T.A.R. Toscana, 28 giugno 2019, n. 955

In tema di limite temporale di rilevanza delle condanne nell’ambito delle gare di appalto.

di Barbara Bellettini

 

Procedura di gara – Requisiti di moralità professionale– Omissioni nelle dichiarazioni – Integrabilità mediante soccorso istruttorio – Efficacia temporale delle condanne – Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o non sia intervenuta riabilitazione la durata è di cinque anni – In caso di pena principale di durata inferiore la durata è quella della pena principale – Si ha una durata di tre anni nei casi di condanna di cui ai commi 4 e 5 art. 80 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

La pronuncia trae origine dal ricorso di una ditta partecipante ad una gara con procedura aperta per l’affidamento di lavori bandita da una ASL.

La stazione appaltante, all’esito delle operazioni della Commissione di gara, in sede di verifica dei requisiti, estendeva le valutazioni anche a quelli di carattere morale degli operatori economici indicati come subcontraenti dalla ditta che risultava aggiudicataria. In quella fase veniva accertato che, a carico di uno dei essi, esistevano due decreti penali che non erano stati indicati nella documentazione di gara e che, pertanto, ne comportavano l’esclusione.

Veniva revocata l’aggiudicazione con conseguente scorrimento della graduatoria. Risultava a quel punto aggiudicataria la ditta ricorrente e la stazione appaltante procedeva con la verifica del possesso dei requisiti in capo alle imprese indicate come ausiliarie. L’attività di verifica faceva emergere che un’impresa non aveva dichiarato nel proprio DGUE una sentenza di condanna pronunciata ex art. 444 c.p. per il reato di cui all’art. 590 comma 3 c.p. Sulla base di ciò la ditta veniva esclusa per dichiarazione mendace dell’ausiliaria.

Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, mette in luce quello che è lo scenario sul punto del nuovo codice dei contratti pubblici che, rispetto al codice previgente, vede una differente impostazione.

In linea generale l’aspirante concorrente ad una gara deve possedere requisiti di ordine generale che attengono all’affidabilità dell’operatore economico e costituiscono un presupposto imprescindibile per la stipula dei contratti con le PPAA nonché requisiti di carattere speciale, richiesti di volta in volta.

Nel nuovo codice dei contratti la disciplina dei requisiti morali è contenuta nell’art. 80 che ridefinisce i motivi di esclusione ampliandone, rispetto alla disciplina previgente, il contenuto. Ratio della disciplina è quella di dissuadere gli operatori dal tenere comportamenti scorretti e, nel contempo, salvaguardare errori di lieve portata. L’art. 80 comma 1, per il profilo che qui interessa, indica specifici titoli di reato che assumono rilevanza ai fini della non ammissione.

Il Codice ha recepito l’impostazione della direttiva 2014/24/UE spostando il focus sulla natura oggettiva delle cause di esclusione e facendo una distinzione tra quelle ad effetto automatico e quelle facoltative rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il disposto dell’art. 80 co 5 lett. f) bis in virtù del quale è escluso l’operatore che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere va, per usare le parole del Collegio, riempita di contenuto, tanto da rappresentare all’interessato in cosa si traduca l’omissione, consentendogli di esercitare il diritto di difesa. Nel DGUE che viene in considerazione non vi era alcuna voce nella quale l’interessato avrebbe potuto riportare la condanna e, oltre a ciò, l’amministrazione avrebbe potuto attivare il rimedio del soccorso istruttorio. Ciò sulla scorta di quanto la giurisprudenza ha già messo in luce ovvero che sono ritenute sanabili anche le omissioni dichiarative dei requisiti di professionalità.

Accanto a quest’ultimo profilo il Collegio pone quello relativo al limite temporale di rilevanza delle condanne che non può, ai sensi della direttiva 24/2014UE, essere illimitata nel tempo, a differenza di quanto accadeva nella vigenza del dlgs. 163/2006 che non prevedeva limite alcuno.

Il d.lgs. 50/2016 al comma 1 nelle lettere da a) ad f) elenca una serie di reati che comportano l’esclusione e alla lett.g) prevede una norma di chiusura che ricomprende ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la PA.

Sul punto sono intervenute anche le indicazioni dell’ANAC che, con le Linee Guida n.6, ha precisato che anche per condanne diverse da quelle di cui all’art. 80 co 1 potrebbe configurarsi l’esclusione laddove dovessero sottendere un grave illecito ex art. 80 co. 5.

Al comma 10 dell’art. 80 era stabilita la durata temporale delle condanne. Nel caso oggetto della pronuncia la condanna non rientrava nei reati di cui al comma 1 dell’art. 80 e la rilevanza temporale sarebbe stata di tre anni dal giudicato.

Il tema dei motivi di esclusione è stato oggetto nel tempo di ampi dibattiti e il nuovo intervento modificativo  di cui al d.l. 32/2019, tra le altre novità, ha inciso in maniera rilevante sul profilo in esame sostituendo il comma 10  e introducendo il comma 10 bis all’art. 80.

Con le modifiche apportate al comma 10 vengono specificati quelli che sono i tempi di durata dell’esclusione dalla procedura d’appalto o concessione nel caso in cui la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA. Il legislatore ha voluto coordinare l’art. 80 con la riforma dei reati contro la PA. Secondo la nuova formulazione del codice il termine viene fatto decorrere dall’accertamento del fatto contenuto nel provvedimento amministrativo non contestato ovvero, in caso di contestazione, nella condanna giudiziale passata in giudicato.

 

 

Normativa di interesse

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.

Art. 80 (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche’ all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c)frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee; d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita’ di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche; e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresi’ motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. ((Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.)) ((12)) 3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa’ in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ((in caso di societa’ con un numero di soci pari o inferiore a quattro)), se si tratta di altro tipo di societa’ o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ((ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e’ stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale)) ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.((12)) 4. Un operatore economico e’ escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu’ soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche’ il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche’ agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; ((b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)); ((12)) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilita’; (9) c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (9) c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita’ della stessa; (9) ((c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato)); ((12)) d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa; i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorita’ giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e’ ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non e’ escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo’ avvalersi della possibilita’ prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. ((10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione e’: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.)) ((12)) ((10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e’ pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso)). ((12)) 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa’ sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo’ precisare, al fine di garantire omogeneita’ di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. ((12)) ————— AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 5, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. ————- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l’art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2020 e’ sospesa l’applicazione delle verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 21) che le modifiche di cui ai commi 2, 3, 5, lettere b) e c-quater), 10 e 10-bis del presente articolo “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.

 

T.A.R. Toscana, 28 giugno 2019, n. 955 PDF