TAR Puglia- Sezione Staccata di Bari, 07/01/2019 n. 9
SCIA – Perentorietà del termine di 30 gg prescritto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio – Illegittimità del provvedimento di inibitoria emesso dopo i 30 gg. – Necessità per la Pa di agire in sede di autotutela una volta decorso il termine di 30 gg.
Con sentenza n. 9/2019 il TAR Puglia – Sezione staccata di Bari ha affermato che è illegittimo l’operato dell’amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffide o inibitorie dopo il decorso del termine di 30 gg. previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti di autotutela.
Secondo il Tar, infatti, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA per il decorso del termine di 30 gg. Il Comune potrebbe agire, giusto quanto disposto dall’ art. 19, comma 4 Legge 241/90, solo in sede di autotutela per rimuovere le opere edilizie eseguite od impedirne o sospenderne l’esecuzione.
Con il corollario che, trattandosi di provvedimenti di II grado, l’intervento della PA soggiace ai limiti e requisiti previsti dall’art. 21 nonies Legge 241/90 in sede di autotutela, con riferimento alla necessità di comunicazione di avvio del procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, tra l’interesse del privato e quello della PA, valutazione che sia idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.
Sulla base di queste argomentazioni il TAR Puglia- Sezione staccata di Bari ha accolto un ricorso con il quale era stato impugnato un “provvedimento di sospensione degli effetti della SCIA” emanato dopo il termine di 30 gg. previsto dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio, e senza i requisiti prescritti in sede di autotutela (a cura dell’Avv. Luca Bevilacqua).
Normativa di riferimento
(i) Art. 19, comma 3-4,6 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 6, comma 1, Legge n. 124/2015 che stabilisce:
“3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritierie o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
“ 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies.”
(…)
“6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di 60 giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 ed al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alla responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e dalle leggi regionali. “
(ii) Art.21 nonies, Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni che stabilisce:
“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21 octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”
- “E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e entro un termine ragionevole.”
2 bis. “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti e di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445.”