Incidente automobilistico e revisione della patente di guida

1. La giurisprudenza amministrativa ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l’accadimento del sinistro stradale non possa essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie.

Avv. Giovanni Dato

N. 00111/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01954/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2015, proposto da:
Daniela Marradi, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Bossi, con domicilio eletto presso Domenico Bossi in Firenze, Via del Pellegrino 26;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direz.Generale Territoriale del Centro – Uff. Motorizzazione Civile di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
del provvedimento del 30.07.2015 prot. 430/II del Funzionario Amministrativo dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze, notificato in data 23 settembre 2015, con il quale è stato ordinata la revisione della patente di guida della categoria B n. FI2539145W, rilasciata dalla Prefettura di Firenze in data 24/09/1987 con validità fino al 20/09/2017 e del procedimento di revisione della patente, disposto dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze del 30/03/2015 prot. 430 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di incidente stradale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direz.Generale Territoriale del Centro – Uff. Motorizzazione Civile Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
A seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 4 dicembre 2014 in Reggello, frazione San Clemente, incrocio via Giusti (e che vedeva l’impatto tra l’autovettura condotta dalla ricorrente ed un ciclista, asseritamente per effetto dell’omessa precedenza da parte della Sig.ra Marradi), l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze disponeva, con provvedimento 30 luglio 2015 prot. n. 430/11, la revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica della patente di guida intestata alla ricorrente.
Il provvedimento di revisione della patente di guida era impugnato dalla ricorrente, sulla base di unica censura di violazione di legge per difetto di motivazione.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, con comparsa di mera forma.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392; 3 febbraio 2015, n. 208) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l’accadimento del sinistro non possa <<essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie>> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988).
Nel caso di specie, la motivazione apposta al provvedimento originario di revisione della patente si limita ad un sintetico richiamo della comunicazione della Polizia Municipale di Reggello ed all’incidente stradale avvenuto in data 4 dicembre 2014; in buona sostanza non sono pertanto indicate, neanche sinteticamente, le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto dalla ricorrente un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida.
Il difetto di motivazione del provvedimento è poi ulteriormente aggravato dal fatto che non è neanche chiaramente specificata la norma attributiva del potere (genericamente individuata nell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che però prevede diverse ipotesi di revisione caratterizzate dal carattere discrezionale e vincolato) e non sono confutate, in alcun modo, le osservazioni presentate dall’interessata nel procedimento; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di osservazioni tendenti a negare la responsabilità della ricorrente nell’incidente (che deriverebbe dall’oggettiva pericolosità dell’incrocio) che dovevano trovare considerazione nella struttura motivazionale dell’atto.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 30 luglio 2015 prot. n. 430/11 dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione alla ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)