Sull’omessa sottoscrizione dei verbali di concorso
La pronuncia trae origine dal ricorso di un candidato ad un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale della scuola. Il ricorrente, a seguito del mancato superamento della fase orale, agiva per ottenere l’annullamento del verbale della commissione giudicatrice denunciando, tra l’altro, la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del verbale stesso.
Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che costituisce ius receptum quello in virtù del quale non può surrogare il requisito formale della sottoscrizione dei verbali neppure una integrale rilettura di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti. Oltre a ciò la mancata sottoscrizione dei verbali non può essere in alcun modo sanata in quanto essa ha in primis la funzione di attestare la regolare composizione della commissione. La commissione esaminatrice infatti è un collegio perfetto ed ha l’obbligo di operare al completo dei suoi componenti prima e durante le operazioni concorsuali.
Oltre alla regolare composizione della commissione il verbale attesta la cd. appropriazione confermativa di ogni verbalizzazione. In quest’ottica il Consiglio di Stato ha affermato a più riprese il principio di diritto secondo cui la commissione esaminatrice, oltre ad operare come collegio perfetto, deve rendere percepibile l’iter logico alla base dei suoi lavori.
Va dato conto del fatto che, in passato, la giurisprudenza si era espressa nel senso che, vista la funzione probatoria e strumentale del verbale nella procedura concorsuale, irregolarità o carenze di verbalizzazione non sono idonee, di per sé sole, a inficiare la procedura salvo venga provato che essa ne sia stata effettivamente compromessa (cfr Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8).
Tale conclusione di basava su una lettura che veniva data dell’art. 15 del DPR n. 487/1994 che stabilisce la sottoscrizione dei verbali di concorso. Tale DPR fornisce una puntuale disciplina delle fasi di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche assicurando l’attuazione dei principi in tema di imparzialità e celerità del procedimento posti per i procedimenti amministrativi dalla l. 241/1990.
La firma dei verbali si poneva, in assenza di altre specifiche previsioni di nullità, come strumento per i commissari per dar rilievo alle proprie posizioni e il verbale, a differenza di quanto è più di recente accaduto, veniva considerato un atto non ascrivibile alla categoria degli atti collegiali con la conseguenza che la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio non era considerata elemento essenziale per la sua validità (fatta salva la firma del verbalizzante).
Di Barbara Bellettini
Pubblicato il 23/05/2017
N. 00951/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01974/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1974 del 2016, proposto da:
Andrea Galosi, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Santis, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
nei confronti di
Daniele Di Diego, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale n. 42 della Commissione giudicatrice per la classe di concorso AB55 – chitarra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale Andrea Galosi, come in atto rappresentato e difeso, ha impugnato gli esiti sfavorevoli del concorso, per titoli ed esami, indetto con D.M. n. 95/2016 per l’accesso ai ruoli del personale della scuola, nella parte in cui – relativamente alla classe di concorso AB55 – Chitarra – ne aveva decretato il mancato superamento della fase orale;
RITENUTO che, a sostegno del gravame, parte ricorrente denunziava, inter alia, la mancata sottoscrizione, da parte del Presidente della Commissione giudicatrice, dei relativi processi verbali, con conseguente e presuntiva carenza nella costituzione dell’organo deliberante, in qualità di collegio perfetto;
CONSIDERATO che – avuto complessivo riguardo agli esiti della disposta istruttoria – il ricorso appare ictu oculi fondato e suscettibile come tale di essere definito allo stato degli atti, con statuizione in forma semplificata, giusta avviso fattone, a termini di rito, alla parti presenti alla camera di consiglio fissata per la discussione della articolata istanza cautelare;
RITENUTO, in effetti, per quanto la documentazione versata in atti sia idonea a dimostrare, in relazione alle prove sostenute dagli altri candidati, la presenza del Presidente allo svolgimento delle prove orali, che la obiettiva e non contestata mancanza di sottoscrizione del verbale inerente la prova svolta dal ricorrente appare insuscettibile di essere sanata in forza di alternative presunzioni, avendo, come tale, la funzione di attestare, per un verso, la regolare composizione della commissione valutatrice, nella sua caratteristica di collegio perfetto, e, per l’altro verso, l’appropriazione confermativa delle relative verbalizzazioni;
CONSIDERATO, invero, che costituisce jus receptum, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quello per cui neppure una eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti possa surrogare il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1011);
RITENUTO, per l’effetto, che il ricorso – avuto riguardo alla riassunta ed assorbente ragione di doglianza – debba essere accolto, con consequenziale annullamento delle impugnate determinazioni, fatti salvi i successivi adempimenti a carico dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che la particolarità della fattispecie induce alla complessiva compensazione del carico delle spese e delle competenze di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso
Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO