Obblighi di bonifica e curatela fallimentare

1. Il fallimento non può essere reputato un subentrante, ossia un successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio e correlativamente il fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus pubblico rivestito dagli organi della procedura.
2. Il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16.3.1942 n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito poiché in linea generale, come ricordato, il curatore, nell’espletamento della pubblica funzione non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono gli obblighi del fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né di quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura concorsuale.

Avv. Giovanni Dato
Pubblicato il 20/03/2017
N. 00093/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2016, proposto da:
dott.ssa Odorizzi Cristina, in qualità di curatore fallimentare della società Cemin Legnami Primiero di Cemin Antonio & c. s.a.s, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Dematté e Stefania Dusini, presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Trento, via del Commercio n. 39;
contro
Comune di Mezzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Paradisi n. 15/5;
Sindaco del Comune di Mezzano, nella qualità di ufficiale del governo, non costituito in giudizio;
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;
nei confronti di
Società Cemin Legnami Primiero di Cemin Antonio & c. s.a.s., in persona del legale rappresentante, e Cemin Antonio nella qualità di socio accomandatario, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Mezzano di data 1 giugno 2016 n. 35/2016 con la quale viene ordinata alla ricorrente, in qualità di curatore fallimentare della ditta Cemin Legnami Primiero di Cemin Antonio & c. s.a.s., proprietaria dell’immobile che risulta censito al catasto fabbricati al foglio 20 p.ed. 1214/1 categoria D/1, la bonifica definitiva dell’intero sito individuato nell’area esterna dell’edificio censito al catasto fabbricati al foglio 20 p.ed. 1214/1, categoria D/1 sito in loc. Giare in c.c. Mezzano, entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica della ordinanza stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mezzano e del Ministero dell’interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l’avv. Stefania Dusini e per il Comune l’avv. Andrea Lorenzi; nessuno presente per l’Avvocatura distrettuale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La ricorrente, curatrice del fallimento della società Cemin Legnami Primiero di Cemin Antonio & c. s.a.s. e del socio accomandatario Antonio Cemin, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Mezzano le ha ingiunto di provvedere alla bonifica definitiva del sito occupato dall’immobile (capannone) contraddistinto dalla p.ed. 1214/1 c.c. Mezzano: nonostante l’imprecisione del dispositivo del provvedimento (“area esterna”), non v’è dubbio che l’intimato intervento riguarda direttamente l’edificio insistente su tale fondo, considerati gli espressi riferimenti nelle premesse e nella parte motiva dell’atto alle condizioni in cui l’edificio versa ed alla necessità di bonifica della copertura del tetto, come del resto confermato dall’interpretazione, su tale punto pacifica, fornita senza discussione dalle difese della ricorrente e dell’amministrazione comunale.
Deve premettersi che l’autorità sindacale, riscontrato la presenza sulla copertura dell’edificio di lastre di cemento amianto, con ordinanza di data 3 aprile 2015 aveva ordinato al legale rappresentante della società fallita la rimozione dello stato di pericolo per l’area esterna all’edificio mediante un intervento di bonifica e messa in sicurezza della copertura, la bonifica definitiva dell’intero sito e l’esecuzione di tutte le opere edilizie necessarie a garantire lo stato minimo di sicurezza dell’immobile in relazione ai rischi dallo stesso derivanti a persone e cose.
Preso atto dell’inottemperanza al provvedimento, il Sindaco di Mezzano procedeva d’ufficio alla rimozione di manufatti contenenti amianto nei limiti di quanto, a seguito di evento naturale parzialmente investente la copertura, era precipitato sul suolo sottostante: la curatrice, notiziata di quanto precede, otteneva dal giudice delegato al fallimento l’autorizzazione per provvedere al rimborso della spesa necessaria (Euro 1.830).
Nel prosieguo la curatrice si attivava per reperire una ditta specializzata per l’esecuzione di tutte le residue, ma ben consistenti, opere di bonifica, ed otteneva un preventivo di spesa pari ad Euro 221.610,00: a seguito di ciò comunicava all’amministrazione comunale l’assoluta impossibilità per la curatela di provvedere al pagamento stante l’indisponibilità, nell’attivo fallimentare, di tale importo.
In data 25.9.2015 il dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari comunicava l’indice di degrado (I.D), pari al coefficiente di 60, e la percentuale dei danni dell’immobile, computati in percentuale superiore al 10%.
Con nuova ordinanza di data 12.10.2015 il Sindaco di Mezzano, preso atto dei dati forniti dall’Azienda sanitaria e della conseguente urgenza di provvedere, intimava nuovamente al legale rappresentante della società fallita di procedere entro sessanta alla definitiva bonifica del sito, e di ciò la curatrice veniva notiziata.
Infine, con l’ordinanza impugnata, l’autorità sindacale intimava alla dott.ssa Cristina Odorizzi, nella qualità di curatrice, di provvedere alle operazioni di bonifica integrale, attesa l’inottemperanza del legale rappresentante della società fallita ed il ruolo del curatore fallimentare nella gestione dei beni pervenuti alla massa, viepiù rilevando che “ben può aversi la situazione per cui allorquando l’amianto venne installato non costituiva un pericolo né un rifiuto nel mentre la situazione di pericolo si è venuta a creare successivamente allorquando il bene è stato trasferito ad altro soggetto che ha omesso di eseguire necessari monitoraggi ed interventi”.
La dott.ssa Cristina Odorizzi, previa autorizzazione del giudice delegato, affida il ricorso ai seguenti motivi:
1) Carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare. Violazione del principio comunitario “chi inquina paga” (art. 174 Trattato UE, artt. 3 ter e 178 d.lgs. n. 152/2006; Direttiva CE n. 35/2004). Violazione dei principi di cui agli artt. 242, 244, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 45 sexies, co. 3, d.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl. Violazione dell’art. 2, co. 1, lett. c, Legge n. 257/1992 e dell’art. 45 bis, co. 2, d.P.G.P. cit.
Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Violazione del sistema previsto dalla legge fallimentare con particolare riferimento alle funzioni del curatore (artt. 27-41 r.d. n. 267/1942).
L’ordine di bonifica riguarda un’attività estranea e antecedente alla dichiarazione di fallimento, non riconducibile nemmeno mediatamente al curatore fallimentare, non autorizzato – nella fattispecie in esame – all’esercizio provvisorio dell’impresa.
La curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita; d’altro lato, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari, secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato, non comporta il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili necessitanti di bonifica per la presenza di fattori inquinanti.
Inoltre la curatela non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito salvo il caso di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività aziendale: diversamente ragionando, infatti, verrebbe sovvertito il principio “chi inquina paga”, di matrice comunitaria e recepito nella legislazione nazionale di settore, scaricando i costi sui creditori che non hanno alcun collegamento con l’inquinamento.
Sotto altro profilo non è condivisibile il contrario (minoritario) orientamento, citato a suffragio della impugnata ordinanza (Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 441/2015), secondo cui l’amianto non costituirebbe in sé rifiuto ma lo diverrebbe a certe condizioni, il che implicherebbe una continua evoluzione della situazione ed il passaggio delle responsabilità fra cedente e cessionario dei beni immobili, ivi compreso il curatore, in cui sia presente l’amianto: all’opposto l’amianto ed i prodotti che lo contengono (eternit) sono definiti, secondo la normativa rubricata in titolo, quali rifiuti di per sé, cioè fin dall’origine.
Tale diversa interpretazione scardinerebbe il sistema approntato dalla vigente legislazione fallimentare, in cui il ruolo del curatore è confinato all’amministrazione dei beni acquisiti alla massa in vista della successiva liquidazione dell’attivo a tutela esclusiva dell’interesse dei creditori.
2) Violazione di legge (art. 32, co. 3, d.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L.; art. 45 sexies, co. 3, e art. 90, co. 3, d. P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/legisl.) nonché nei principi contenuti negli artt. 191, co. 1, 192, co. 3, 244, co. 4, 250 e 253 d. lgs. 152/2006.
Eccesso di potere per carenza dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione di legge (art. 3 L . n. 241/1990 e art. 4 L.p. n. 23/1992) e carenza di motivazione. Ancora violazione di legge (art. 54, co. 4, d.lgs. n. 267/2000; art. 32, co. 1, d.P.Reg. 1.1.2005 n. 3/L) ed eccesso di potere per carenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.
A fronte dell’inottemperanza del soggetto intimato (Cemin Antonio) con le prime ordinanze, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto provvedere d’ufficio a quanto necessario ponendo poi le spese a carico del destinatario dell’ordine ineseguito, e non nei confronti del curatore al fallimento, che non subentra negli obblighi del fallito.
Per altro verso risulta evidente che l’amministrazione ha provveduto tardivamente a quanto necessario, e ciò mina la legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata, invero adottabile – secondo lo schema giuridico che la contraddistingue – solo nei casi in cui risulti impossibile per l’amministrazione ricorrere ai normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico.
3) Eccesso di potere per insufficiente ed erronea valutazione dell’istruttoria, irragionevolezza illogicità e ingiustizia manifesta.
Il preventivo della spesa necessaria per l’operazione di bonifica (Euro 211.610,00) non trova capienza nel saldo contabile del fallimento, e la curatela dispone solo dell’attivo derivante dalla ipotetica vendita degli immobili, atteso che i tentativi di recupero dei crediti non hanno sortito effetto: peraltro il compendio immobiliare del fallito è oggetto di separata procedura esecutiva, promossa e partecipata dai creditori ipotecari.
L’ordinanza sindacale impugnata è quindi ineseguibile da parte della curatela, se non incappando in ipotesi di reato, in particolare per bancarotta fraudolenta per distrazione.
4) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza e illogicità manifeste.
L’ordinanza impugnata, del tutto irragionevolmente, impone la bonifica (oltre che della copertura) anche dell’area esterna all’edificio, già oggetto dell’eseguito intervento di allontanamento dei materiali crollati.
Il Comune di Mezzano si è costituito nel conseguente giudizio contestando puntualmente la fondatezza dei dedotti motivi ed instando per il rigetto del ricorso: in particolare la difesa dell’amministrazione comunale ha rilevato che proprio dalle disposizioni contenute nella legge fallimentare (art. 31) derivano a carico del curatore gli obblighi di custodia e di vigilanza sul patrimonio del fallito.
Peraltro, con la propria ordinanza l’amministrazione avrebbe aderito all’orientamento sostenuto di recente dal Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 441/2015) in una fattispecie analoga, secondo cui la curatela fallimentare, in considerazione della particolare disciplina regolante l’impiego dell’amianto in relazione al momento in cui lo stesso assume la qualificazione di rifiuto e del ruolo di detentrice, sarebbe tenuta agli obblighi di rimozione.
Si è pure costituito il Ministero dell’interno senza tuttavia assumere specifiche conclusioni.
Con l’ordinanza cautelare n. 42 di data 16 settembre 2016 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione.
Successivamente, con memoria di data 9.12.2016, l’intimato Ministero ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla instaurata controversia.
Nel prosieguo le difese della curatela e del Comune di Mezzano hanno depositato memorie di produzione documentale e difensive, anche di replica, instando per l’accoglimento delle contrapposte conclusioni: in particolare la ricorrente ha depositato il provvedimento con cui, in data 7 ottobre 2016, il giudice delegato al fallimento, non solo motivando per ragioni di indisponibilità economica, ha rigettato l’istanza della curatrice volta ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’intervento di bonifica previsto nell’ordinanza impugnata.
Infine, all’esito dell’udienza del giorno 9 febbraio 2017, la causa è passata in decisione.

DIRITTO
1. Le questioni sottoposte al vaglio del Collegio investono precipuamente la posizione della curatela fallimentare in riferimento ai beni del fallito – acquisiti dalla procedura – direttamente definibili rifiuti o comunque contenenti fattori di inquinamento ambientale tali da richiedere, secondo la normativa di settore, un intervento di bonifica.
2. Su tale delicato problema, involgente non solo la disamina della normativa (in primis contenuta nel d.lgs. n. 152/2016) di derivazione comunitaria che disciplina la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale, ma anche l’analisi della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) e dei correlati doveri posti a carico del curatore, non sussiste un’univoca interpretazione giurisprudenziale.
3. La questione è stata tuttavia affrontata in termini sistematici dal Consiglio di Stato (sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274; 16 giugno 2009, n. 3885; 12 giugno 2009, n. 3765) che, in accoglimento dell’appello promosso da una curatela (non autorizzata alla prosecuzione dell’attività della società fallita) avverso ordinanze sindacali imponenti la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento di rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ne ha escluso la legittimazione passiva, atteso che “il fallimento non può essere reputato un subentrante, ossia un successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio…e correlativamente il fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus pubblico rivestito dagli organi della procedura (art. 31 R.D. n. 267/1942: Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite)”.
In specifico, nella medesima pronuncia viene affermato quanto segue: “il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16.3.1942 n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito…poiché in linea generale, come ricordato, il curatore, nell’espletamento della pubblica funzione non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono gli obblighi del fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né di quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura concorsuale… ”. E conclusivamente: “Per quanto esposto, dunque, nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall’art. 194, comma 4, d.lgs. cit.” (da intendersi d.lgs. n. 152/2006), della legittimazione passiva che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o in colpa”.
3.1. Detto insegnamento è stato ripreso in termini del tutto condivisi in diverse pronunce del giudice di prime cure (cfr. Tar Campania Napoli n. 5203/2014; Tar Puglia Lecce n. 504/2014; Tar Toscana n. 774 e 118/2014).
4. In precedenza (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 3885/2009 e n. 4328/2003) il giudice d’appello aveva riscontrato che il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili richiedenti, per la presenza di fattori inquinanti, la bonifica, e che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore, a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività, da ciò conseguendo “che non può accettarsi che la legittimazione passiva sia del curatore (poiché ciò, inoltre, determinerebbe un sovvertimento del principio di matrice comunitaria del “chi inquina paga” scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento)”, nel mentre l’affermazione del predetto principio “consiste, in definitiva nell’imputazione dei costi ambientali …al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita”, rammentando infine che “nel caso di mancata individuazione del responsabile, o nell’assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 d.lgs. n. 152/2006) salvo, a fronte delle spese sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, destinato a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253)”.
5. Orbene: in stretta relazione al surriferito insegnamento, che condivide, il Collegio annota aggiuntivamente che, nella fattispecie in esame, da un lato è del tutto pacifico che la curatela ricorrente non sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 della legge fallimentare, e dall’altro, come si evince dalla documentazione versata in causa (doc. 11 fasc. ricorrente), che la custodia del compendio immobiliare – tra cui rientra il capannone sito in p.ed. 1214/1 – risulta affidata ex art. 32 L.F., fin dal momento della redazione dell’inventario, al legale rappresentante della società fallita (Antonio Cemin), nei cui esclusivi confronti le prime ordinanze contingibili e urgenti adottate dell’autorità sindacale erano state in effetti rivolte.
6. Sulla scorta di quanto precede, attesa la ricostruzione sistematica del rapporto intercorrente fra la legislazione fallimentare (e del ruolo assunto nell’ambito della stessa dal curatore) e quella dettata dal legislatore in materia di tutela ambientale dai rifiuti, nonché le appena viste connotazioni che caratterizzano la procedura fallimentare in esame, le ragioni sostenute dalla ricorrente con i primi motivi dovrebbero trovare pacifico accoglimento.
7. Tuttavia, oltre al citato insegnamento deve riscontrarsi la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della curatela fallimentare, rispetto agli obblighi connessi alla bonifica di inquinamenti ambientali, non solo nel caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio, ma anche nelle ipotesi di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore nell’abbandono dei rifiuti (cfr. Tar Lombardia Brescia 9 gennaio 2017 n. 38; Tar Toscana sez. II 19 marzo 2010 n. 700): detto orientamento ha trovato poi particolare applicazione nella materia dell’inquinamento derivato dalla presenza di amianto nei beni acquisiti dalla curatela, e nello sviluppo di questo filone va annoverata la pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia n. 441/2015 (conforme Tar Lombardia Brescia n. 669/2016), citata nell’ordinanza sindacale qui impugnata.
8. In base al ragionamento seguito in tali ultime pronunce “l’eternit diviene pericoloso per la salute pubblica solo a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione della situazione e quindi anche il passaggio delle responsabilità fra cedente e cessionario dei beni immobili in cui sia presente l’amianto”, di talché “la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l’amianto divenga pericoloso per l’ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l’applicazione della normativa speciale”: in forza di quanto precede, nelle menzionate sentenze il giudice di prime cure è giunto ad affermare la legittimazione passiva del curatore fallimentare (“detentore attuale”) negli obblighi di sanificazione del sito inquinato.
9. Il Collegio, a seguito del necessario riesame e approfondimento proprio della fase di merito, non ritiene condivisibile tale orientamento, e comunque non lo ritiene suscettibile di applicazione al caso di specie.
10. Sotto un primo profilo, infatti, l’affermazione di tale principio condurrebbe ad affermare la legittimazione passiva della curatela oltre i limiti che contraddistinguono l’assolvimento del munus pubblico che la connota, individuato – come sopra visto – nella gestione dei beni del fallito sotto la vigilanza e direzione degli organi fallimentari, in primis del giudice delegato, ma solo ai fini della liquidazione del patrimonio secondo le regole stabilite dalla legge fallimentare volte alla soddisfazione paritetica dei creditori, e per il resto obnubilerebbe l’effettiva applicazione del principio di derivazione comunitaria del “chi inquina paga”, in quanto prescinderebbe dall’individuazione dell’effettivo responsabile dell’inquinamento.
11. In secondo luogo non appare persuasiva l’affermazione secondo cui l’amianto, sostanza insidiosa anche per quel che riguarda la sua precisa identificazione ed individuazione nell’ambito di edifici variamente compositi, non costituisce di per sé un rifiuto ma lo diventa solo a seguito del superamento di determinati livelli di concentrazione nella struttura che lo contiene, posto che l’art. 2, co. 1 lett. c, della legge 27 marzo 1992 n. 257 /1992 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) nella definizione di rifiuto ricomprende “qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre d’amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall’art. 3”, con ciò dovendosi ritenere che fin dall’origine della struttura contenente amianto sussista la pericolosità idonea alla qualificazione dello stesso come rifiuto.
11.1 Nella fattispecie in esame la copertura del capannone preesiste ovviamente al fallimento della società Cemin Primiero s.a.s, e quest’ultima è da presumersi, in assenza di qualsivoglia elemento contrario, soggetto costruttore ed a lungo utilizzatore (oltre che proprietario e come visto custode nella persona di Cemin Antonio) dell’edificio e della sua copertura, nonché a conoscenza – nelle persone del legale rappresentante e dei soci – dell’effettiva composizione della struttura dell’edificio e dei materiali impiegati, ivi compreso l’amianto, il che rileva anche in ordine al necessario riscontro dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento (“chi inquina paga”) e dell’accertamento del profilo soggettivo del dolo o della colpa nel comportamento commissivo o omissivo.
12. Infine, pur volendo aderire al predetto orientamento, deve osservarsi che non appare sufficiente rilevare come il mero accertamento dell’avvenuto superamento dei limiti di amianto tabellarmente consentiti sia stato effettuato in data successiva alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nell’anno 2011, per poter validamente escludere che, nel corso dei pochi anni intercorsi, e non già prima, i limiti di tollerabilità fossero ecceduti: è proprio la contestuale affermazione, pure rinvenibile nell’orientamento da ultimo citato, secondo cui l’autonoma responsabilità del curatore andrebbe accertata secondo criteri di univocità e chiarezza, ad inficiare ulteriormente, qui sotto il profilo del difetto di motivazione, i presupposti dell’ordinanza impugnata.
12.1 Questa, infatti, sul punto in esame si limita a richiamare l’accertamento dell’indice di degrado operato dagli uffici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, intervenuto in data successiva alla dichiarazione di fallimento, senza tuttavia che le amministrazioni interessate, in primis il Comune, abbiano condotto – in vista dell’emissione dell’ordinanza assunta nei confronti della curatela – alcuna indagine in ordine alla datazione dell’edificio e della sua copertura, nonché agli effetti del tempo trascorso dalla realizzazione sulla concentrazione dell’amianto poi computata.
13. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, posto alla base dell’ordinanza sindacale impugnata, per un verso non appare condivisibile e, sotto altro profilo, si rileva inapplicabile alla fattispecie in esame, dovendosi contrariamente aderire al qui condiviso e surriferito insegnamento proveniente dal giudice d’appello, ed alla conseguente affermazione, per la materia de qua, del difetto di legittimazione passiva della curatela fallimentare.
14. Il ricorso merita dunque accoglimento, essendo precipuamente fondati il primo motivo e la prima parte del secondo, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte nel gravame, da ciò conseguendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
15. Per quanto riguarda la posizione sostanziale e processuale rivestita dal pure convenuto Ministero dell’interno, appare condivisibile quanto sostenuto nella memoria della difesa erariale, secondo cui l’ordinanza impugnata rientra, per la materia de qua (art. 32 TU delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige), nelle competenze proprie del Sindaco quale rappresentante dell’ente comunale, e non nella qualità di ufficiale di governo (cfr. in termini Cons. di Stato, sez. V, 25.2.2016 n. 765), e da ciò deriva l’estromissione del Ministero dal presente giudizio.
16. In punto regolamentazione spese sussistono valide ragioni per disporne l’integrale compensazione: nei rapporti fra la ricorrente ed il Comune la giustificazione va rinvenuta nel contrasto giurisprudenziale sussistente nella materia in esame; nei rapporti con il convenuto Ministero in considerazione dell’erronea indicazione con cui, nell’ordinanza impugnata, l’autorità sindacale emanante si è qualificata “ufficiale di governo”. Permane a carico del Comune di Mezzano la rifusione, a favore della ricorrente, del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1) dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’interno;
2) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 35/16 di data 1.6.2016 emessa dal Sindaco del Comune di Mezzano;
3) condanna il Comune di Mezzano a rifondere alla ricorrente il contributo unificato;
4) compensa per il resto fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Paolo Devigili

Roberta Vigotti
IL SEGRETARIO