La natura del parere di congruità sulle parcelle professionali

1. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione. Non esaurendosi dunque siffatta valutazione di congruità in un mero riscontro di conformità alla tariffa delle prestazioni professionali degli avvocati, la liquidazione così effettuata interviene nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale e, se contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari, non richiede specifica motivazione, spettando al contrario al professionista che lo contesti dedurre e provare che il giudizio stesso si sia tradotto in una determinazione, che finisce con il prescindere dal considerare l’effettiva realtà delle prestazioni professionali rese.

Av. Giovanni Dato

N. 00395/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2015, proposto da:
Stefano Goretti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio De Stefano e Stefano Goretti, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Goretti in Perugia, Via Martiri dei Lager 98/D;
contro
Ordine degli Avvocati di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Bromuri, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Bromuri in Perugia, Via del Sole, 8; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia;
nei confronti di
Luigi Fazzuoli;
per l’annullamento
– del provvedimento, conosciuto informalmente il 17 aprile 2015 e acquisito nel suo contenuto il 21 aprile 2015, con cui l’Ordine degli Avvocati di Perugia ha disposto la liquidazione di un compenso professionale pari ad euro sedicimila per l’attività procuratoria svolta per conto e nell’interesse di Luigi Fazzuoli, del verbale datato 21 aprile 2015 di liquidazione di parcella professionale nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali comprese le valutazioni istruttorie e/o di merito incorporate nelle annotazioni e nei depennamenti apposti a margine della notula professionale 27 gennaio 2014 a suo tempo depositata presso il Tribunale di Perugia nell’ambito del procedimento R.G. 5635/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’avv. Stefano Goretti impugna il provvedimento in data 10 aprile 2015 con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia gli ha liquidato un compenso professionale nella misura di euro sedicimila per l’attività procuratoria svolta per conto e nell’interesse del sig. Luigi Fazzuoli nel corso di una controversia civile dallo stesso introdotta, dinanzi al Tribunale di Perugia, nei confronti della sig.ra Ivanella Fazzuoli, al fine di fare accertare il mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni da parte della convenuta (si trattava di due alberghi siti in prossimità del lago Trasimeno) e di chiedere la conseguente condanna a porre in essere le opere necessarie ad eliminare il manufatto illecitamente realizzato.
Precisa che la causa si è conclusa con la sentenza 14 novembre 2014, n. 2614 del Tribunale di Perugia, di accoglimento della domanda del proprio assistito, e di condanna della convenuta alla eliminazione delle opere edificate a distanza inferiore a cinque metri dal confine ed al ripristino delle condizioni di regolarità delle distanze tra confini, con ordine di arretramento e/o demolizione delle opere edificate ad una distanza inferiore a cinque metri dal confine, e con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Espone di avere, all’esito del giudizio, presentato al proprio cliente la richiesta di pagamento dei compensi professionali per euro 34.560,00, importo però contestato dal sig. Fazzuoli, che contestualmente ricorreva in prevenzione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Da qui la richiesta all’Ordine professionale, da parte del ricorrente, di liquidazione della notula per l’importo predetto, redatta ai sensi del d.m. n. 140 del 2012; in tale sede il ricorrente illustrava, tra l’altro, l’iter processuale durato dieci anni, nonché il valore della causa sul quale applicare lo scaglione tariffario.
Avverso l’impugnato provvedimento di liquidazione del compenso professionale deduce i seguenti motivi di diritto :
1)Violazione di legge; difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità, allegando che, ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, i criteri di liquidazione del compenso sono dati dal valore effettivo della controversia (art. 5), dal vantaggio conseguito dal cliente (art. 4), dal fatto che l’attività difensiva sia stata svolta nei confronti di più parti, ed in particolare anche di un terzo (progettista e direttore dei lavori) chiamato in causa dalla convenuta (art. 3, comma 4), nonché dall’impegno profuso (art. 11, commi 1 e 3). Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine a tali argomenti espressi dal ricorrente.
La prospettiva del difetto di motivazione non cambierebbe ove si ritenesse applicabile il d.m. n. 55 del 2014, il quale enuclea comunque gli stessi criteri di cui al d.m. n. 140 del 2012.
2) Violazione del d.m. n. 140 del 2012; eccesso di potere per sviamento, allegando, rispetto alle annotazioni apposte sulla notula, che erroneamente l’avvocato coordinatore della “Commissione parcelle civili/penali” ha fatto applicazione del d.m. n. 55 del 2014, essendo questo entrato in vigore successivamente alla conclusione del processo; e comunque, nell’ambito di quest’ultimo testo normativo, la regola per le cause di valore indeterminato non è data dal solo art. 5, comma 5, ma anche dal comma 6. In ogni caso deve ritenersi erroneo il riferimento al “valore indeterminato” che nell’atto di citazione è indicato ai soli fini del contributo unificato. Peraltro la liquidazione è sbagliata, in quanto le domande avrebbero dovuto essere parametrate ad un valore indeterminabile di particolare importanza (trattandosi del parziale abbattimento di un edificio a tre piani).
3) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto assoluto di motivazione, nella considerazione che a margine della “nota competenze professionali” il consigliere dell’Ordine ha siglato la liquidazione di un compenso professionale per euro 21.387,00, mentre poi, senza alcuna motivazione espressa, il compenso è stato determinato in euro 16.000,00.
Si è costituito in giudizio l’Ordine degli Avvocati di Perugia puntualmente controdeducendo alle censure avversarie e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 27 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- I primi due motivi di ricorso, essendo in rapporto di complementarietà, e comunque incentrati sul vizio motivazionale, possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati.
Occorre anzitutto premettere come la parcella professionale del ricorrente debba seguire, ad avviso del Collegio, la disciplina contenente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e non già quella di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.
Ed infatti la notula è successiva alla conclusione della causa, nella quale la sentenza è stata depositata il 14 novembre 2014, con conseguente applicabilità del d.m. n. 55 del 2014 (la cui entrata in vigore, a termini dell’art. 29, avviene il giorno successivo alla data della pubblicazione nella G.U., risalente al 2 aprile 2014).
Ciò precisato, va ricordato che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione.
Non esaurendosi dunque siffatta valutazione di congruità in un mero riscontro di conformità alla tariffa delle prestazioni professionali degli avvocati, la liquidazione così effettuata interviene nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale e, se contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari (il che non è contestato nella fattispecie), non richiede specifica motivazione, spettando al contrario al professionista che lo contesti dedurre e provare che il giudizio stesso si sia tradotto in una determinazione, che finisce con il prescindere dal considerare l’effettiva realtà delle prestazioni professionali rese (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9352; Sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).
La liquidazione della parcella del ricorrente non è dunque inficiata da vizio motivazionale, tanto più che, nella vicenda in esame, vi è stata la nota dell’Ordine degli Avvocati di Perugia in data 11 maggio 2015 che ha esplicitato al ricorrente come «le valutazioni di merito sono […] da ritenersi incorporate nelle annotazioni e nei depennamenti posti a margine della Sua nota, che prevedeva uno scaglione di riferimento differente rispetto a quanto dichiarato negli atti di causa».
Piuttosto, esaminando le censure del ricorrente, il Consiglio ha legittimamente preso a parametro lo scaglione di valore indeterminabile (alto), mentre il ricorrente aveva applicato quello del valore tra euro 500.000,00 ed euro 1.500.000,00; ed invero la domanda di accertamento della realizzazione di un edificio in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni non consente di individuare il valore effettivo della controversia, e, del resto, lo stesso ricorrente aveva indicato un valore indeterminato ai fini del contributo unificato.
Il “pro-memoria” esplicativo del valore della causa, ipotizzante un intervento di demolizione e di consolidamento, anche a prescindere dalla sua attendibilità, non ha valore, in quanto attiene alla fase di esecuzione della sentenza.
2. – Con il terzo mezzo si deduce poi la contraddittorietà dell’operato dell’Ordine, che, nelle annotazioni apposte a margine della notula dal Consigliere delegato, ha individuato un importo pari ad euro 21.387,00, per poi successivamente liquidare, come si evince dall’elenco allegato al verbale dell’adunanza del Consiglio in data 10 aprile 2015, euro 16.000,00 di parcella professionale.
Anche tale censura non coglie nel segno, in quanto l’annotazione del Consigliere responsabile del procedimento ha il solo valore di proposta, mentre la liquidazione viene effettuata dal Consiglio dell’Ordine in tutti i casi in cui la parcella sia superiore ad euro 20.000,00, come da prassi poi trasfusa nel regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Perugia 27 marzo 2015, n. 2 (art. 6).
3. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi, data la peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)