Revisione della patente di guida a causa di incidente stradale
1. I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma vengono adottati in conseguenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, essendo funzionali proprio alla verifica dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida.
2. Il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla “persistenza” dei requisiti e della idoneità, richiede l’instaurazione del contraddittorio, al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all'”an” dell’applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare. Ne deriva che il mero fatto inerente l’accadimento di un sinistro non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie.
3. La sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile, ai fini dell’ attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’ art. 128 del codice della strada, non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati. In presenza di una mera violazione alle regole sulla conduzione dei veicoli a motore la comminatoria della misura sanzionatoria esaurisce la potestà di controllo dell’autorità preposta alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale ed all’infrazione ascritta non possono ricondursi conseguenze ulteriori, quali la riedizione della verifica di idoneità tecnica alla guida che, come innanzi esposto, può trarre ragione solo da una condotta obiettivamente accertata che sia espressione, in base ad elementi sintomatici puntualmente indicati, della possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida.
Avv. Giovanni Dato
N. 02106/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12069/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12069 del 2014, proposto dal sig. Fabio Ferri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orazio Castellana, Gianfranco Castorino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Castorino in Roma, Via Rodi, 32;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dei Trasporti – Settore Trasporti del S.I.I.T PER – Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma prot. n. 2358/INC07 del 26/3/2008 (non notificato e conosciuto solo in data 10 settembre 2014) con cui è stata disposta la revisione a carico del ricorrente della patente di guida, con termine di 30 giorni per sottoporsi ad esame di idoneità: in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 26 settembre 2014 e depositato il successivo 6 ottobre, il sig. Ferri Fabio, titolare di patente B e di una attività di NCC, per la quale è in possesso di certificato di abilitazione professionale, impugna il provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma prot. n. 2358/INC07 del 26/3/2008 con il quale è stata disposta la revisione a carico del ricorrente della patente di guida per asseriti dubbi sulla persistenza della idoneità tecnica, a seguito del comportamento tenuto, causa di un sinistro stradale con lesioni.
Il ricorrente premette di avere avuto contezza del provvedimento impugnato solo in occasione della visita medica per il rinnovo della patente, il 10 settembre 2014, in quanto dopo l’apertura del procedimento di revisione, nel 2007, non avrebbe ricevuto altre comunicazioni, ritenendo, pertanto, che tale procedimento fosse stato archiviato a seguito delle controdeduzioni presentate in data 29 ottobre 2007.
Avverso il provvedimento definitivo di revisione del 26 marzo 2008 il ricorrente formula le seguenti censure, articolate in tre motivi di gravame:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, travisamento di fatto, palese erroneità, illogicità, non emergendo dal provvedimento impugnato, anche tenuto conto della professione svolta, le ragioni a sostegno della disposta revisione, né risultando essere stato fatto alcun approfondimento in ordine all’incidente occorso, in relazione al quale il ricorrente ha costantemente manifestato la propria assenza di colpa;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo indicato quale sia il comportamento che avrebbe fatto sorgere dubbi in ordine alla inidoneità tecnica alla guida;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, violazione dei principi sul giusto procedimento, in quanto il provvedimento, pervenuto a distanza di otto anni dal sinistro, dovrebbe ritenersi, a fronte del contrapposto interesse del privato, non più sostenuto dall’interesse per il quale è stato adottato.
Il 15 ottobre 2014 il Ministero si è costituito con atto formale.
Il 14 novembre 2014, con ordinanza n. 11443/2014, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, che ha ottemperato depositando una relazione nella quale sostiene la legittimità del provvedimento e l’imputabilità al ricorrente della mancata conoscenza dell’atto, in quanto inviato con raccomandata al suo indirizzo e non ritirato, nonostante l’avviso di giacenza presso l’ufficio postale.
Con successiva ordinanza n. 6596 del 19 dicembre 2014 il Tribunale ha richiesto il deposito della documentazione da cui risulti il tentato recapito del provvedimento ed il mancato ritiro nonostante l’avviso di deposito presso l’Ufficio Postale.
Il 4 febbraio 2015 il Ministero ha depositato altra documentazione.
Il Tribunale, preso atto di quanto prodotto in giudizio dal Ministero e ritenuto che quest’ultimo non avesse fornito la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento, con ordinanza n. 564/2015 ha accolto la richiesta misura cautelare.
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato con preminente riguardo alla censura di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria, atteso che il provvedimento gravato risulta adottato a seguito di un’unica violazione del codice della strada, consistente, in base a quanto si legge nel provvedimento, nell’avere oltrepassato la striscia longitudinale continua incorrendo in incidente stradale con lesioni.
L’amministrazione ha ritenuto che sussistessero dubbi sulla persistenza della idoneità tecnica alla guida in conseguenza di una violazione del codice della strada, in occasione della quale il ricorrente sarebbe incorso in un incidente stradale con lesioni.
La disposizione che trova applicazione nel caso in esame è l’art. 128, co. 1, d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada), il quale così dispone:” Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”
I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 cit., non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma vengono adottati in conseguenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, essendo funzionali proprio alla verifica dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e (ex plurimis: Cons. Stato, sez. III, 1° dicembre 2009, n. 322).
Il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla “persistenza” dei requisiti e della idoneità, richiede l’instaurazione del contraddittorio, al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all'”an” dell’applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare (ex plurimis: Cons. di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6013; 22 maggio 2008, n. 2434).
Ne deriva che il mero fatto inerente l’accadimento di un sinistro non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie (ex plur.: TAR Toscana, Sez. II, 2.3.2011, n. 392; TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. i, 28.3.2011 n. 284).
Venendo al caso sub judice, il nesso tra una violazione del codice della strada in un soggetto di 53 anni, titolare di una abilitazione professionale all’attività di autonoleggio presumibilmente da diversi anni, e la sussistenza di dubbi sulla perdita dell’idoneità tecnica alla guida non risulta in alcun modo evidenziato.
Il ricorrente, peraltro, ha contestato la sussistenza di una propria colpa, sostenendo il concorso di colpa del conducente del motociclo, circostanza che avrebbe imposto all’amministrazione una motivazione che tenesse conto della dinamica dell’incidente.
Trattandosi, inoltre, di una infrazione non sintomatica di inabilità tecnica alla guida, e di un solo episodio, esprimersi sulla dinamica dell’incidente avrebbe potuto evidenziare le ragioni per le quali la condotta tenuta avrebbe fatto sorgere dubbi sulla idoneità tecnica del conducente.
Come rilevato dalla giurisprudenza, la sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile, ai fini dell’ attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’ art. 128 c.d.s., non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati (Così TAR Liguria- Genova, sez. II, 10 luglio 2009, n. 1727, e Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189).
In presenza di una mera violazione alle regole sulla conduzione dei veicoli a motore la comminatoria della misura sanzionatoria esaurisce la potestà di controllo dell’autorità preposta alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale ed all’infrazione ascritta non possono ricondursi conseguenze ulteriori, quali la riedizione della verifica di idoneità tecnica alla guida che, come innanzi esposto, può trarre ragione solo da una condotta obiettivamente accertata che sia espressione, in base ad elementi sintomatici puntualmente indicati, della possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida (così Cons. Stato n. 2189/2009 cit.).
Nulla di tutto questo è dato rinvenire nella documentazione allegata dall’amministrazione resistente né nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto affetto dal dedotto difetto di motivazione.
Il ricorso va quindi accolto e, per l’ effetto, va annullato l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)