preliminare (di estremi e contenuti sconosciuti); 5) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi la determina 20 Maggio 2014 n° 223 di approvazione di una variante migliorativa. Chiede, altresì, la condanna del Comune di San Pietro Vernotico al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene immobile di che trattasi alla ricorrente ovvero, in caso di irreversibilità della trasformazione dell’area, per equivalente al valore venale del bene stesso, in misura pari ad € 65,00 a mq., oltre il 5% annuo a decorrere dalla data di acquisto dell’area da parte della ricorrente, nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 9, 10, 12, 17 e 19 del D.P.R. n° 327/2001 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione degli artt. 24 e 33 del D.P.R. n° 207/2010 – Violazione degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n° 327/2001 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Carenza dei presupposti.
La ricorrente afferma (in estrema sintesi):
che, al momento dell’acquisto erano già presenti sul terreno (particella 732) un tratto di strada (via Avis) e una grande aiuola spartitraffico, per le quali ha più tardi scoperto che non era stato disposto alcun esproprio;
che, perciò, ha diffidato l’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico a restituire l’immobile ovvero a pagare il risarcimento per l’abusiva occupazione e comunque a cessare la propria condotta arbitraria;
che sulla stessa particella 732 è, inoltre, presente una vasca destinata al collettamento delle acque piovane, anch’essa realizzata sine titulo, così come le più recenti due condutture che dall’imbocco di via Avis e di via Zara dovrebbero convergere verso un tombino adiacente alla vasca, attraversando le particelle 561 e 562;
che tale ultima opera sarebbe prevista negli atti citati in epigrafe, ma senza alcun coinvolgimento partecipativo della proprietaria e in assenza di varianti urbanistiche, di una dichiarazione di pubblica utilità e di una chiara ricomprensione delle infrastrutture nel progetto definitivo;
che, in modo identico, il Comune intimato avrebbe agito posizionando la vasca di accumulo al centro della particella 732 (deliberazione della Giunta Municipale n° 85 del 20 Maggio 2015 – perizia di variante al progetto esecutivo).
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Pietro Vernotico, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della ricorrente concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso, sostenendo in particolare:
che non corrisponde al vero che il terreno occupato in questione sia ancora di proprietà della ricorrente, essendo lo stesso divenuto di proprietà comunale in conseguenza della “dicatio ad patriam” posta in essere nel 1978 dal precedente proprietario Sig. Carella Francesco e, comunque, dell’intervenuto perfezionamento dell’usucapione ventennale dopo la materiale realizzazione (risalente a circa quaranta anni fa) della strada pubblica denominata via Avis (che insiste per circa ml. 80 sulla particella 732), dell’aiuola spartitraffico e dei parcheggi pubblici (per una superficie di circa mq. 2.800).
La Sezione, con ordinanza istruttoria n° 2830 del 21 Settembre 2015, ha richiesto al Comune di San Pietro Vernotico una dettagliata relazione (corredata della pertinente documentazione, anche fotografica) che chiarisca la regolamentazione urbanistica dei lotti e il loro assetto proprietario, come risultante dalle istruttorie condotte, i procedimenti relativi alla progettazione delle opere sopra descritte e ai conseguenti atti ablatori, nonché alle modalità di comunicazione e di notificazione alla signora D’Aprile (ovvero al proprietario delle aree) dell’azione amministrativa intrapresa.
Il Comune di San Pietro Vernotico ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, depositando, in data 6 Novembre 2015, la relazione istruttoria prot. n° 22027 del 4 Novembre 2015 (corredata dalla pertinente documentazione), con la quale ha (tra l’altro) fatto presente che “il lotto di terreno, meglio identificato in Catasto al Foglio 40 particella 732 risulta essere sede stradale e parcheggio già a far data del 1979……..”.
Con perizia di parte depositata il 17 Dicembre 2015 e con le memorie difensive finali, la ricorrente contesta radicalmente l’assunto comunale, sostenendo che solo recentissimamente (il 26 Ottobre 2015) il Comune di San Pietro Vernotico ha avviato i lavori per l’esecuzione del manto stradale (peraltro, in particelle diverse dalla 732) e che non è stato giammai realizzato sull’area in questione un parcheggio pubblico.
Nella memoria di replica depositata in data 15 Gennaio 2016, la difesa della ricorrente fa riferimento (tra l’altro) alla questione della (possibile) giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda restitutoria relativa alla particella 732.
Alla pubblica udienza del 26 Gennaio 2016, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per palese difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
Osserva, infatti, il Collegio che trattasi di controversia non rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dall’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”).
Infatti, in punto di giurisdizione, la Sezione non ha motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale esulano dalla materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità le ipotesi di c.d. “occupazione usurpativa”, in cui manca del tutto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per l’esecuzione della quale ha avuto luogo l’occupazione di un fondo e l’Amministrazione espropriante ha agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo (Cfr: “ex multis”: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 23 Marzo 2015 n° 5744).
E, nella vicenda concreta oggetto del presente giudizio, è la stessa parte ricorrente che (ripetutamente) evidenzia la carenza della dichiarazione di pubblica utilità in relazione a tutte le opere di che trattasi (strade, aiuola spartitraffico, parcheggi e opere di fognatura pluviale), affermando espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità non risulta disposta neanche nelle deliberazioni comunali impugnate (riguardanti unicamente i “lavori di adeguamento dei recapiti finali di reti e di fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti”) e sottolineando che “la mancata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica potrebbe ricondursi alla circostanza che l’Amministrazione ha agito sull’erroneo presupposto che l’area interessata dall’opera pubblica fosse di proprietà comunale”.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per evidente difetto di giurisdizione dell’adito G.A., rientrando nella giurisdizione dell’A.G.O..
Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali motivi (tra cui l’assoluta peculiarità in punto di fatto della controversia) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 Gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Antonella Lariccia, Referendario

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)