TAR Lazio – 31/01/2019 n. 1243

di Luca Bevilacqua

Appalto di  servizi  – Soccorso istruttorio – Non utilizzabilità in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale dell’offerta tecnica

Con sentenza n. 1243/2019 il TAR Lazio ha ribadito il principio secondo cui non può utilizzarsi lo strumento del soccorso istruttorio nell’ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità afferenti l’offerta tecnica.

Secondo il Tar, infatti, il comma 9 dell’art. 83 del D.lgs n. 50 del 2016 – seppure con una formulazione a contrario che fa salva tra l’altro l’ipotesi innovativa della mancanza, dell’incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, sanabili con il cosiddetto soccorso istruttorio oneroso – esclude, in linea di continuità con l’interpretazione degli artt. 38 e 46 del previgente D.lgs n. 163 del 2006, che possano essere oggetto di sanatoria mediante il soccorso istruttorio la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardanti l’offerta tecnica ed economica, nonché le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ipotesi tutte che concretano mancanze non sanabili.

Sulla base di queste argomentazioni il TAR Lazio ha rigettato un ricorso con il quale era stato impugnato da parte di una società un provvedimento di esclusione da un appalto di servizi rientrante nella categoria n. 11 (consulenza gestionale ed affini) sulla base del presupposto che la società ricorrente non aveva prodotto all’interno della documentazione afferente l’offerta tecnica – come richiesto dal Disciplinare di Gara – le dichiarazioni di esclusività da parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Secondo il Tar Lazio, nel caso di specie, non poteva essere applicato il principio del soccorso istruttorio in quanto la dichiarazione di esclusività – richiesta dal Disciplinare di Gara – rientrava nell’ambito dell’offerta tecnica e la mancanza della stessa determinava una lacuna dell’offerta non sanabile ex post, pena la violazione della par condicio competitorum. (a cura dell’Avv.to Luca Bevilacqua)

 

Normativa di riferimento

(i) Art. 83, comma 9 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.lgs 56/2017, che stabilisce:

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura  di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’.art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

TAR LAZIO sent. n. 1243 del 2019 PDF