Concessione Edilizia – Oneri di urbanizzazione – Scomputo del valore delle opere di urbanizzazione realizzate -Oggetto di valutazione discrezionale della PA – Soggetto ad autorizzazione o ad  accordo espresso della PA.

Con sentenza n. 835 del 2019 il Tar Veneto ha escluso, tra l’altro, che il titolare di un titolo edilizio possa scomputare dagli oneri concessori dovuti il valore delle opere di urbanizzazione eseguite in assenza di uno specifico atto di assenso od autorizzazione sul punto da parte del comune.

La decisione del Tar Veneto origina da una lontana vicenda in cui il titolare di una concessione edilizia aveva contestato, tramite ricorso al TAR, l’ammontare degli oneri concessori dovuti al comune, in quanto, a suo dire, dalla somma richiesta avrebbe dovuto essere detratto il valore di alcune opere di urbanizzazione  da lui eseguite (e, segnatamente, la realizzazione di un parcheggio di uso pubblico).

Secondo i giudici amministrativi costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio che l’ammissione allo scomputo delle opere realizzate costituisce oggetto di una valutazione ampiamene discrezionale della PA e che un vero e proprio diritto ad ottenere lo scompute sorge per il privato, a fronte della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ovvero all’impegno di realizzarle, solo a seguito di un accettazione espressa e consensuale da parte della PA. In difetto di autorizzazione o di accordo espresso della PA sullo scomputo delle nuove opere, il titolare del titolo edilizio non dispone, pertanto, di alcuna pretesa tutelata diretta a portare in detrazione il valore delle opere eseguite dal contributo di urbanizzazione dovuto( T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 158; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 10 aprile 2018, n. 954).

Nel caso di specie, Il TAR ha rigettato il ricorso proposto, in quanto non esisteva alcun atto di assenso da parte del comune in ordine allo scomputo degli oneri concessori dovuti dal ricorrente (a cura dell’Avv.to Luca Bevilacqua).

Normativa di riferimento

(i) Art. 16, commi 1 e 2, DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  Edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce:1. Salvo quanto disposto all”articolo 17, comma 3 il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2.La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell”articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (ora art. 1, comma 2 lett. e) e art 36, commi 3 e 4 D.lgs n. 50 del 2016) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

 

Tar Veneto n°835 del 2019 PDF