Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

1. L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella pertinente categoria e classe di appartenenza, costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento.
2. Non può ritenersi che la procedura individuata dall’ordinamento di attribuzione ad una determinata categoria e classe di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia surrogabile con operazioni aritmetiche (sommatorie) relative alla consistenza di mezzi e di personali concernenti classi diverse, poiché così operando si vanificherebbe un’attività che l’ordinamento ha riservato al Gestore dell’Albo medesimo.

Avv. Giovanni Dato

N. 00156/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2015, proposto da:
Ambiente Veneto S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Sara Zaramella, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Contarina Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Rizzardo Del Giudice, con domicilio eletto presso Carlo Stradiotto in Venezia-Mestre, Via Einaudi, 24;
nei confronti di
Agri Flor Srl, Divisioni Green Srl, Agro T. & C. Snc di Trevisan & Casagrande;
per l’annullamento
del provvedimento di Contarina spa, prot. n. 9396/CN in data 8.6.2015 di comunicazione dell’esclusione dalla procedura aperta per servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti (lotti 7 – 9); della nota di Contarina spa prot. n. 10262/CN del 22.6.2015 di comunicazione degli esiti provvisori di gara; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Contarina Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notificazione il 9 luglio 2015 e depositato il successivo 10 luglio, Ambiente Veneto s.r.l. ha impugnato il provvedimento in data 8 giugno 2015 (comunicato il 9 giugno) di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica indetta da Contarina s.p.a. per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti (lotti 7-9), della durata di 18 mesi prorogabili, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
1.1. L’esclusione del costituendo RTI capeggiato dalla ricorrente risulta esser stata disposta per la «mancanza dei requisiti di partecipazione professionale relativamente al servizio di trasporto in capo ad entrambi i componenti del RTI. Più precisamente entrambi i componenti hanno dichiarato che svolgeranno il servizio di trasporto rifiuti possedendo l’iscrizione nella cat. I, cl. B, mentre era richiesta l’iscrizione nella cat. I, cl. A, come pubblicamente chiarito in risposta alla domanda n. 8 del 31.03.2015, a nulla valendo il ricorso al subappalto ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito (come specificato a pag. 12 del disciplinare)».
2. Ad avviso della ricorrente, tale esclusione sarebbe illegittima per:
a) violazione degli artt. 34 e 37 del d.lgs n. 163/2006, dell’art. 92 del d.p.r. 207/2010 e degli artt. 212 e 183 del d.lgs. n. 152/2006, considerata la “pacifica cumulabilità del requisito” di partecipazione alla gara in questione, dovendosi ritenere solo “l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali” in sé e per sé considerato, quale requisito soggettivo non cumulabile;
b) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di motivazione, atteso che né il verbale di gara né la comunicazione di esclusione conterrebbero alcuno specifico riferimento alle “clausole del disciplinare di gara … violate e determinanti l’esclusione, trattandosi di integrazioni inserite solamente nel postumo riscontro all’istanza di riesame”;
c) violazione degli artt. 34 e 37 del d.lgs n. 163/2006 e dell’art. 92 del d.p.r. 207/2010 per contrasto con il “principio generale di cumulabilità del requisito” di partecipazione, della cui natura soggettiva, nel caso in esame, dovrebbe in ogni caso dubitarsi, posto che l’appartenenza ad una determinata classe della categoria 1 dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dipenderebbe esclusivamente dalle “dotazioni minime di veicoli (portata utile complessiva minima in tonnellate) e personale”, che ben potrebbero quindi essere cumulate fra loro;
d) violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 posto che il divieto di “frazionabilità e cumulabilità” del requisito in esame si porrebbe altresì in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, determinando nullità e disapplicazione della clausola ingiustificatamente limitativa della concorrenza, in contrasto con il favor partecipationis.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso osservando, innanzitutto, l’inconferenza del richiamo al combinato disposto degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/2006, venendo nel caso di specie in considerazione “requisiti di professionalità e/o soggettivi” che devono essere posseduti per l’intero (poiché non “frazionabili”) da ciascun concorrente. In secondo luogo, considerata la non frazionabilità del bacino di utenza da servire, l’indicazione nell’offerta di una distribuzione percentuale delle attività di trasporto fra le due componenti dell’ATI ricorrente non potrebbe in alcun modo giustificare una “degradazione” dei requisiti normativamente prescritti perché anche l’esecuzione per quota “percentuale” sarebbe pur sempre riferita ad “un bacino di utenza di consistenza anagrafica superiore a 500.000 abitanti”.
3. Con ordinanza n. 305 del 2015, adottata alla camera di consiglio del 5 agosto 2015, la domanda cautelare veniva rigettata.
4. In vista dell’udienza di discussione di merito sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memorie difensive e di replica.
4.1. In particolare la ricorrente, nella propria memoria depositata il 16 novembre 2015, ha ulteriormente puntualizzato che “la limitazione della partecipazione alla gara ai soli titolari della categoria A, ovvero, dei titolari di una categoria su 6 di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali”, rappresenterebbe un’ingiustificata limitazione della concorrenza, trattandosi, fra l’altro, secondo l’“orientamento giurisprudenziale di settore”, di un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in quanto tale da possedere al momento dell’inizio dei lavori. Ancora la ricorrente, con memoria depositata il successivo 20 novembre, ha ulteriormente sottolineato la circostanza che “né la lex specialis di gara, né la legislazione vigente in materia di gestione e trasporto rifiuti contengono l’espressa esclusione della possibilità di soddisfazione del requisito di idoneità professionale in contestazione” mediante la partecipazione in ATI e che, peraltro, proprio dall’esame dei “contenuti di un altro bando similare di ETRA s.p.a.” – contenente “l’espressa ammissione, in caso di partecipazione in ATI, della possibilità di soddisfazione del possesso della categoria 1 classe A” –, si potrebbero desumere ulteriori elementi di conferma di tale assunto. Peraltro il chiarimento n. 8 fornito dalla stazione appaltante non potrebbe giammai “etero integrare” ex post la lex specialis.
5. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. Tutte le censure sollevate dalla ricorrente muovono dall’identico assunto secondo cui il requisito di idoneità professionale ex art. 39 d.lgs. n. 163/2006, di cui al punto 2 lettera b) del disciplinare di gara, dovrebbe ritenersi integrato, nel caso di partecipazione in ATI, con il “cumulo”/“sommatoria” delle iscrizioni possedute dalle singole imprese raggruppate.
5.2. In particolare, considerato che nella fattispecie in esame ciascuna delle due componenti dell’ATI ricorrente è titolare dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 per la “categoria di appartenenza I, classe B, idonea a servire una popolazione uguale o superiore a 100.000 abitanti ed inferiore a 500.000 abitanti”, si dovrebbe dunque ritenere possibile “coprire il numero di abitanti del bacino di utenti servito da Contarina, pari a 554.000, proprio mediante sommatoria”, ossia “mediante la legittima sommatoria della dotazione minima dei veicoli (e del personale)” di ciascuna delle due imprese.
6. Tale assunto, come già evidenziato in sede cautelare, è privo di fondamento.
6.1. Il disciplinare di gara, al punto 2 lettera b), prevede l’obbligo di ciascun concorrente di “possedere valida iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. 152/2006, nelle classi e categorie corrispondenti (per il trasporto) e di valida autorizzazione regionale/provinciale all’esercizio degli impianti di recupero/smaltimento ove saranno conferiti i rifiuti oggetto dell’appalto”.
6.2. La lex specialis fa espresso richiamo, dunque, al combinato disposto degli artt. 212 del d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e 8 del D.M. n. 120/2914 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali), che, per il trasporto di rifiuti, prescrive l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “1”.
In base all’art. 9 del D.M. n. 120/2914, tale categoria 1 è inoltre «suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti».
6.4. Tenuto conto che nel caso in esame il servizio di trasporto di rifiuti oggetto di affidamento è destinato ad una popolazione ammontante a 554.000 abitanti, il requisito di partecipazione “nelle classi e categorie corrispondenti (per il trasporto)” prescritto dal citato punto 2, lettera b), sopra richiamato è senz’altro costituito dal possesso dell’Iscrizione all’ANGA per la categoria “1”, classe “a)”.
6.5. L’indefettibilità del possesso di tale requisito, nei suddetti termini, era stata peraltro ribadita dalla stessa stazione appaltante con il chiarimento n. 8 a tenore del quale, con riferimento ai lotti 7, 8 e 9, doveva ritenersi che l’impresa che avrebbe effettuato il servizio di trasporto fosse in possesso dell’iscrizione nella cat. I, classe A “vista la necessità, nel corso della vigenza contrattuale, di gestire i rifiuti dei lotti in parola prodotti da tutti gli utenti di Contarina”.
6.6. Orbene, deve rilevarsi al riguardo che, per la stessa natura della prestazione da eseguire, l’iscrizione all’Albo in questione nella pertinente categoria e classe di appartenenza costituisce requisito soggettivo di partecipazione alla gara non suscettibile né di frazionamento né di cumulo, dovendo essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio, ancorché componente di un raggruppamento.
6.7. Ed invero, considerata l’unitarietà del bacino d’utenza da servire, il fatto che le due imprese componenti l’ATI ricorrente siano entrambi titolari dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 per la “categoria di appartenenza I, classe B, idonea a servire una popolazione uguale o superiore a 100.000 abitanti ed inferiore a 500.000 abitanti”, non può soddisfare il requisito di partecipazione richiesto dalla legge di gara.
6.8. Come condivisibilmente osservato dall’Amministrazione resistente, la tesi della ricorrente presupporrebbe infatti la possibilità di una “scomposizione geografica” delle prestazioni derivanti dal servizio oggetto di affidamento, con conseguente possibilità di eseguirle in ambiti geografici distinti, in proporzione alle quote di esecuzione indicate nell’offerta dal raggruppamento.
6.9. Al contrario, nell’ipotesi oggetto di scrutinio, anche qualora le imprese raggruppate dichiarino di eseguire il servizio in questione per quote percentuali distinte, la prestazione di trasporto da espletare quotidianamente sarà sempre commisurata e riferita al medesimo ed unitario bacino di utenza, con la conseguente necessità che ciascuno dei concorrenti raggruppati possegga per intero i requisiti richiesti dal citato combinato disposto richiamato dalla lex specialis di gara, a prescindere dalla quota di esecuzione del servizio.
7. Conseguentemente è del tutto inconferente il raffronto operato dalla ricorrente con la prestazione oggetto di altro “bando similare” della stessa Amministrazione resistente, in cui invece risulta possibile un servizio scomponibile per “comparti” geografici distinti.
7.1. Né può ritenersi che la procedura individuata dall’ordinamento di attribuzione ad una determinata categoria e classe di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia surrogabile con operazioni aritmetiche (sommatorie) relative alla consistenza di mezzi e di personali concernenti classi diverse, poiché così operando si vanificherebbe un’attività che l’ordinamento ha riservato al Gestore dell’Albo medesimo.
8. Alla luce delle osservazioni che precedono, tutte le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi infondate e, pertanto, il ricorso deve essere respinto unitamente alla domanda risarcitoria.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’amministrazione resistente, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Nulla per le altri parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario
Silvia Coppari, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)