Concorso per soli titoli (e senza valutazione discrezionale): controversie al G.O.

1. L’art. 63, IV comma, d.lgs. n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la procedura concorsuale idonea alla devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo è quella che presuppone un’attività valutativa e comparativa della P.A., a fronte della quale si pongono gli interessi legittimi degli aspiranti alla vittoria del concorso.
2. In caso di concorso solo per titoli e la cui valutazione risulta essere interamente vincolata (perché nel bando sono stabiliti punteggi fissi per ogni titolo posseduto dal candidato) non è possibile apprezzare un potere autoritativo di carattere discrezionale della P.A.; in tali ipotesi la conseguente posizione giuridica dei candidati che totalizzano il punteggio più alto è di diritto soggettivo, non potendo l’amministrazione rifiutarsi di stipulare il contratto, fatte salve ragioni ostative sopravvenute; in tale ipotesi, dunque, devesi dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Avv. Giovanni Dato

N. 00939/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da:
Alessandro Cicalese, rappresentato e difeso dall’avv. Mariagrazia Rosamilia, con domicilio eletto presso Mariagrazia Rosamilia in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Ecoambiente Salerno S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Piccininno, con domicilio eletto presso Fabio Piccininno in Salerno, Via Domenico Coda, 6;
nei confronti di
Alex Rago, Alfonso Perfetto, non costituiti.
per l’annullamento
delle graduatorie short list della società Ecoambiente Salerno s.p.a. del 21.12.2015 ;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ecoambiente Salerno S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

.Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21.12.2015 con cui è stata approvata la graduatoria -short list – della società Ecoambiente Salerno, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento;
Considerato che la Ecoambiente Salerno S.p.A., in persona del legale rapp. p.t., si è costituita regolarmente in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito;
Considerato che, in tema di pubblici concorsi, opera l’art. 63, IV co., d.lgs. 165/2001, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che la procedura concorsuale idonea alla devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo è quella che presuppone un’attività valutativa e comparativa della p.a., a fronte della quale si pongono gli interessi legittimi degli aspiranti alla vittoria del concorso;
Ritenuto che, nel caso di specie, non possa parlarsi di procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 63, co. IV, d.lgs. 165/2001, trattandosi di un concorso solo per titoli e la cui valutazione risulta essere interamente vincolata, perché nel bando sono stabiliti punteggi fissi per ogni titolo posseduto dal candidato; e, quindi, in tale ipotesi, non è possibile apprezzare un potere autoritativo di carattere discrezionale della p.a.;
Ritenuto che in tali ipotesi la conseguente posizione giuridica dei candidati che totalizzano il punteggio più alto è di diritto soggettivo, non potendo l’amministrazione rifiutarsi di stipulare il contratto, fatte salve ragioni ostative sopravvenute;
Ritenuto che, nel caso di specie, il concorso bandito è per soli titoli e il bando di gara prevede un punteggio fisso e predeterminato, che esclude il potere valutativo della p.a. e, quindi, la domanda giudiziale proposta non può rientrare nella ipotesi dell’art. 63, IV, co. d.lgs. 165/2001;
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in ragioni delle motivazioni che hanno condotto alla presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e, ai sensi dell’art. 11, co. 1 c.p.a., indica il giudice avente giurisdizione nel giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Rita Luce, Referendario
Maurizio Santise, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)