Revoca dell’aggiudicazione e responsabilità precontrattuale

La sentenza trae origine dal ricorso di una ditta che risultava aggiudicataria dell’affidamento di un appalto di lavori. La relativa aggiudicazione era stata revocata sulla base di un diniego di ammissione al finanziamento dell’intervento oggetto della procedura di gara e, sulla base di ciò, parte ricorrente chiedeva l’accertamento della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante.

Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che, per giurisprudenza consolidata, si configura una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A. allorchè, completata la procedura di gara e individuato l’affidatario, essa ne disponga poi la revoca. La responsabilità precontrattuale in tali ipotesi si configura anche laddove la revoca sia legittima e ciò per il legittimo affidamento ingenerato in capo all’aggiudicatario. Come ha sottolineato anche la Suprema Corte in più occasioni si tratta di ipotesi di responsabilità da comportamento e non da provvedimento che non attiene alla legittimità di atti amministrativi posti in essere dalla P.A. ma postula unicamente la lesione dell’affidamento dell’altra parte nella fase formativa del contratto. Pertanto essa può sussistere anche in presenza di atti di autotutela, come nel caso oggetto della pronuncia, pienamente legittimi.

Ai fini della configurazione della responsabilità precontrattuale della P.A. non si tiene conto della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica che ha il suo esito finale nel provvedimento amministrativo bensì della correttezza del comportamento complessivo tenuto dall’amministrazione nel corso delle trattative e nella formazione del contratto. Occorre pertanto valutare caso per caso le caratteristiche dell’azione amministrativa alla luce dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt 1337 e 1338 del codice civile.

L’ambito è quello della cosiddetta responsabilità precontrattuale pura, ipotesi nella quale la causa petendi è un diritto soggettivo ma, vertendosi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con riferimento al risarcimento del danno il Collegio ha precisato che questo tipo di responsabilità è limitata al mero interesse contrattuale negativo. E’ infatti consolidato in giurisprudenza il principio in virtù del quale non va riconosciuto, a titolo di responsabilità precontrattuale, il mancato utile derivante dall’esecuzione del contratto, essendo il danno da risarcire circoscritto all’interesse negativo che si sostanzia, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, nelle spese sopportate per partecipare alla gara, nelle spese di pianificazione, programmazione e progettazione nonché in tutte le altre spese inutilmente sostenute in ragione dell’affidamento nella conclusione del contratto. Rientrano in tale categoria anche le spese di ammortamento di attrezzature e macchinari acquistati o locati per la realizzazione delle opere oggetto di appalto.

Il ristoro delle occasioni mancate nonché il danno curriculare, se non debitamente provate (come nel caso di cui si tratta), non possono essere oggetto di risarcimento (a cura della Dott.ssa Barbara Bellettini).

Normativa di interesse

Codice Civile

Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1175, 1338, 1358, 1366, 1375, 1460; 88cpc).

Art. 1338 Conoscenza delle cause d’invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto (1418 ss.), non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (139,1175, 1337, 1398, 1439, 1892).