Regolamenti: la distinzione fra volizione-azione e volizione-preliminare

1. Secondo ormai consolidati principi giurisprudenziali, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. IV, 19 maggio 2009-C-538/2007 (recepita a mezzo di apposita riforma normativa), non è più consentito alle stazioni appaltanti sanzionare il collegamento sostanziale tra imprese mediante l’esclusione automatica dalla procedura selettiva (come, invece, era possibile in virtù dell’ormai abrogato comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006), potendo l’esclusione essere disposta solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti e previa adeguata istruttoria svolta in contraddittorio con le imprese interessate, onde accertare in concreto se tale situazione abbia influito o meno sul loro rispettivo comportamento nell’ambito della gara, consentendo alle imprese interessate di “dimostrare nell’apposito sub-procedimento l’insussistenza di rischi di turbativa della gara”.
2. Anche tale diaframma dialogico, incardinato nella procedura di gara nell’alveo sub procedimentale innescato dall’avviso di esclusione, è attratto ai principi di dequotazione dei vizi formali, sancito dall’art. 21 octies della l.n. 241/90, di guisa che la sua obliterazione ha modo di incidere sulla legittimità della disposta esclusione soltanto quando le ragioni prospettate dal candidato tacciato di collegamento sostanziale consistano in elementi in fatto e in diritto potenzialmente idonei a dimostrare l’insussistenza di rischi di turbativa della gara.
3. La riformulazione (ad opera del d.lg. n. 135 del 2009) degli artt. 34 e 38 comma 2, codice dei contratti pubblici, nonché l’inserimento, nell’ambito del comma 1 dell’art. 38, di una nuova lett. m- quater), per effetto proprio delle richiamate influenze comunitarie, ha comportato il superamento del pregresso orientamento in base al quale l’accertamento degli indici di controllo o di collegamento deponeva in modo pressoché automatico nel senso della loro riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale; pertanto, la prova circa la sussistenza di una relazione di collegamento e la prova circa la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale non possono più confondersi e coincidere, come invece sostenuto dalla giurisprudenza formatasi prima della suddetta modifica normativa, né è più possibile escludere automaticamente le imprese tra loro collegate, senza lasciare alle stesse la possibilità di dimostrare che il rapporto di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara. Del resto, il fatto che il legislatore abbia individuato il punto centrale della questione nel dato concreto del concordamento del contenuto delle offerte, e non anche nell’astratta possibilità di un tale concordamento, è confermato dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 38, secondo cui, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. m- quater, “la verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica”. Tuttavia, come osservato in giurisprudenza, dal combinato disposto degli ultimi due periodi dell’art. 38 comma 2, codice dei contratti pubblici si evince chiaramente che il superamento del detto “automatismo” presuppone comunque che il concorrente abbia preventivamente segnalato alla stazione appaltante situazioni potenzialmente idonee a configurare il pericolo del concordamento del contenuto delle offerte.

Avv. Giovanni Dato

N. 01826/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2016, proposto da:
Neapolisanit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scannavino e Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso Angela Marino in Salerno, Via Schipa, n. 41;
contro
A.S.L. Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Di Trolio, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
nei confronti di
Pianeta Autismo Coop.Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzina Salvatore e Giuseppe Giammarino, con domicilio eletto in Salerno, largo D. Regia, n. 15 c/o Brancaccio;
Aias Onlus Sez. Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento prot.n. 2896 del 13/04/2016 con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura indetta ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. 16372006 e ss.mm.ii. per l’affidamento delle attività per la definizione di modelli di assistenza ai bambini adolescenti affetti da DSA e autismo (linea progettuale 15);
– della deliberazione n. 382 del 17/03/2016, affissa all’albo pretorio in data 5/04/2016, con la quale è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006, alla coop. Pianeta Autismo – Cooperativa sociale a r.l. la predetta procedura di gara, per un importo massimo previsto pari ad € 62.500,00;
– di tutti i verbali di gara nella parte in cui escludono la ricorrente dalla predetta gara, in particolare il verbale n. 1 del 12/02/2016;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ove lesivo degli interessi della ricorrente, compresa la nota prot. n. 1260 del 18/02/2016 con cui il R.U.P. ha richiesto controdeduzioni alla ricorrente, nonché l’eventuale riscontro negativo, esplicito od implicito, all’informativa della ricorrente in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis del D.lgs. n. 163/2006;
E PER LA DECLARATORIA
– del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara per il lotto n. 1), essendo il prezzo offerto più basso di quello della controinteressata aggiudicataria Pianeta Autismo-Cooperativa sociale a r.l.;
– del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara per il lotto n. 2, in assenza di altri concorrenti ammessi;
NONCHE’
della nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell’eventuale contratto stipulato dalla ASL Avellino con la controinteressata per il lotto n. 1 nelle more della decisione del presente ricorso
OVVERO
in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L. Avellino e di Pianeta Autismo Coop.Sociale A R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’11 maggio 2016 e ritualmente depositato il 24 maggio 2016, la Società Neapolisanit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Premette, in punto di fatto, che:
– con delibera del Commissario Straordinario n. 1553 del 0912/2015, l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha indetto una procedura di gara, col criterio selettivo del prezzo più basso, per l’affidamento per 12 mesi, salvo proroga, delle attività per la definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da DSA e autismo (Linea Progettuale 15);
– l’appalto è stato suddiviso in due lotti (dall’importo, rispettivamente, di € 62.500,00 ed € 67.300,00) prescrivendo ai concorrenti di indicare ed allegare i curriculum di specifiche figure professionali e delle relative tariffe;
– presentata la domanda di gara per entrambi i lotti, con un ribasso del 6 %, la ricorrente, con nota del R.U.P. prot. 1260 del 18/02/2016, veniva esclusa dalla gara per una pretesa relazione di collegamento ex art. 38, comma 1, lettera m/quater, del D.Lgs. 163/2006, tra la stessa e l’AIAS Onlus sezione di Nola, ancor prima di aver verificato le rispettive offerte economiche;
– la ricorrente presentava le proprie controdeduzioni ma esse venivano disattese con la nota prot. n. 2896 del 13/04/2016 dopo che (rimasta deserta la gara in relazione al lotto n. 2 per la mancanza di altre offerte ammesse) il lotto n. 1 veniva aggiudicato all’unica ditta rimasta in gara Pianeta Autismo – Cooperativa Sociale a r.l..
Avverso gli atti di gara, la ricorrente solleva le censure così rubricate:
1) violazione dell’art. 97 Cost. – violazione degli artt. 46 e 79 del D.Lgs. 163/2006 – violazione degli artt. 3 e 10-bis della l.n. 241/1990 – violazione dei principi di partecipazione al procedimento – eccesso di potere – difetto di motivazione – illogicità, per avere l’Amministrazione ignorato le controdeduzioni sollevate dalla ricorrente nel corso del sub procedimento che ha condotto alla contestata esclusione dalla gara;
2) violazione dell’art. 38 co. 2 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – violazione della lex specialis – violazione del principio di proporzionalità – violazione della par condicio tra i concorrenti – eccesso di potere – carenza di istruttoria – difetto di motivazione, in quanto sarebbe stata omessa la verifica in concreto dell’incidenza causale degli elementi di collegamento tra le imprese alla luce delle offerte economiche rispettivamente presentate;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma m/quater del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – violazione dell’art. 41 Cost. – violazione della par condicio dei partecipanti – eccesso di potere – carenza di istruttoria – motivazione errata, in quanto gli elementi ritenuti sintomatici della relazione di fatto tra le imprese in realtà non sarebbero adeguatamente significativi;
4) in subordine, domanda di risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
La ricorrente quindi invoca la declaratoria del diritto all’aggiudicazione della gara per il lotto n. 1, essendo il prezzo offerto più basso rispetto a quello della contro interessata aggiudicataria Pianeta Autismo — Cooperativa sociale srl. e del diritto all’aggiudicazione della gara per il lotto n. 2 in assenza di altri concorrenti ammessi, nonché la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell’eventuale contratto stipulato dalla Asl Avellino con la controinteressata per 1 lotto n.I nelle more della decisione del presente ricorso, ovvero in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente.
Si costituiscono sia la Stazione appaltante che la controinteressata, entrambe al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 7 giugno 2016, la domanda di sospensiva è respinta.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2016, sulle reiterate conclusioni delle parti, il ricorso è trattenuto in decisione.
Va premesso che, a seguito dell’invio di lettera invito a mezzo piattaforma informatica “Albo fornitori” a n.9 ditte sono pervenute le offerte, come da verbale di chiusura dell’8/2/2016, delle seguenti ditte: 1) Pianeta Autismo-Cooperativa Sociale a.r.1. (per il lotto n. 1); 2) Neapolisanit s.r.l. (per i lotti nn. 1 e 2); 3) AIAS Onlus sezione di Nola (per i lotti nn. 1 e 2). Con la nota prot.1260/UOCP del 18/2/2016, contenente le argomentazioni poste a base dell’esclusione disposta nei riguardi della ricorrente e di AIAS Onlus, il RUP ha comunicato che il seggio di gara ha formulato i seguenti rilievi:
a) identica fattura dei plichi contenenti le offerte e presentazione dei medesimi allo stesso orario (ore 9,25 del 5/2/2015) acquisiti al protocollo generale dell’ASL Avellino rispettivamente con i nn.325 (Neapolisanit) e 3252 (AIAS Onlus);
b) sia il concorrente AIAS Onlus che Neapolisanit hanno presentato, per il lotto n.2, utilizzando, tra l’altro, identico carattere di stampa per la redazione dell’elenco, gli stessi curricula relativi alla figura professionale di Psicologo Clinico dell’Età evolutiva;
c) sia il concorrente AIAS Onlus che Neapolisanit hanno presentato gli stessi curricula relativi a tutte le figure professionali richieste;
d) la grafia utilizzata per la redazione della documentazione è tale da far ritenere che la detta documentazione di gara sia stata, concretamente, predisposta dalla medesima persona.
La Commissione di gara ha ritenuto che gli elementi sopra rilevati costituissero indizi, gravi, precisi e concordanti, atti ad imputare le offerte dei due concorrenti indicati ad un unico centro decisionale, integrando la fattispecie (relazione di fatto tra i concorrenti) di cui all’art.38 co. 1, lett. m) quater DIgs.163/2006. Con la nota prot. n. 2896 del 1374/2016, l’UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi patrimonio Mobiliare, dell’ASL Avellino, nel confermare la disposta esclusione, ha evidenziato la sussistenza degli indizi gravi, precisi e concordanti sarebbero stati ulteriormente confermati dalla circostanza che, in altra recentissima procedura di gara indetta dall’ASL Avellino (Procedura ristretta per l’affidamento delle prestazioni di assistenza infermieristica, fisioterapica, di aiuto infermieristico…) la società Neapolisanit s.r.l. ha sottoscritto, in data 27/1/2016, un contratto di avvalimento con l’AIAS Onlus -Sez. Nola.
Orbene, transitando al merito delle deduzioni sollevate in ricorso, se ne deve ravvisare l’infondatezza.
1. Con il primo mezzo, parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe ignorato le controdeduzioni sollevate dalla ricorrente nel corso del sub procedimento che ha condotto all’esclusione della ricorrente dalla gara nonostante il RUP, con l’anzidetta nota prot. 1260 del 18/02/2016, si fosse riservato “di procedere all’esclusione all’esito delle dette controdeduzioni”. Parte ricorrente lamenta non solo che il proprio contributo partecipativo sarebbe stato obliterato, con conseguente illogicità e deficit motivazionale, ma anche che la disposta esclusione sarebbe stata comunicata soltanto con la nota prot. n. 2896 del 13/04/2016, così contravvenendo al disposto dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006, laddove prevede un termine non superiore a cinque giorni per la comunicazione dell’esclusione dalla gara.
I rilievi sollevati non persuadono il Collegio.
Nella vicenda in esame, la Stazione appaltante, come detto, ha fatto applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater del d.lgs. n. 163/2006, il quale dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. In forza di tale disposizione sono, dunque, sanzionate con l’esclusione dalla gara non solo le ipotesi di collegamento formale tipizzate dall’art. 2359 del c.c. bensì anche quelle di c.d. collegamento sostanziale, le quali, attestando la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla selezione ad un unico centro decisionale, causano o possono causare la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione. In tal modo il legislatore ha, infatti, inteso evitare il rischio di ammettere alla gara soggetti che, in quanto legati da stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti – proprio per tale situazione – capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente ai principi di imparzialità e buon andamento, a cui deve sempre ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
Orbene, non sfugge al Collegio che secondo ormai consolidati principi giurisprudenziali, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. IV, 19 maggio 2009-C-538/2007 (recepita, come si dirà, a mezzo di apposita riforma normativa), non è più consentito alle stazioni appaltanti sanzionare il collegamento sostanziale tra imprese mediante l’esclusione automatica dalla procedura selettiva (come, invece, era possibile in virtù dell’ormai abrogato comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006), potendo l’esclusione essere disposta solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti e previa adeguata istruttoria svolta in contraddittorio con le imprese interessate, onde accertare in concreto se tale situazione abbia influito o meno sul loro rispettivo comportamento nell’ambito della gara, consentendo alle imprese interessate di “dimostrare nell’apposito sub-procedimento l’insussistenza di rischi di turbativa della gara” (in tal senso, ex multis, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, n. 1214/2015; T.A.R. Catania, Sicilia, sez. I, 07 aprile 2016, n. 962).
Tuttavia, ritiene il Collegio che anche tale diaframma dialogico, incardinato nella procedura di gara nell’alveo sub procedimentale innescato dall’avviso di esclusione, sia attratto ai principi di dequotazione dei vizi formali, sancito dall’art. 21 octies della l.n. 241/90, di guisa che la sua obliterazione ha modo di incidere sulla legittimità della disposta esclusione soltanto quando le ragioni prospettate dal candidato tacciato di collegamento sostanziale consistano in elementi in fatto e in diritto potenzialmente idonei a dimostrare l’insussistenza di rischi di turbativa della gara. Per quanto poi attiene alla denunciata violazione del termine non superiore a cinque giorni previsto dall’invocato art. 79, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, va rilevato che tale obbligo “non è assistito da alcuna espressa sanzione ed incide semplicemente sulla decorrenza del termine d’impugnazione, con la conseguenza che non può dedursi l’esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il provvedimento di aggiudicazione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 10-06-2015, n. 1626).
I rilievi sollevati, per il loro tenore formale, sono quindi inidonei ad inficiare ex se la legittimità degli atti impugnati e pertanto vanno respinti.
2. Nemmeno fondata è la seconda censura, con la quale si assume che sarebbe stata omessa la verifica in concreto dell’incidenza causale degli elementi di collegamento tra le imprese alla luce delle offerte economiche rispettivamente presentate. Va invero sul punto evidenziata la riformulazione (ad opera del d.lg. n. 135 del 2009) degli artt. 34 e 38 comma 2, Codice dei contratti pubblici, nonché l’inserimento, nell’ambito del comma 1 dell’art. 38, di una nuova lett. m- quater ), per effetto proprio delle richiamate influenze comunitarie, che ha comportato il superamento del pregresso orientamento in base al quale l’accertamento degli indici di controllo o di collegamento deponeva in modo pressoché automatico nel senso della loro riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale; pertanto, la prova circa la sussistenza di una relazione di collegamento e la prova circa la riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale non possono più confondersi e coincidere, come invece sostenuto dalla giurisprudenza formatasi prima della suddetta modifica normativa, né è più possibile escludere automaticamente le imprese tra loro collegate, senza lasciare alle stesse la possibilità di dimostrare che il rapporto di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara. Del resto, il fatto che il legislatore abbia individuato il punto centrale della questione nel dato concreto del concordamento del contenuto delle offerte, e non anche nell’astratta possibilità di un tale concordamento, è confermato dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 38, secondo cui, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. m- quater, “la verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica”. Tuttavia, come osservato in giurisprudenza (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 02 maggio 2016, n. 4941),
dal combinato disposto degli ultimi due periodi dell’art. 38 comma 2, Codice dei contratti pubblici si evince chiaramente che il superamento del detto “automatismo” presuppone comunque che il concorrente abbia preventivamente segnalato alla stazione appaltante situazioni potenzialmente idonee a configurare il pericolo del concordamento del contenuto delle offerte. Infatti, il Collegio osserva che il legale rappresentante della società ricorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha segnalato alla stazione appaltante la peculiare situazione di collegamento con AIAS Onlus Sez. Nola. Essa emerge dalla documentazione versata in atti dalla controinteressata Pianeta Autismo Soc. Coop. a r.l., in allegato alla memoria di costituzione del 29 giugno 2016 (estratti siti web delle rispettive aziende), dalla quale risulta la presenza nello staff sia di Neapolisanit sia di AIAS Nola degli stessi professionisti che svolgono prestazioni assistenziali, ed esattamente: il Direttore Sanitario di Neapolisanit Dott.ssa Gianfranca Auricchio è anche specialista in Neuropsichiatria Infantile in AIAS Nola; i dottori Di Blasio Raffaele (“Fisiatra”) e Gallucci Marisa (“Psicologa Psicoterapeuta”) figurano nello staff degli specialisti di Neapolisanit e di AIAS Nola. Inoltre, si documenta, mediante produzione del verbale di trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata (Rep. 101.898 del 28.12.2011), che il Case Manager di Neapolisanit dott.ssa Ascione Rosa ed il prof. Giuseppe Miranda, Executive Manager di AIAS Nola sono entrambi residenti in Ottaviano, via Vecchia Sarno n. 54 e pertanto in rapporto di coniugio, come affermato dalla controinteressata senza contestazioni di controparte. Anche il motivo in esame è quindi da respingere.
3. Col terzo mezzo, avente rilievo centrale nell’economia del ricorso, parte ricorrente contesta la sussistenza della relazione di fatto tra le imprese. Il Collegio ritiene, invece, che, a fronte dei plurimi indizi gravi, precisi e concordanti forniti dalla stazione appaltante, non residuino dubbi sulla sussistenza di una relazione di collegamento tra la società ricorrente e la AIAS Onlus sez. Nola. Difatti si deve rilevare che la società ricorrente, con il ricorso e le successive memorie, non ha affatto smentito le molteplici circostanze addotte dalla stazione appaltante – come i protocolli consecutivi di presentazione dell’offerta, l’identica fattura dei plichi contenenti le offerte e la presentazione dei medesimi allo stesso orario, la coincidenza dei curriculum sia per la figura professionale Psicologo Clinico dell’Età Evolutiva per il lotto n. 1 sia per tutte le figure professionali richieste per il lotto n. 2; la stipula di un contratto di avvalimento tra le due imprese (versato in atti a cura dell’Amministrazione resistente) di recente stipulato e prodotto in altra gara. Si è limitata, infatti, a ribadire, sostanzialmente, le controdeduzioni articolate nel corso della procedura di gara, con le quali si riferiscono circostanze (possibile identità del soggetto esterno all’uopo specializzato per la redazione della documentazione di gara e ridotto numero dei liberi professionisti operanti sul territorio in grado di possedere i requisiti richiesti) puramente ipotetiche e/o comunque non comprovate. Al quadro fattuale scolpito dall’Amministrazione nelle sue determinazioni vanno aggiunti gli ulteriori pesanti elementi indiziari prodotti dalla controinteressata in corso di giudizio, che denotano una stretta relazione tra le imprese che avvince anche soggetti che rivestono ruoli apicali di direzione e controllo. Anche il motivo in esame è quindi da respingere.
4. Tanto è sufficiente per la complessiva reiezione del gravame, ivi compresa la domanda risarcitoria postulando questa, in relazione alle censure articolate, la illegittimità degli atti impugnati che invece è da ritenere insussistente.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 937/2016, come in epigrafe proposto da Neapolisanit S.r.l., lo respinge, come da motivazione.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle resistenti (A.S.L. Avellino e Pianeta Autismo Coop.Sociale A R.L), delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 cadauna, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Sabbato
IL SEGRETARIO