In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta

Con la pronuncia in esame il T.A.R. Lazio respinge il ricorso presentato da un’impresa risultata seconda nella graduatoria per l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti indetta dal Centro Agroalimentare Roma.
L’impresa deduceva l’illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta della contro interessata ai sensi degli artt. 86 – 88 D.lgs. 163/2006.
In linea generale la ratio della verifica dell’anomalia dell’offerta, nel procedimento di scelta del pubblico contraente, è quella di consentire alla S.A. un’analisi sull’attendibilità globale dell’offerta.
Assumono un ruolo di primo piano i principi comunitari posti a tutela della libera concorrenza, della parità di trattamento dei partecipanti alla gara e della trasparenza dell’operato della P.A., la cui applicazione è alla base del giusto procedimento nella verifica della congruità dell’offerta. Tradizionalmente il Consiglio di Stato attribuisce a tale verifica la natura di sub procedimento, articolato in tre fasi:
la richiesta delle giustificazioni da parte della S.A.;
la presentazione dei chiarimenti da parte dell’impresa la cui offerta sia stata ritenuta in sospetto di anomalia;
la verifica e la valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte della S.A.
La giurisprudenza ha chiarito che in seguito alla presentazione delle giustificazioni la S.A., una volta conclusa la relativa verifica, dovrà adottare una decisione.
Il Consiglio di Stato, ancor prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 che ha fornito una disciplina uniforme dell’anomalia dell’offerta, aveva messo in luce la necessità del contraddittorio tra le parti e l’esame dell’offerta nella sua globalità e non solo su parte di essa. Più di recente (C.d.S. n. 3492/2014) ha ribadito che, nelle gare d’appalto, l’anomalia dell’offerta “è il risultato di un giudizio di carattere globale e sintetico sull’attendibilità dell’offerta nel suo complesso”.
Il procedimento di cui si tratta non è un procedimento di carattere sanzionatorio (C.d.S. n. 3935/2015) ma ha come finalità appunto quella di portare ad un accertamento in concreto dell’offerta con riferimento all’esecuzione dell’appalto. Oltre alla concreta attuazione dei principi comunitari cui si è fatto cenno infatti occorre considerare la posizione della S.A. alla quale è necessario sia garantita una tutela rispetto ad offerte economicamente basse e apparentemente vantaggiose che potrebbero celare il rischio di irregolare esecuzione dei lavori, di ritardi negli stessi nonché di varianti in corso d’opera con il relativo aumento dei costi. Solo in via del tutto incidentale si ricorda che il giudizio della P.A. sull’inattendibilità delle giustificazioni presentate dall’offerente costituisce un’espressione tipica di discrezionalità tecnica il cui sindacato è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Permane in capo alla P.A. un obbligo di motivazione. Tale obbligo si declina in maniera differente: nel caso di giudizio di congruità dell’offerta è sufficiente anche una motivazione per relationem, mentre invece nel caso opposto occorre una motivazione particolarmente approfondita.
Il Collegio ha preso in esame l’operato della S.A. rilevando come la stessa avesse sufficientemente istruito e motivato il procedimento di verifica dell’anomalia. Oltre a ciò dall’esame delle voci di costo oggetto di doglianza da parte della ricorrente non sono emerse incongruenze ed ha altresì ribadito come non sia possibile far discendere un giudizio di anomalia da una singola voce giacché tale giudizio si caratterizza per l’essere globale e sintetico. La S.A. deve valutare se l’inesattezza di una singola voce di prezzo vada ad incidere sull’attendibilità dell’offerta nel suo complesso ma di per sé sola una singola voce di prezzo non può fondare il giudizio di anomalia.

Di Barbara Bellettini

N. 03133/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13364/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13364 del 2015, proposto dalla società cooperativa di Produzione e Lavoro 29 Giugno Servizi, rappresentata e difesa dall’avv. Angiolo Moretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angiolo Moretti in Roma, Piazzale Belle Arti, 8;
contro
Centro Agroalimentare Roma Car scpa, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rando, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rando in Roma, Via Polibio, 15;
nei confronti di
Innocenti Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Pallavicini, Roberto Folchitto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso Pallavicini in Roma, Via Confalonieri, 5;
per l’annullamento
del verbale n. 7 del 29/9/2015 della Commissione per la valutazione delle offerte per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché di raccolta differenziata, trasbordo, compattazione, trasporto e avvio a recupero mediante riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi o simili sulle aree e nei fabbricati del Centro Agroalimentare di Roma (CAR), indetta con bando trasmesso alla G.U.C.E. in data 4 giugno 2015, con il quale è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio il costituendo RTI tra Innocenti srl (mandataria), LIASA 9.7 Cooperativa sociale (mandante) MAST S.c.a.r.l. (mandante)
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e per la condanna di C.A.R. s.c.p.a. a far subentrare la cooperativa 29 giugno servizi nell’aggiudicazione e nella conseguente convenzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Agroalimentare Roma Car scpa e della Innocenti Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 29 ottobre 2015 e depositato il successivo 13 novembre, la società cooperativa di produzione e lavoro 29 giugno impugna l’aggiudicazione al Raggruppamento controinteressato della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti e altri servizi indetta dal Centro Agroalimentare Roma (d’ora in poi C.A.R.) alla quale ha partecipato collocandosi al secondo posto in graduatoria con punti 92,680.
Avverso la predetta aggiudicazione articola il seguente motivo di gravame: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86-88 d.lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, denunciando l’illegittimità della verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata sulla base dei seguenti rilievi:
1) nel progetto tecnico di RTI Innocenti (paragrafi B1.3.1 fino a B1.4 escluso) non sarebbe chiara la descrizione della giornata tipo del servizio effettuato da RTI Innocenti. Si dichiara che il servizio è svolto dalla domenica al venerdì, benché il capitolato tecnico preveda (v. pp. 5, 7, 8 e 19) almeno un intervento quotidiano ed il dettaglio della giornata tipo presso ogni area con l’indicazione del personale impiegato e delle ore proposte in funzione dell’organizzazione presentata (punto 5 A); non vi sarebbe nessuna coerenza tra gli orari indicati all’inizio dei paragrafi e quelli poi riportati nelle tabelle;
2) nell’offerta tecnica è dichiarato che gli automezzi e i macchinari sono elettrici e diesel ma non viene fornita la marca o il modello (v. paragrafo B3.4) e la maggior parte di quelli elencati nell’offerta tecnica non sono inseriti nei giustificativi di offerta. I costi di gestione dichiarati nel triennio (€ 25.000,00) per bolli, assicurazione, manutenzione e consumi apparirebbero irrisori;
3) i preposti alla gestione delle emergenze non sono riportati all’interno dell’organigramma e non ne è quantificato il costo, e non è pertanto chiaro se la gestione delle emergenze sia affidata agli stessi addetti e se il costo della reperibilità sia stato conteggiato nel costo del personale (paragrafo B1.6). Nella gestione delle emergenze è indicato un tempo (45 minuti) superiore a quello di 30 minuti proposto dalla ricorrente;
4) al paragrafo B2.1 i dosatori di prodotti utilizzati non sono specificati né sono inseriti tra i costi di mezzi ed attrezzature;
5) al paragrafo B2 non è indicato l’impianto verso il quale sono trasportati i rifiuti ortofrutticoli e di origine animale, né i costi di costruzione, gestione, ammortamento e trasferimento;
6) alle pagine 49 e 50 del progetto tecnico sono indicate migliorie, proposte di valorizzazione ed eco sociali, senza traccia di giustificativo economico dei relativi oneri;
7) incongruità dell’importo di 15.000 euro nel triennio per le spese generali.
Si è costituita la controinteressata Innocenti srl, la quale, con memoria depositata il 24 novembre 2015, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva trasmessa il 29/9/2015, nonché per difetto di legittimazione processuale in capo al presidente del Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa 29 giugno e resiste nel merito.
Il 24 novembre 2015 si è costituita con memoria formale la resistente C.A.R.
A seguito della Camera di Consiglio del 26 novembre 2015 il Tribunale, con ordinanza n. 5304/2015, ha respinto la richiesta misura cautelare.
Con memoria depositata il 1° febbraio 2016 il C.a.r. eccepisce l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, insistendo nel merito sulla infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente presenta ulteriori memorie a sostegno della fondatezza delle doglianze alle quali la resistente e la controinteressata replicano con ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dalla scrutinio delle eccezioni in rito proposte dalla controinteressata e dal C.A.R.
Con un unico articolato motivo la cooperativa ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 86-88 d.lgs. n. 163/2006, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata.
Tali vizi emergerebbero da alcune incongruenze elencate nel ricorso e consistenti in rilevate discrepanze tra l’offerta tecnica e il capitolato che verranno meglio analizzate nel prosieguo.
Il motivo è infondato.
1. Una prima serie di incongruenze riguarderebbe la mancata descrizione della giornata tipo, l’insufficienza di un servizio organizzato dalla domenica al venerdì e la non coerenza tra gli orari indicati nel corpo del progetto tecnico e quelli riportati nelle tabelle.
I rilievi sono smentiti dalla lettura della giornata tipo, descritta nelle pp. 10-11-12-13-14 del progetto tecnico per ciascuna area, nelle quali, all’elencazione degli addetti, segue l’orario di lavoro giornaliero dalla Domenica al Venerdì, il numero di risorse e gli orari.
La Stazione Appaltante, quanto alla mancanza di servizio nella giornata di Sabato, ha valutato tale circostanza ritenendola congrua rispetto agli orari di operatività del mercato, nonché conforme al servizio svolto fino ad oggi dall’odierna ricorrente.
Peraltro la diversa previsione del capitolato Tecnico non appare porsi in contrasto con l’offerta tecnica della Innocenti, laddove si limita a prevedere interventi almeno quotidiani e non la necessaria distribuzione del servizio su tutti e sette i giorni della settimana, clausola che non appare incompatibile con l’ordinaria durata settimanale di qualsivoglia servizio, nella quale è di regola previsto un giorno di riposo, che, nel caso di specie, viene a coincidere con quello dell’attività del mercato (sabato).
La censura, peraltro, è generica, in quanto non esplicita in quale modo tale organizzazione del servizio verrebbe ad incidere sulla serietà dell’offerta, né l’attività sette giorni su sette risulta prevista inderogabilmente dalla lex specialis di gara.
2. Non trovano riscontro nella lettura del progetto tecnico (vedi pp. 38-46) neanche le omissioni rilevate dalla ricorrente in ordine alla marca o al modello degli automezzi e dei macchinari offerti, risultando invece descritta la tipologia di veicolo, corredata di fotografia, la modalità di impiego e le caratteristiche.
Nelle pagine 11-13 dei giustificativi risultano poi descritti i costi dei macchinari e delle attrezzature e motivato il costo complessivo da imputare a tali voci, in virtù del possesso di un parco macchine ed attrezzature già ammortizzate, in perfetto stato e funzionanti.
I costi indicati si riferirebbero a spese di spostamento, revisione e manutenzione, mentre l’incidenza dei costi indicati dalla ricorrente troverebbe una congrua giustificazione nell’organizzazione del servizio svolto anche per altre committenti, nella disponibilità di una autofficina interna e nella favorevole ubicazione geografica della sede della Innocenti rispetto alla sede del C.A.R.
Da ciò consegue la non manifesta inattendibilità dell’importo indicato per i costi relativi ai macchinari.
3. Con un terzo rilievo la ricorrente denuncia la mancata previsione dei preposti alla gestione delle emergenze nell’ambito dell’organigramma, la mancata quantificazione del costo relativo al loro impiego e della reperibilità.
Tale rilievo non trova riscontro nel progetto tecnico nel quale nelle pagine 8 e seguenti vi è l’organigramma di tutte le figure coinvolte nel servizio e a pagina 22 vi è una descrizione della modalità e tempi di intervento della gestione delle emergenze.
Nel paragrafo b1.6 si legge che gli addetti alla gestione delle emergenze saranno nominati dall’ATI e formati in collaborazione con la Committente. La circostanza che in tale parte del progetto tecnico non sia stata indicata l’incidenza del costo del personale impiegato per l’emergenza, proprio perché si tratta di impiego eventuale e non prevedibile, non risulta possa viziare la valutazione di non incongruità dell’offerta.
Considerato che la controinteressata ha indicato il numero complessivo degli addetti a disposizione ed ha garantito modalità di gestione delle emergenze la cui compatibilità con l’organigramma predisposto non risulta messa in dubbio, non si ravvisano elementi idonei a ritenere inattendibile l’offerta neanche sotto questo profilo.
Il tempo di intervento proposto (45 minuti), benché superiore a quello offerto dalla ricorrente, è stato ritenuto congruo, con valutazione non sindacabile, per non manifesta illogicità.
4. In ordine alla mancata contabilizzazione dei costi dei dosatori la controinteressata offre ragionevoli spiegazioni di tale peculiarità, in quanto i dosatori sarebbero offerti in comodato d’uso dai fornitori che provvedono alla installazione del macchinario e sono imputati al consumo di prodotti.
5. Quanto all’impianto di smaltimento dei rifiuti ortofrutticoli e dei sottoprodotti di origine animale, il progetto tecnico alle pagine 27 e 28 ne illustra le modalità di deposito temporaneo e di trasporto e a pagina 15 dei giustificativi illustra caratteristiche e localizzazione degli impianti di cui intende avvalersi avendone la disponibilità e che costituiscono, in base a quanto si legge a p. 16 dei giustificativi, fonte di ulteriori profitti, che si aggiungeranno all’utile dichiarato per l’appalto in oggetto, grazie al recupero dei rifiuti vegetali e non.
Anche il rilievo di cui al punto 5 trova pertanto smentita nella documentazione prodotta dalla controinteressata.
6. Con un ulteriore rilievo la ricorrente denuncia la mancata produzione di giustificativo economico delle migliorie e delle proposte di valorizzazione presentate da Innocenti.
La controinteressata replica con una elencazione delle economie e degli utili derivanti dalla conversione dei rifiuti conferiti, ampiamente sufficiente a coprire i costi delle migliorie proposte.
7. Con riferimento, infine, alla incongruità dell’importo di 15.000 euro per le spese generali, il rilievo è generico e, comunque, non tiene conto delle giustificazioni riportate a pagina 13 sulla cui attendibilità deve ritenersi che la Stazione Appaltante abbia fatto le sue valutazioni, scevre da censure sindacabili in questa sede.
E’, infatti, giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non vede ragione per discostarsi, che nelle gare d’appalto l’anomalia di un’offerta è il risultato di un giudizio di carattere globale e sintetico sull’attendibilità dell’offerta nel suo complesso, in relazione all’incidenza di tutte le singole voci eventualmente giudicate inattendibili, al fine di valutare se la singola inesattezza di una voce del prezzo offerto incida in modo significativo sulla serietà ed attendibilità dell’offerta complessiva, tenuto anche conto dell’entità della voce stessa nell’economia dell’offerta, non essendo ipotizzabile che possa farsi discendere un giudizio di anomalia da una singola voce (cfr. CdS III 3492/2014).
Dall’analitico scrutinio delle voci di costo indicate dalla ricorrente e delle relative giustificazioni non emerge, per quanto osservato, in nessuna di tali voci una incongruenza tale da generare ragionevoli dubbi sulla serietà dell’offerta complessiva, tenuto anche conto del margine di utile nonché dei profitti generati dall’organizzazione del servizio per l’impresa aggiudicataria.
Né si ravvisa una carenza nell’attività istruttoria, tenuto conto dei profili dell’offerta illustrati nei giustificativi nei quali si è dato dettagliato conto del costo del lavoro, degli sgravi contributivi, del costo dei prodotti, dei criteri per il calcolo del loro consumo, dei costi per i macchinari, per la sicurezza, per le spese generali, delle condizioni di favore che hanno inciso su tutte le voci principali dei prezzi offerti.
Quanto all’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, venendo in rilievo un giudizio positivo di congruità (e, dunque, di non anomalia), non è richiesta una motivazione rigorosa ed analitica, essendo sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente, ed incombendo su chi contesta l’aggiudicazione l’onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta (v. Cons. St. sez. VI, 14 agosto 2015 n. 3935).
Atteso che, alla luce delle giustificazioni presentate dalla controinteressata, la verifica di anomalia appare sufficientemente istruita e motivata con riferimento alle voci di costo illustrate dall’ATI Innocenti, il gravato procedimento di verifica deve considerato scevro dalle prospettate illegittimità, con conseguente infondatezza della domanda caducatoria.
L’accertata insussistenza dei vizi dedotti determina altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria, non ricorrendo il presupposto del danno ingiusto.
Per questi motivi il ricorso, ivi compresa la domanda risarcitoria, va respinto, poiché infondato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge per ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)