La notifica del ricorso dopo il “processo amministrativo telematico”
1. L’eccezione di nullità del ricorso deve essere respinta allorquando non risulti, né comunque sia eccepita, alcuna difformità tra il ricorso in formato digitale depositato presso il T.A.R. e la copia cartacea notificata. La copia del ricorso notificata era sottoscritta in maniera “analogica”; deve pertanto ritenersi che tale atto, ancorché non recante una firma digitale, fosse inequivocabilmente riferibile al difensore della ricorrente. E’ tuttora consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione, le quali, nel caso di specie, hanno evidentemente raggiunto lo scopo, con la conseguenza che non può farsi luogo ad una pronuncia di nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.a..
Avv. Giovanni Dato
Pubblicato il 01/03/2017
N. 02993/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2017, proposto da:
Azzurra 84 Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Sterrantino e Salvatore Lorefice, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via Crescenzio n. 62;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Ludovico Patriarca, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura capitolina;
nei confronti di
Cotrad Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Pompilio e Ernesto Iannucci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Taro, 25;
per l’annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti inerenti il Bando di Gara con procedura aperta per la realizzazione del Servizio di segretariato Sociale – Punto Unico di Accesso (P.U.A.), approvato con Determinazione Dirigenziale Roma Capitale Municipio Roma XIV rep. n. 1362/16, codice C.I.G. n. 681051786A:
– la Determinazione Dirigenziale Municipio Roma XIV – Direzione Socio Educativa n. rep. CT/2083/2016 del 22.12.2016 e n. prot. CT/114243/2016 del 22.12.2016, recante il provvedimento di esclusione dell’odierna ricorrente, nonché il connesso Verbale di gara della Commissione Tecnica del 22.12.2016 trasmesso alla Direzione dei Servizi Socio – Educativi con nota prot. Mun. RM XIV n. 114240/16;
– la Determinazione Dirigenziale Municipio Roma XIV – Direzione Socio Educativa n. rep. CT/2098/2016 del 28.12.2016 e n. prot. CT/114946/2016 del 28.12.2016 recante il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della COTRAD Cooperativa Sociale Onlus;
– la Determinazione Dirigenziale Municipio Roma XIV – Direzione Socio Educativa n. rep. CT/7/2017 del 04.01.2017 e n. prot. CT/714/2017 del 04.01.2017, recante l’affidamento temporaneo ed urgente ai sensi dell’art. 32 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 alla COTRAD Cooperativa Sociale Onlus;
– ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui impugnati, anche allo stato non conosciuti
nonché per la condanna della resistente Amministrazione
– al risarcimento in forma specifica, con espressa domanda di conseguire l’aggiudicazione della procedura in esame, nonché di stipulare il relativo contratto, e nelle ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria d’inefficacia del contratto stesso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ed il conseguente accoglimento della domanda di subentro, che sin d’ora formalmente si esplicita;
– in subordine, per equivalente, dei danni subiti dalla ricorrente dagli atti e comportamenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà provata in corso di causa o, in subordine, in via equitativa
nonché per l’annullamento
– per quanto occorra, del diniego parziale all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente, con conseguente richiesta di declaratoria del diritto di accesso e di emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti inerenti l’offerta tecnica della COTRAD Soc. Coop. Soc. Onlus, ex art. 116 comma 4 C.P.A..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della cooperativa controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avvocati, di cui al verbale;
Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla controinteressata deve essere respinta, in quanto:
– non risulta, né comunque è stata eccepita, alcuna difformità tra il ricorso in formato digitale depositato presso questo Tribunale amministrativo e la copia cartacea notificata alla società;
– secondo quanto riferito dalla stessa controinteressata, la copia del ricorso notificatale era sottoscritta in maniera “analogica”; deve pertanto ritenersi che tale atto, ancorché non recante una firma digitale, fosse inequivocabilmente riferibile al difensore della società ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sentenza n. 4548 del 24.2.2011);
– è tuttora consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione, le quali, nel caso di specie, hanno evidentemente raggiunto lo scopo, con la conseguenza che non può farsi luogo ad una pronuncia di nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.a.;
Considerato, nel merito, che il ricorso appare fondato per il vizio assorbente rappresentato dal fatto che la commissione giudicatrice non ha indicato, in maniera rigorosa ed analitica, quali voci di costo appaiano, nell’offerta di Azzurra 84, anormalmente basse, né ha spiegato le ragioni di tale asserita incongruità (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5450 del 2.12.2015);
Considerato, altresì, che la natura del vizio rilevato comporta esclusivamente la necessità di rinnovare il procedimento di aggiudicazione, a partire dalla fase di verifica della congruità dell’offerta;
Ritenuto equo, in ragione della novità delle questioni di natura processuale, compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Silvia Martino
Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO