Preavviso di rigetto e interruzione dei termini

1. La previsione (art. 10-bis della legge n. 241/1990) secondo cui la comunicazione del preavviso di rigetto “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo” è interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che il termine di conclusione del procedimento debba ritenersi interrotto per effetto della comunicazione del preavviso di rigetto, con la conseguenza che esso riprende a decorrere ex novo, e non solo per la parte non consumata, dal momento in cui vengono presentate le osservazioni di parte ovvero dalla inutile scadenza del termine per la loro produzione.
2. L’art. 10-bis della l. n. 241/1990, dopo aver sancito l’interruzione del termine di conclusione del procedimento per effetto della comunicazione dei motivi ostativi, dispone, altresì, che: “dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”, fissando così uno specifico obbligo di valutazione delle deduzioni della parte interessata che la giurisprudenza intende come onere a carico dell’Amministrazione procedente “di esaminare le memorie e le osservazioni prodotte dall’interessato”; onere che, pur non traducendosi in un vero e proprio obbligo di confutazione analitica delle osservazioni prodotte dall’interessato in sede procedimentale, comporta, comunque, che l’eventuale provvedimento finale negativo debba “essere corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni”. Diversamente – se si consentisse cioè all’Amministrazione di motivare il provvedimento negativo finale limitandosi a richiamare la motivazione addotta nel preavviso di rigetto nonostante le osservazioni ricevute – si renderebbe l’interlocuzione procedimentale introdotta con il preavviso di rigetto un vuoto adempimento procedurale che avrebbe il solo risultato di rallentare l’azione amministrativa in violazione del precetto costituzionale di buon andamento.
3. La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che il potere dell’Autorità competente alla tutela del vincolo paesistico ad esprimere il giudizio in ordine alla compatibilità di un intervento rispetto al vincolo medesimo è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Di conseguenza, ritiene la giurisprudenza, che l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. – è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile.

Avv. Giovanni Dato

N. 00021/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2014, proposto da:
PAI S.r.l., in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;
contro
Comune di Termoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Criscuoli in Campobasso, via U. Petrella, n. 22;
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise in p.l.r.p.t., Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Molise in p.l.r.p.t., Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 42019 del 3.11.2014, con il quale il Comune di Termoli ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla PAI s.r.l., per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato sito in agro del Comune di Termoli, in virtù del parere negativo emesso dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio del Molise, prot. 7609 dell’8.10.14;
per quanto di interesse, della nota prot. n. 6774 dell’11.09.2014, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise ha comunicato alla ricorrente il preavviso di parere paesaggistico negativo, e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Termoli, in persona del Sindaco p.t., della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, in p.l.r.p.t., della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Molise, in p.l.r.p.t., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La PAI s.r.l. espone di essere proprietaria di un fabbricato sito in Termoli composto da due volumi, uno fuori terra ed un altro interrato di più ridotte dimensioni. Tenuto conto della destinazione urbanistica ad uso residenziale e delle possibilità edificatorie previste dalla l.r. n. 30/2009 (c.d. Piano Casa), la PAI presentava al Comune in data 23 giugno 2014 una DIA per la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione del predetto fabbricato con aumento della volumetria in una zona destinata ad uso residenziale.
Secondo quanto rappresentato nella relazione di accompagnamento all’istanza di autorizzazione paesaggistica (prevista in quanto il progetto ricade in una zona collocata nel Piano Territoriale Paesistico n. 1), l’intervento si inserisce in un contesto già fortemente edificato ed ampiamente urbanizzato ed è finalizzato alla completa demolizione dei manufatti presenti sull’area a cui dovrebbe seguire la “costruzione di un edificio residenziale con l’intento di realizzare unità abitative ad uso residenziale”.
La predetta relazione precisa che l’edificio sarà composto “da un piano interrato posto a quota -2,50 con accesso tramite rampa carrabile, adibito a posti auto per i condomini della palazzina, un piano rialzato a quota + 0,50 rispetto alla quota marciapiede, dove trovano posto tre appartamenti”, inoltre “al primo e secondo piano rispettivamente a quota +3,50 e + 6,50 trovano spazio altri tre appartamenti…”, mentre al terzo piano posto a quota +9,50 mt saranno realizzati altri due appartamenti, con un sottotetto non abitabile a completare la sagoma dell’erigendo edificio.
Sul progetto così proposto, in data 30 luglio 2014 la Commissione Locale del paesaggio del Comune di Termoli esprimeva il parere favorevole.
Con nota dell’11 settembre 2014 (prot. n. 6774), la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dopo aver premesso di aver ricevuto in data 13 agosto 2014 la documentazione relativa all’intervento per cui è causa, comunicava alla P.A.I. s.r.l. il preavviso di rigetto del parere ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Nel predetto preavviso, la Direzione regionale rilevava, tra l’altro, che l’edificio da demolire ha un’altezza di mt. 4,20 e un volume di 650 mc, mentre il fabbricato proposto avrebbe un’altezza complessiva di circa 16 mt., di modo che il nuovo fabbricato si inserirebbe nel contesto “quale elemento fortemente preminente per volume, caratteristiche ed elementi costruttivi in un’area urbana che conserva ancora un rapporto armonioso tra gli edifici esistenti contenuti nelle altezze e con caratteri architettonici tradizionali e rispettosi della tradizione…”.
Con nota del 19 settembre 2014 la P.A.I. s.r.l. comunicava alla predetta Direzione regionale le proprie osservazioni, che, tuttavia non modificavano la determinazione negativa preannunciata dall’Amministrazione la quale, con nota dell’8 ottobre 2014 (prot. n. 7609), “confermava” il parere negativo sull’intervento proposto “per tutte le motivazioni contenute nel provvedimento precedente in quanto considera il nuovo fabbricato proposto non compatibile paesaggisticamente”.
Infine, con nota del 3 novembre 2014 (prot. n. 42019) il Comune di Termoli ha comunicato alla P.A.I. s.r.l. il diniego di autorizzazione paesaggistica del progettato intervento, richiamando il negativo parere della Direzione regionale del MIBAC.
Avverso tale provvedimento e tutti gli atti presupposti, ivi compreso il predetto parere paesaggistico negativo, la P.A.I. s.r.l. ha proposto ricorso notificato in data 3 dicembre 2014 e depositato il successivo 11 dicembre, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi di ricorso così di seguito rubricati.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; sviamento di potere; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Con atto depositato in data 12 gennaio 2015 si sono costituite in giudizio le ammnistrazioni statali preposte alla tutela del paesaggio, chiedendo il rigetto del ricorso; il successivo 15 gennaio 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Termoli, anch’esso chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza del 15 gennaio 2015, n. 3 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli atti impugnati, “al fine di consentire un riesame della posizione della ricorrente società, alla luce dei motivi del ricorso, nonché per consentire eventualmente che siano fornite indicazioni alla ricorrente per una eventuale rielaborazione del progetto in termini compatibili con i valori paesaggistici tutelati”.
Con memoria depositata in data 5 ottobre 2015, le Amministrazioni statali intimate hanno rappresentato che l’ordinanza cautelare di questo Tribunale sarebbe stata eseguita mediante una richiesta con cui il responsabile del procedimento ha chiesto alla ricorrente di redigere una proposta alternativa che tenesse conto “delle caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto urbano in cui l’intervento andrebbe ad inserirsi”, ma tale invito non veniva accolto.
La ricorrente, a sua volta, con memoria depositata in pari data e con la successiva replica (depositata in data 14 ottobre 2015) lamentava, invece, la mancata ottemperanza dell’ordinanza cautelare, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il Comune di Termoli con memoria depositata in data 14 ottobre 2015, insisteva nel chiedere il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza del proprio operato nella vicenda.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2015, la causa è stata introitata per la decisione.
Con il primo motivo di ricorso, la P.A.I. propone diversi profili di doglianza, qui di seguito riepilogati ed esaminati uno ad uno.
I.1) il diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune di Termoli sarebbe illegittimo per aver erroneamente considerato vincolante il parere espresso dalla Soprintendenza, nonostante fosse decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto la documentazione sarebbe stata trasmessa dal Comune alla Direzione regionale in data 31 luglio 2014 e non, invece, in data 13 agosto come sostenuto dall’Amministrazione, con la conseguenza che il parere avrebbe dovuto essere adottato entro il 27 settembre 2014; ma anche sommando al termine di legge quello concesso alla ricorrente per le osservazioni, il termine sarebbe comunque scaduto il 5 ottobre, di modo che il diniego comunale sarebbe viziato per aver erroneamente assunto come vincolante il parere della Soprintendenza che, invece, essendo tardivo avrebbe perso tale attributo.
Tale profilo di doglianza è infondato.
Ritiene il Collegio che è irrilevante stabilire se il MIBAC abbia ricevuto la documentazione relativa al parere di propria competenza in data 31 luglio 2014 ovvero solo il successivo 13 agosto, atteso che il parere espresso in data 8 ottobre 2015 risulta tempestivo sia che si abbia riguardo alla prima che alla seconda delle date suddette.
E infatti, l’art. 146, co. 8, del d.lgs. n. 42/2004 prevede che: “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Ora, l’espresso richiamo contenuto nel codice dei beni culturali e del paesaggio all’art. 10-bis della l.n. 241/1990 rende applicabile la disciplina dei termini ivi stabilita a mente della quale la comunicazione del preavviso di rigetto: “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.
La giurisprudenza amministrativa interpreta tale previsione nel senso che il termine di conclusione del procedimento debba ritenersi interrotto per effetto della comunicazione del preavviso di rigetto, con la conseguenza che esso riprende a decorrere ex novo, e non solo per la parte non consumata, dal momento in cui vengono presentate le osservazioni di parte ovvero dalla inutile scadenza del termine per la loro produzione (cfr. da ultimo TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 dicembre 2015, n. 2578; TAR Molise, sez. I, 26 giugno 2015, n. 292).
Nel caso di specie il preavviso dell’11 settembre 2014 risulta adottato entro il termine di 45 giorni tanto se si prende in considerazione la data del 31 luglio 2014 quanto quella del 13 agosto; ma tempestivo è anche il parere negativo dell’8 ottobre 2014, dovendosi considerare come termine a quo, appunto, la data del 19 settembre 2014 in cui la ricorrente ha comunicato le proprie osservazioni, dovendo da tale momento computarsi, ancora una volta, ed ex novo, il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni.
I.2) Con il secondo profilo di doglianza del primo motivo, la ricorrente contesta la legittimità del parere e, per derivazione, anche del provvedimento comunale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto non avrebbe tenuto in alcun conto le osservazioni proposte dalla P.A.I. s.r.l. in risposta al preavviso di diniego dell’11 settembre 2014.
Il rilievo è fondato alla luce delle considerazioni che di seguito si espongono.
L’art. 10-bis della l. n. 241/1990, dopo aver sancito l’interruzione del termine di conclusione del procedimento per effetto della comunicazione dei motivi ostativi, dispone, altresì, che: “dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”, fissando così uno specifico obbligo di valutazione delle deduzioni della parte interessata che la giurisprudenza intende come onere a carico dell’Amministrazione procedente “di esaminare le memorie e le osservazioni prodotte dall’interessato”; onere che, pur non traducendosi in un vero e proprio obbligo di confutazione analitica delle osservazioni prodotte dall’interessato in sede procedimentale, comporta, comunque, che l’eventuale provvedimento finale negativo debba “essere corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni” (cfr. da ultimo: TAR Toscana, sez. I, 21 maggio 2015, n. 815; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967; id., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3355).
Diversamente – se si consentisse cioè all’Amministrazione di motivare il provvedimento negativo finale limitandosi a richiamare la motivazione addotta nel preavviso di rigetto nonostante le osservazioni ricevute – si renderebbe l’interlocuzione procedimentale introdotta con il preavviso di rigetto un vuoto adempimento procedurale che avrebbe il solo risultato di rallentare l’azione amministrativa in violazione del precetto costituzionale di buon andamento.
Ora nel caso di specie, il preavviso di rigetto aveva espressamente indicato quale ragione ostativa al rilascio del parere positivo, la circostanza che “il nuovo fabbricato, si propone al contesto paesaggistico della zona quale elemento fortemente preminente per volume, caratteristiche ed elementi costruttivi in un’area urbana che conserva ancora un rapporto armonioso tra gli edifici esistenti contenuti nelle altezze e con caratteri architettonici tradizionali e rispettosi della tradizione”.
A fronte di tale argomentazione, la ricorrente ha contrapposto nelle proprie osservazioni un’articolata serie di rilievi fotografici della zona in cui l’intervento dovrebbe essere realizzato, affermando che l’area interessata dal progetto si colloca in un contesto densamente urbanizzato che vede la presenza, accanto a costruzioni di dimensioni contenute, di altre aventi dimensioni che non sembrerebbero dissimili da quella che si intenderebbe realizzare, in un quadro di insieme che non rende agevole il rinvenimento di un unico stile tradizionale, come invece asserito dalla Direzione regionale nel contestato preavviso di parere negativo.
Su tali profili, chiaramente espressi nelle osservazioni e documentati con i rilievi fotografici prodotti in sede procedimentale, l’Amministrazione non ha ritenuto di esprimere alcuna specifica valutazione nel gravato parere definitivo dell’8 ottobre 2014 in cui, dopo aver dato conto della presentazione delle osservazioni da parte della P.A.I. s.r.l., motiva il parere negativo nel modo che segue: “riconferma il parere negativo espresso per tutte le motivazioni contenute nel provvedimento precedente in quanto considera il nuovo fabbricato proposto non compatibile paesaggisticamente”.
Ritiene il Collegio che tale motivazione, alla luce anche della previsione di cui all’art. 10-bis, per come interpretata dalla giurisprudenza, non sia sufficiente, in quanto non contiene la benché minima confutazione, sia pure in forma sintetica o riassuntiva, delle deduzioni proposte dalla ricorrente nel corso del procedimento, pur a prescindere dalla loro fondatezza.
Sotto questo aspetto, deve quindi confermarsi quanto ritenuto in sede cautelare, in ordine al difetto di motivazione del parere negativo del’8 ottobre 2014, atteso che la pretermissione delle osservazioni di parte ricorrente determina una totale de quotazione dell’interlocuzione endo-procedimentale voluta dallo stesso art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 attraverso il richiamo espresso all’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Pertanto in sede di riedizione del potere la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise dovrà prendere specificamente in considerazione le deduzioni proposte dalla P.A.I. in sede di contraddittorio procedimentale, senza attendere la formulazione di una nuova proposta progettuale da parte della ricorrente, come invece erroneamente ritenuto dall’Amministrazione intimata in sede di ottemperanza all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 3/2015.
II) Con il secondo motivo la ricorrente censura il merito della valutazione operata dalla Soprintendenza, rilevando che nell’area interessata dall’intervento progettato vi sarebbero edifici anche più alti di quello che si intenderebbe realizzare, di modo che l’Amministrazione non avrebbe effettivamente tenuto conto della situazione di fatto circostante, realizzando, altresì, una disparità di trattamento per aver assentito alla realizzazione di altri manufatti aventi caratteristiche analoghe a quello per cui è causa. Inoltre, l’Amministrazione non fornirebbe alcuna specificazione con riguardo alla compatibilità del progetto rispetto al Piano paesaggistico, come invece prescritto dal citato articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004.
La deduzione non merita di essere condivisa.
Giova rammentare che la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che il potere dell’Autorità competente alla tutela del vincolo paesistico ad esprimere il giudizio in ordine alla compatibilità di un intervento rispetto al vincolo medesimo è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Di conseguenza, ritiene la giurisprudenza, che l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. – “è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile”(cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5327; della medesima Sezione ex plurimis 14 ottobre 2015, n. 4747; 2 marzo 2015, n. 1000; 3 luglio 2014, n. 3360; 22 aprile 2014, n. 2019; 1° aprile 2014, n. 1557).
Nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Soprintendenza nel preavviso di diniego (e poi richiamato nel provvedimento finale) in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento – fermo restando quanto osservato al punto precedente con riguardo alla necessità che l’Amministrazione prenda specificamente in considerazione le osservazioni proposte da parte ricorrente nell’ambito del contraddittorio instaurato ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 – non mette in luce profili di incoerenza e di illogicità di tale evidenza da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’Amministrazione che non risulta incongrua rispetto ai parametri di discrezionalità tecnica cui deve presiedere la valutazione paesaggistica.
Ovviamente, in sede di riedizione del parere la ricorrente potrà, in caso di nuova determinazione negativa, far valere censure volte a confutare il nuovo parere paesaggistico dell’Amministrazione, evidenziandone gli eventuali profili di incongruenza e/o irragionevolezza e/o illogicità rispetto alle deduzioni proposte in sede di contraddittorio.
In definitiva, deve essere accolto il secondo profilo di doglianza del primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha censurato il parere paesaggistico negativo per non aver dato ragione nella motivazione della considerazione delle osservazioni da essa proposte nell’ambito del contraddittorio ex art. 10-bis della l.n 241/1990. Ne consegue l’annullamento del parere della Soprintendenza dell’8 ottobre 2014 e, per illegittimità derivata, anche del diniego dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Termoli del 3 novembre 2014, ferma restando la possibilità di un’ulteriore attività provvedimentale dell’Amministrazione.
La particolare complessità delle questioni esaminate unitamente all’accoglimento limitatamente ad una sola delle censure proposte, costituiscono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione, fatta salva l’ulteriore attività delle Amministrazioni intimate.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)